Ordinanza n. 1446/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR da correggere per errore materiale sulla data di collocamento a riposo e sull’estensione del diritto alla monetizzazione delle ferie
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha presentato istanza di correzione della sentenza n. 514/2026, deducendo due errori. In primo luogo, la sentenza aveva indicato, nel dispositivo e nella parte finale della motivazione, quale data di collocamento in quiescenza il 1° settembre 2017, mentre la data corretta sarebbe stata il 1° ottobre 2017. In secondo luogo, il ricorrente ha chiesto di integrare il dispositivo precisando che il diritto alla monetizzazione riguardava anche le ferie maturate e non godute per l’anno 2015 e per l’anno 2016 fino al 19 luglio 2016, oltre a quelle relative al periodo di sospensione cautelare dal servizio compreso tra il 20 luglio 2016 e il 1° ottobre 2017. Il Ministero dell’Interno, pur non avendo ricevuto la notifica dell’istanza, ha partecipato al contraddittorio mediante memoria, chiedendo l’inammissibilità e l’infondatezza della richiesta.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente l’istanza. Ha ritenuto correggibile l’indicazione della data di collocamento in quiescenza, qualificandola come mera svista materiale chiaramente riconoscibile dagli atti e dalle difese delle parti: ha quindi ordinato di sostituire, nel dispositivo e nella motivazione della sentenza, la data del 1° settembre 2017 con quella del 1° ottobre 2017. Ha invece dichiarato inammissibile la richiesta di estendere il dispositivo alle ferie maturate nel 2015 e nel 2016 fino al 19 luglio 2016, poiché tale domanda non era stata esaminata nella sentenza originaria. L’omessa pronuncia su un capo della domanda non costituisce errore materiale correggibile ai sensi dell’art. 86 c.p.a. Il dispositivo della sentenza originaria era coerente con l’oggetto della domanda esaminata dal Tribunale, circoscritta alle ferie maturate durante il periodo di sospensione cautelare. Nulla è stato disposto sulle spese del subprocedimento di correzione, ritenuto di natura sostanzialmente amministrativa e non riconducibile a una situazione di soccombenza.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
Nel giudizio amministrativo l’errore in sentenza suscettibile di correzione ai sensi dell’art. 86 d.lgs. n. 104/2010 è quello che si estrinseca in una inesattezza o svista accidentale rilevando una discrepanza tra la volontà del giudicante e la sua rappresentazione, chiaramente riconoscibile da chiunque e che è rilevabile dal contesto stesso dell’atto.
La correzione è ammessa per inesattezze o sviste accidentali, riconoscibili dal contenuto stesso della sentenza, che determinano una divergenza tra la volontà effettiva del giudice e la sua rappresentazione formale.
art. 86, comma 3, c.p.a.
ordina alla Segreteria l’effettuazione delle annotazioni di cui all’art. 86, co. 3, cod. proc. amm.
La correzione accolta comporta l’annotazione della rettifica sulla sentenza, con sostituzione delle indicazioni erronee nel dispositivo e nella motivazione.
art. 7, commi 1 e 2, Direttiva CE n. 88/2003
il diritto del ricorrente alla maturazione e alla monetizzazione di ferie annuali retribuite per il periodo di sospensione cautelare dal servizio sofferto, senza sua colpa, dal 20 luglio 2016 al 1° ottobre 2017
La norma è richiamata nella sentenza oggetto di correzione quale fondamento del diritto alla maturazione e monetizzazione delle ferie annuali retribuite durante il periodo di sospensione cautelare dal servizio non imputabile al dipendente.
art. 91 c.p.c.
in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., neppure nell’ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all’istanza di rettifica
Nel subprocedimento di correzione di errore materiale, avente natura sostanzialmente amministrativa, non è configurabile soccombenza ai fini della condanna alle spese, neppure in caso di opposizione della parte intimata.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 86 c.p.a., è correggibile l’errore contenuto in una sentenza quando consiste in un’inesattezza o svista accidentale, chiaramente riconoscibile dal contesto dell’atto e idonea a determinare una divergenza tra la volontà del giudice e la sua rappresentazione formale.
- Non è ammissibile utilizzare il procedimento di correzione dell’errore materiale per ottenere una pronuncia su un capo della domanda che la sentenza originaria non abbia esaminato: l’omessa pronuncia non costituisce una mera inesattezza materiale.
- La correzione di una data erroneamente indicata nel dispositivo e nella motivazione è ammissibile quando gli atti di causa e le difese delle parti rendono evidente quale fosse il dato corretto e confermano che l’errore deriva da una svista dell’estensore.
- Il procedimento di correzione dell’errore materiale ha natura sostanzialmente amministrativa e, anche in presenza di contraddittorio e opposizione della parte intimata, non determina una situazione di soccombenza ai fini della regolazione delle spese.
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