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Sentenza

Sentenza n. 15312/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del Verbale di Esclusione n. 14, adottato in data 5 maggio 2026 dalla Commissione del concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 983 allievi marescialli al 98° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2026/2027 (determinazione n. 57373/2026 del 20.02.2026), notificato alla ricorrente in pari data, con il quale la Sig.ra -OMISSIS- è stata esclusa dal concorso in epigrafe per essersi recata ai servizi igienici durante lo svolgimento della prova scritta di cultura generale di cui all’art. 12 del bando di concorso; - dell’avviso contenente le istruzioni per l’effettuazione della prova scritta di cultura generale, relativa al divieto di usufruire dei servizi igienici per le prime due ore dall’inizio della prova pubblicato sull’area dedicata ai concorsi pubblici della Guardia di Finanza pubblicato il 28 aprile 2026; - ove occorrer possa dell’art. 12 co.4 della lex specialis recante le modalità e data di svolgimento della prova scritta di cultura generale nella parte in cui prevede che la sottocommissione e i candidati hanno l’obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli artt. 11, 12, 13 e 15 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; - ove occorrer possa, dell’art. 20, comma 1, lettera b), del bando di concorso, nella parte in cui, per la sola prova scritta di cultura generale, non prevede alcuna deroga o possibilità di differimento per comprovate cause di forza maggiore, a differenza di quanto stabilito, per le altre fasi della procedura concorsuale, dalla lettera a) del medesimo comma; - ove occorrer possa, del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l’ammissione di n. 983 allievi marescialli al 98° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, per l’anno accademico 2026/2027 adottato con determinazione n. 57373, in data 20 febbraio 2026 e pubblicato lo stesso giorno sul sito web concorsi.gdf.gov.it; - della graduatoria di merito del concorso, non ancora adottata né pubblicata, nella parte in cui non dovesse contenere il nominativo dell’odierna ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente. Nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente alla riammissione al concorso in epigrafe e alla ripetizione, in una sessione apposita, della prova scritta di cultura generale di cui all’art. 12 del bando, ed in caso di superamento all’ammissione delle successive fasi dell’iter concorsuale.

Giustizia amministrativa202607665

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Verbale di esclusione dal concorso per essersi allontanata dall’aula per usufruire dei servizi igienici durante il periodo di divieto previsto per la prova scritta; impugnate anche le istruzioni operative e, in via subordinata, le pertinenti disposizioni del bando

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La candidata, partecipante al concorso per 983 allievi marescialli della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2026/2027, è stata esclusa il 5 maggio 2026 per essersi recata ai servizi igienici durante le prime due ore della prova scritta di cultura generale. Ha dedotto: 1) violazione della lex specialis ed eccesso di potere per sproporzione e difetto di istruttoria, poiché l’esclusione sarebbe stata applicata automaticamente senza considerare lo stato di necessità e le circostanze organizzative; 2) violazione dell’art. 13, comma 4, d.P.R. 487/1994 e del principio di tassatività delle cause di esclusione; 3) difetto di istruttoria e travisamento per omessa considerazione dello stato di necessità, dell’intervento del presidio medico-sanitario e di possibili misure alternative; 4) contraddittorietà, sviamento e violazione di buona fede e affidamento, perché la necessità sarebbe stata aggravata dalla chiusura anticipata dei servizi e dal ritardo nell’inizio della prova, imputabili all’Amministrazione. Dagli atti risultava che l’accesso ai servizi era stato impedito dalle 11:20, durante le operazioni preliminari, mentre la prova era iniziata alle 12:58; la candidata aveva chiesto di accedervi alle 14:12, dopo 2 ore e 52 minuti di interdizione, ed era stata avvertita che l’allontanamento avrebbe comportato l’esclusione. Nella stessa giornata erano stati esclusi per la medesima ragione altri diciannove candidati.

La decisione

Il TAR ha accolto i motivi primo, terzo e quarto, esaminati congiuntamente, e ha assorbito il secondo. Le istruzioni vietavano l’accesso ai servizi per le prime due ore dall’inizio della prova, ma l’Amministrazione aveva anticipato il divieto alle 11:20, oltre un’ora e mezza prima dell’avvio effettivo, determinando un’interdizione complessiva di 3 ore e 38 minuti. Tale estensione, dovuta all’anomalo protrarsi delle operazioni preliminari, ha violato ragionevolezza e proporzionalità e compromesso l’affidamento dei candidati sulle modalità previamente stabilite. Le venti esclusioni costituiscono indice delle difficoltà create dall’organizzazione, non di una mera inosservanza individuale. La selezione deve valutare conoscenze e capacità pertinenti, non la resistenza al disagio fisico. La parità di trattamento non imponeva un’esclusione automatica: la Commissione poteva prevedere modalità uniformi, come l’accompagnamento ai servizi da parte del personale di vigilanza. Il TAR ha annullato l’esclusione e ordinato la ripetizione della prova scritta davanti a una Commissione in diversa composizione e, se la candidata risulterà idonea, delle ulteriori prove secondo il bando. Spese integralmente compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 12 del bando di concorso

    Le istruzioni operative prevedevano il divieto di allontanarsi dall’aula o di usufruire dei servizi igienici per le prime due ore dall’inizio della prova.

    Il divieto decorre dall’effettivo inizio della prova e non può essere anticipato alle operazioni preliminari né esteso, per effetto del ritardo organizzativo, oltre il limite temporale stabilito.

  • art. 13, comma 4, d.P.R. 487/1994

    Il ricorso è affidato a quattro motivi di censura, con cui la ricorrente lamenta, in sintesi: i) la violazione della lex specialis e l’eccesso di potere per difetto di proporzionalità e di istruttoria, per avere l’Amministrazione applicato in termini meramente formali e automatici il divieto di accesso ai servizi igienici, senza considerare lo stato di necessità della candidata e le peculiari circostanze, anche organizzative, che lo avevano determinato; ii) la violazione dell’art. 13, comma 4, del d.P.R. n. 487/1994 e del principio di tassatività delle cause di esclusione;

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente a sostegno della censura relativa alla tassatività delle cause di esclusione, ma il TAR assorbe tale motivo e non ne enuncia né applica una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • Quando le istruzioni concorsuali vietano l’uscita dall’aula per un periodo decorrente dall’inizio della prova, il divieto non può essere anticipato alle operazioni preliminari né prolungato di fatto a causa del ritardo imputabile all’Amministrazione, così da imporre un’interdizione sensibilmente superiore a quella stabilita.
  • Le modalità organizzative di una prova concorsuale devono rispettare ragionevolezza e proporzionalità e consentire ai candidati di misurarsi sulle capacità oggetto della selezione, senza introdurre un fattore selettivo estraneo, quale la diversa capacità di sopportare un disagio fisico non necessario.
  • In presenza di circostanze eccezionali che rendano eccessivamente gravoso il rispetto del divieto di allontanamento per un ritardo organizzativo dell’Amministrazione, la parità di trattamento può essere salvaguardata con misure alternative uniformi per i candidati nella medesima situazione, anziché mediante l’esclusione automatica.
  • Il concreto prolungamento di un vincolo organizzativo oltre quanto previamente stabilito può ledere l’affidamento dei candidati che hanno calibrato la propria organizzazione personale sulle modalità e sui tempi comunicati dall’Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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