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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1185/2020 del 21/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

Il socio aveva partecipato alla costituzione della società con una quota nominale di Euro 4.000, integralmente versata. L’assemblea del 28 luglio 2010 deliberò l’aumento del capitale da Euro 12.000 a Euro 72.000, offerto ai soci in proporzione alle partecipazioni, e il ricorrente sottoscrisse ulteriori Euro 20.000, versandone Euro 5.000, pari al 25%; non versò i restanti Euro 15.000 entro il termine del 30 ottobre 2010. Dopo l’infruttuosa ricerca di acquirenti, l’amministratore deliberò l’esclusione del socio trattenendo quanto già riscosso; il 30 giugno 2011 l’assemblea deliberò la riduzione del capitale. Il socio aveva chiesto, tra l’altro, il risarcimento per il rifiuto di consentirgli l’ispezione, l’accertamento della possibilità di compensare il debito da sottoscrizione con un credito da finanziamento soci e la restituzione di Euro 5.000, in subordine l’accertamento dell’integrale versamento, della persistente titolarità della quota originaria di Euro 4.000 e dell’illegittimità dell’esclusione. Tribunale di Reggio Emilia, con decisione del 27 dicembre 2013, e Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 31 gennaio 2018, respinsero le domande. In cassazione il socio ha proposto tre motivi: (1) l’art. 2466 c.c. non sarebbe applicabile ai debiti derivanti dalla sottoscrizione di un aumento di capitale e sarebbe stato omesso il rimborso della quota originaria; (2) l’esclusione e la riduzione avrebbero dovuto riguardare soltanto la parte della partecipazione riferibile all’aumento non liberato, non anche la quota originaria già versata, con diritto al rimborso della parte liberata; (3) sarebbe stato possibile compensare il debito di sottoscrizione con il credito da finanziamento soci e sarebbe stata omessa pronuncia sull’esistenza di tale finanziamento. La società ha proposto ricorso incidentale contro il riconoscimento del diritto di controllo del socio moroso.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, rigettato il primo e dichiarato inammissibile il terzo; ha inoltre rigettato il ricorso incidentale della società. Ha confermato che l’art. 2466 c.c. si applica anche ai conferimenti dovuti per un aumento di capitale deliberato durante la vita sociale. Ha però ritenuto illegittima l’esclusione dell’intero socio e la riduzione riferita anche alla quota originaria di Euro 4.000 già integralmente versata: in presenza di morosità relativa alla sottoscrizione dell’aumento, la procedura e l’eventuale riduzione devono riguardare la sola frazione di partecipazione riconducibile a quell’aumento, salvo che lo statuto preveda l’indivisibilità della quota. Il terzo motivo è inammissibile perché non censura l’autonoma ratio della decisione di merito, secondo cui non era stata provata l’esistenza dei finanziamenti; la considerazione sulla non compensabilità era stata aggiunta ad abundantiam. È stato respinto il ricorso incidentale perché la morosità sospende il diritto di voto, ma non priva il socio, finché resta nella compagine sociale, del diritto di informazione e ispezione. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, per decidere le domande sull’invalidità dell’esclusione e sull’entità della quota residua; al giudice di rinvio è stata rimessa anche la liquidazione delle spese di legittimità. È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • art. 2466 c.c.

    Correttamente la corte territoriale ha ritenuto che l’art. 2466 c.c. trovi applicazione anche qualora il debito in capo al socio, rimasto insoddisfatto, derivi dalla sottoscrizione della quota di capitale in aumento a lui spettante, trattandosi di disposizione che (al pari dell’art. 2477 c.c. anteriore alla D.Lgs. n. 6 del 2003), mira a preservare l’effettività del capitale sociale.

    La disciplina della morosità del socio si applica anche ai conferimenti sottoscritti in occasione di un aumento di capitale deliberato durante la vita della società. Tuttavia, se l’inadempimento riguarda soltanto la sottoscrizione dell’aumento e il socio deteneva già una quota originaria interamente liberata, l’esclusione e la riduzione del capitale possono riguardare solo la porzione derivante dall’aumento, salvo previsione statutaria di indivisibilità.

  • art. 2476, comma 2, c.c.

    Mentre, dunque, il voto resta “sospeso” per il tempo della morosità, quale misura sanzionatoria e sollecitatoria dell’adempimento, non così i diritti amministrativi ed, in primis, il diritto di informazione e di ispezione, di cui all’art. 2476 c.c., comma 2, che resta a presidiare la trasparenza dell’andamento societario, e tanto più necessario (salvo abusi, di cui però nella specie non si discute) proprio nel momento del conflitto con gli altri soci o con la gestione societaria.

    La morosità sospende il diritto di voto del socio di s.r.l., ma non elimina il diritto di informazione e di ispezione previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c., finché il socio rimane parte della compagine sociale.

  • art. 2473, comma 4, c.c.

    E, tuttavia, non è vero che la quota non sia divisibile: il contrario desumendosi già dalla lettera della norma in esame, laddove prevede che la quota del socio moroso possa essere venduta “agli altri soci in proporzione della loro partecipazione”, ai sensi dell’art. 2466 c.c., comma 2, al pari di quanto previsto nell’art. 2473 c.c., comma 4, per l’ipotesi del recesso del socio, nonchè in ragione della pacifica alienabilità parziale della quota sociale.

    La Corte richiama la disciplina del recesso quale conferma che la quota di s.r.l. può essere alienata parzialmente e che la sua unitarietà non ne comporta necessariamente l’indivisibilità.

  • art. 2468, comma 1, c.c.

    Con riguardo al profilo della unitarietà e non frazionabilità della quota sociale, è vero che la quota di una società a responsabilità limitata è unica per ciascun socio, non potendo essa essere rappresentata da azioni (art. 2468 c.c., comma 1) e non essendo, a differenza di queste, la mera componente di un “pacchetto” di titoli (art. 2346 c.c., comma 1).

    La quota di s.r.l. è unitaria per ciascun socio e non è rappresentata da azioni; ciò non significa, tuttavia, che essa sia necessariamente indivisibile o che non possa essere alienata in parte.

  • art. 2344, comma 2, c.c.

    Si tratta delle “somme riscosse”, che vengono legittimamente “trattenute” dalla società, ai sensi dell’art. 2344 c.c., comma 2, e art. 2466 c.c., comma 3, andando a costituire una riserva, e non più la posta corrispondente al vincolo del capitale, sia pure sempre nell’ambito del patrimonio netto, di cui alla lettera A del passivo dello stato patrimoniale di bilancio.

    Nell’esclusione del socio moroso, le somme già riscosse possono essere trattenute dalla società e confluire in una riserva, anziché restare vincolate alla posta del capitale; tale effetto non giustifica però l’estensione della procedura alla quota originaria già liberata.

  • art. 2344 c.c.

    Tale meccanismo, esplicitamente previsto dalla norma con riguardo alla sottoscrizione parziale di un’unitaria operazione, non può tuttavia essere esteso al caso in cui il socio, in virtù di una precedente sottoscrizione attuata in fase di costituzione o anche di un pregresso aumento del capitale, fosse già tale, e senza debiti di conferimento, prima dell’aumento che abbia condotto alla morosità in tal modo sanzionata.

    La procedura prevista per il socio moroso non può essere estesa alla partecipazione già posseduta e integralmente liberata prima dell’aumento di capitale che ha generato la morosità.

  • art. 2481-bis c.c.

    Dalla descritta situazione in fatto, accertata dai giudici del merito, risulta dunque che il B. era – in esito all’assemblea deliberante l’aumento ex art. 2481-bis c.c. – socio per una quota di nominali Euro 24.000,00, di cui versati Euro 9.000,00 (ossia, Euro 4.000,00 conferiti all’atto della costituzione della società e Euro 5.000,00 versati in occasione dell’aumento del capitale) ed Euro 15.000,00 non ancora versati.

    La norma è richiamata per inquadrare l’aumento di capitale sottoscritto durante la vita sociale e la conseguente composizione della partecipazione del socio; la decisione distingue la quota originaria liberata dalla porzione sottoscritta nell’aumento e non versata.

  • art. 378 c.p.c.

    Il ricorrente ha depositato la memoria di cui all’art. 378 c.p.c..

    La disposizione è menzionata esclusivamente in relazione al deposito della memoria e non fonda un principio interpretativo della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

    La Corte dà atto, per il ricorso incidentale rigettato, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • L’art. 2466 c.c. si applica anche alla morosità nei versamenti dovuti per la sottoscrizione di un aumento di capitale deliberato durante la vita della società, poiché la disciplina mira a preservare l’effettività del capitale sociale.
  • Se la morosità riguarda il conferimento dovuto per un aumento di capitale e il socio possedeva già una partecipazione originaria interamente liberata, l’esclusione e l’eventuale riduzione del capitale devono riguardare soltanto la frazione riconducibile all’aumento non onorato; la partecipazione originaria resta ferma, salvo che lo statuto ne preveda l’indivisibilità.
  • La quota di s.r.l., pur essendo unitaria per ciascun socio e non rappresentata da azioni, è divisibile e può essere alienata parzialmente, salvo un’espressa previsione statutaria di indivisibilità.
  • La morosità del socio di s.r.l. sospende il diritto di voto nelle decisioni e deliberazioni assembleari, ma non priva il socio del diritto di informazione e ispezione sugli affari sociali finché egli resta parte della compagine societaria.
  • Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes autonome, la mancata censura di una ratio sufficiente a sorreggerla rende inammissibile la censura relativa a un’altra ratio, anche se questa è stata formulata ad abundantiam.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriPartecipazioni socialiImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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