Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7833/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti deducono che il reato indicato nel capo B) si è estinto per prescrizione prima della pronuncia della sentenza impugnata: sostengono che il termine prescrizionale massimo della contravvenzione in questione è di 5 anni e, non essendovi state sospensioni, tale termine è decorso il 19 maggio 2021, quindi anteriormente alla sentenza del 04/05/2023

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato esclusivamente con riguardo al capo B): ha dichiarato intervenuta la prescrizione del reato contestato in capo B), annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a quel reato e eliminando la pena relativa (20 giorni di reclusione e 50 euro di multa). Ha inoltre respinto la richiesta di rinvio per adesione all'astensione collettiva dei difensori, rilevando l'irrilevanza dell'istanza nel procedimento trattato con il rito camerale non partecipato

Norme richiamate

  • codice penale, artt. 56, 110, 624, 625, comma 1, nn. 2, 3 e 5 e art. 61 n. 5

    Norme relative alle condotte contestate al capo A); citate per inquadrare le imputazioni già confermate in appello, ma non oggetto del ricorso cassazionale qui deciso

  • codice penale, art. 110

    Regola il concorso di persone nel reato; è richiamato tra le norme contestate (capo A e B)

  • legge n. 110 del 1975, art. 4

    Norma richiamata per la qualificazione dell'illecito contestato nel capo B) (materia armi); la decisione di Cassazione si limita però ad accertare la prescrizione di detto capo

  • codice di procedura penale, art. 610, comma 1 e art. 611

    Disciplina il rito camerale 'non partecipato'; la Corte ha ritenuto che, in tale rito, la richiesta di rinvio per adesione ad astensione collettiva dei difensori sia priva di efficacia

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b

    Consente impugnare in Cassazione l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione anche come unico motivo; la Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso per tale doglianza

  • codice di procedura penale, art. 129, comma 2

    Richiamato dalla Corte per rilevare che non sussistono elementi che consentano una pronuncia alternativa ex art. 129, comma 2, e quindi va dichiarata la prescrizione rilevabile d'ufficio dalla Cassazione

  • giurisprudenza: Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023 (Dalla Tomba)

    Precedente richiamato per affermare che il rinvio può essere concesso solo quando sia prevista la presenza del difensore; in trattazione scritta (rito camerale non partecipato) l'istanza di rinvio per sciopero dei difensori è irrilevante

  • giurisprudenza: Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (dep. 2016, Ricci)

    Precedente che afferma l'ammissibilità in Cassazione della doglianza per prescrizione anche come unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b

Massime di principio

  • La prescrizione può essere dedotta in Cassazione anche come unico motivo e, se provata, determina l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato (art. 606, c.1, lett. b).
  • Per accertare la prescrizione è essenziale il calcolo del termine massimo applicabile al reato; per la contravvenzione di cui al capo B) il termine massimo valutato è stato di 5 anni.
  • Se non risultano periodi di sospensione o interruzione del decorso prescrizionale, la prescrizione si considera maturata alla data di scadenza del termine e, se anteriore alla sentenza impugnata, il giudice di legittimità deve dichiarare l'estinzione.
  • In sede di rito camerale non partecipato (art. 610 e 611 c.p.p.) le istanze di rinvio per adesione ad astensioni/astensioni difensive non hanno efficacia; la mancata partecipazione del difensore non impedisce la trattazione scritta.
  • Chi contesta la decorrenza del termine prescrizionale deve indicare e, se necessario, provare eventuali interruzioni o sospensioni; l'assenza di tali elementi avvantaggia l'eccezione di prescrizione.
  • La dichiarazione di estinzione per prescrizione comporta l'eliminazione della pena principale e delle sanzioni accessorie relative al reato estinto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.