Cassazione Penale, Sentenza n. 7833/2024 del 22/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti deducono che il reato indicato nel capo B) si è estinto per prescrizione prima della pronuncia della sentenza impugnata: sostengono che il termine prescrizionale massimo della contravvenzione in questione è di 5 anni e, non essendovi state sospensioni, tale termine è decorso il 19 maggio 2021, quindi anteriormente alla sentenza del 04/05/2023
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato esclusivamente con riguardo al capo B): ha dichiarato intervenuta la prescrizione del reato contestato in capo B), annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a quel reato e eliminando la pena relativa (20 giorni di reclusione e 50 euro di multa). Ha inoltre respinto la richiesta di rinvio per adesione all'astensione collettiva dei difensori, rilevando l'irrilevanza dell'istanza nel procedimento trattato con il rito camerale non partecipato
Norme richiamate
codice penale, artt. 56, 110, 624, 625, comma 1, nn. 2, 3 e 5 e art. 61 n. 5
Norme relative alle condotte contestate al capo A); citate per inquadrare le imputazioni già confermate in appello, ma non oggetto del ricorso cassazionale qui deciso
codice penale, art. 110
Regola il concorso di persone nel reato; è richiamato tra le norme contestate (capo A e B)
legge n. 110 del 1975, art. 4
Norma richiamata per la qualificazione dell'illecito contestato nel capo B) (materia armi); la decisione di Cassazione si limita però ad accertare la prescrizione di detto capo
codice di procedura penale, art. 610, comma 1 e art. 611
Disciplina il rito camerale 'non partecipato'; la Corte ha ritenuto che, in tale rito, la richiesta di rinvio per adesione ad astensione collettiva dei difensori sia priva di efficacia
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b
Consente impugnare in Cassazione l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione anche come unico motivo; la Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso per tale doglianza
codice di procedura penale, art. 129, comma 2
Richiamato dalla Corte per rilevare che non sussistono elementi che consentano una pronuncia alternativa ex art. 129, comma 2, e quindi va dichiarata la prescrizione rilevabile d'ufficio dalla Cassazione
giurisprudenza: Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023 (Dalla Tomba)
Precedente richiamato per affermare che il rinvio può essere concesso solo quando sia prevista la presenza del difensore; in trattazione scritta (rito camerale non partecipato) l'istanza di rinvio per sciopero dei difensori è irrilevante
giurisprudenza: Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (dep. 2016, Ricci)
Precedente che afferma l'ammissibilità in Cassazione della doglianza per prescrizione anche come unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b
Massime di principio
- La prescrizione può essere dedotta in Cassazione anche come unico motivo e, se provata, determina l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato (art. 606, c.1, lett. b).
- Per accertare la prescrizione è essenziale il calcolo del termine massimo applicabile al reato; per la contravvenzione di cui al capo B) il termine massimo valutato è stato di 5 anni.
- Se non risultano periodi di sospensione o interruzione del decorso prescrizionale, la prescrizione si considera maturata alla data di scadenza del termine e, se anteriore alla sentenza impugnata, il giudice di legittimità deve dichiarare l'estinzione.
- In sede di rito camerale non partecipato (art. 610 e 611 c.p.p.) le istanze di rinvio per adesione ad astensioni/astensioni difensive non hanno efficacia; la mancata partecipazione del difensore non impedisce la trattazione scritta.
- Chi contesta la decorrenza del termine prescrizionale deve indicare e, se necessario, provare eventuali interruzioni o sospensioni; l'assenza di tali elementi avvantaggia l'eccezione di prescrizione.
- La dichiarazione di estinzione per prescrizione comporta l'eliminazione della pena principale e delle sanzioni accessorie relative al reato estinto.
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