Sentenza n. 3081/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.917/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto al docente euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 917/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata e divenuta definitiva. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere al docente, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, la somma complessiva di euro 2.500,00 mediante l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Poiché l'Amministrazione non aveva inizialmente dato esecuzione al titolo giudiziale, il ricorrente ha chiesto l'ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese del giudizio.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione resa in udienza dal difensore del ricorrente, secondo cui l'importo dovuto era stato accreditato. Poiché la pretesa era stata soddisfatta solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza adottare ulteriori misure esecutive né procedere alla nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato comunque condannato alla rifusione delle spese del giudizio, quantificate in euro 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali, contributo unificato se dovuto e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La condanna alle spese è stata giustificata dal fatto che l'adempimento è intervenuto soltanto successivamente alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 26 c.p.a.
Rileva ai fini della condanna alle spese del giudizio amministrativo.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili, per quanto non disciplinato dal codice del processo amministrativo, le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui quelle richiamate per la distrazione delle spese.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, attraverso la quale doveva essere eseguita la condanna contenuta nel giudicato.
art. 124 disposizioni di attuazione del c.p.c.
È richiamato quale base dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato in relazione all'onere del contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale soddisfazione della pretesa risultante dal giudicato, intervenuta nel corso del processo, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando l'Amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio, poiché l'iniziativa processuale del creditore si è resa necessaria per ottenere l'esecuzione.
- In caso di adempimento integrale del giudicato durante il giudizio di ottemperanza, non occorre procedere alla nomina o all'attivazione del commissario ad acta richiesto in via subordinata, essendo venuto meno l'interesse alla sostituzione dell'Amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1264/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1265/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1266/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1267/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1268/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1269/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →