Cassazione Penale, Sentenza n. 30033/2022 del 28/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno che, in sede di riesame, aveva sostituito il divieto di dimora richiesto dal Pubblico Ministero con la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza; il ricorrente deduceva (i) tardività e vizi formali dell'appello cautelare del Pubblico Ministero, (ii) genericità delle doglianze del PM, e (iii) mancanza delle esigenze cautelari e sproporzione della misura applicata rispetto a quella richiesta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo quanto alla doglianza relativa alle esigenze cautelari: ha ritenuto che il Tribunale avesse applicato una misura (obbligo di dimora nel comune di residenza) contraddittoria rispetto alla finalità indicata dal PM (tenere l'indagato lontano dai luoghi dei fatti), rendendola inefficace rispetto alla prevenzione della reiterazione e senza valutare adeguatamente le nuove circostanze (dismissione incarichi di custode giudiziario, cancellazione albo, assenza di elementi di reiterazione in uffici diversi). I primi due motivi (tardività/titolarità/firma digitale della PEC e genericità dell'appello del PM) sono stati ritenuti inammissibili o infondati: il deposito via PEC del PM non è valido, rileva la data di arrivo cartacea in cancelleria, il dies a quo per il PM è la comunicazione/trasmissione dell'ordinanza alla segreteria del PM e non la notifica all'indagato, e la sottoscrizione del titolare della Procura è sufficiente. Nel complesso il ricorso è stato quindi accolto nella parte che censura l'insussistenza delle esigenze cautelari e la misura applicata; ne è conseguita la censura dell'ordinanza impugnata (con le conseguenti determinazioni di annullamento o rinvio per nuova valutazione, secondo quanto disposto nella parte dispositiva non riportata integralmente nel testo).
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Disciplina del termine per l'appello cautelare; la decorrenza per il pubblico ministero va fatta decorrere dalla comunicazione/trasmissione dell'ordinanza alla segreteria del PM e non dalla notifica all'indagato.
art. 309 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai termini per il riesame; il Tribunale non può assumere automaticamente la decorrenza del termine dall'avvenuta notifica all'indagato quando il ricorso è proposto dal PM.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Censura per vizio di motivazione: usata dal ricorrente per contestare la motivazione del giudice di merito; la Corte richiede specificità nell'analisi degli atti processuali per valutare questioni procedurali.
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Riferiti in relazione ai requisiti di ammissibilità e precisione dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto che l'appello del PM contenesse specifiche indicazioni sufficienti a superare l'eccezione di genericità.
art. 24 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, l. 18 dicembre 2020, n. 176)
La norma sul deposito telematico è applicabile solo alle parti private; l'impugnazione del pubblico ministero trasmessa via PEC non è valida a norma di questa interpretazione, salvo che l'ufficio di Procura disponga della firma digitale.
art. 153 cod. proc. pen.
Riferimento storico sulla comunicazione degli atti; la Corte segnala che la trasmissione per l'esecuzione rileva come comunicazione al PM ai fini della decorrenza dei termini.
Massime di principio
- Il termine per l'appello cautelare proposto dal pubblico ministero decorre dalla data di trasmissione/comunicazione dell'ordinanza alla segreteria del PM (ovvero dal momento in cui l'ufficio di Procura prende conoscenza dell'atto), non dalla notifica all'indagato.
- Il deposito via PEC di atti di impugnazione da parte del pubblico ministero è in linea di principio inammissibile se privo di firma digitale o se la norma di riferimento prevede il deposito telematico solo per le parti private; la forma cartacea presso la cancelleria resta il mezzo valido per la Procura.
- Chi eccepisce la tardività di un atto processuale ha l'onere di documentare puntualmente la decorrenza del termine (acquisendo la data di trasmissione/avvenuta comunicazione) e non può limitarsi a presunzioni derivanti dalla data di deposito o emissione dell'atto.
- Il giudice di merito non può sostituire la misura richiesta con una misura di segno contrario che renda inefficace la finalità cautelare perseguita: la misura applicata deve essere coerente e idonea ad attuare la finalità preventiva indicata dal richiedente.
- Nella valutazione delle esigenze cautelari il giudice deve considerare le mutate circostanze sopravvenute (es. perdita di incarichi attinenti, cancellazioni da albi, assenza di elementi di reiterazione in altri uffici) e motivare in concreto perché tali elementi non incidono o incidono sulla pericolosità.
- La sottoscrizione dell'atto da parte del titolare della Procura è sufficiente a conferire certezza di provenienza all'appello proposto dall'ufficio pubblico, evitando la nullità per assenza della firma di altro magistrato dell'ufficio, ove ciò sia dimostrato dalla titolarità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29972/2022 del 28/07/2022
- Sentenza penale · 28 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29975/2022 del 28/07/2022
- Sentenza penale · 28 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29976/2022 del 28/07/2022
- Sentenza penale · 28 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29977/2022 del 28/07/2022
- Sentenza penale · 28 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29978/2022 del 28/07/2022
- Sentenza penale · 28 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29980/2022 del 28/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →