Cassazione Penale, Sentenza n. 44622/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del 10/02/2023 per due censure principali: 1) violazione di legge per presunti errori nella valutazione della prova; 2) intervenuta estinzione del reato per remissione della querela (querela rimessa da Facchini il 15/06/2023 e accettata da Galeotti il 20/06/2023), intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per proporre appello/cassazione. Il fatto originario era l'urto in bicicletta del 24/02/2019 con lesioni al pedone Facchini (guaribili in 21 giorni).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il ricorso finalizzato a far valere la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza ma prima della scadenza del termine d'impugnazione. Avendo il fatto procedibilità a querela di parte, la remissione ha estinto il reato ex art.152 c.p.; la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio. Ai sensi dell'art.340, comma 4, c.p.p., le spese processuali sono state poste a carico del querelato (odierno ricorrente). Decisione emessa il 12/10/2023.
Norme richiamate
art. 590 cod. pen.
Norma che disciplina il reato contestato (lesioni personali). La sentenza originale aveva affermato la responsabilità ai sensi di questa norma.
art. 152 cod. pen.
Stabilisce che, per i reati procedibili a querela di parte, la remissione della querela estingue il reato. La Corte ne ha disposto l'applicazione per dichiarare l'estinzione del reato.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali in caso di annullamento senza rinvio; la Corte l'ha richiamata per porre le spese a carico del querelato.
Giurisprudenza (Sez.4, n. 49226 del 19/10/2016, "Bestente")
"nell'ammissibilità del ricorso, la remissione della querela estingue il reato"
Linee di principio richiamate dalla Corte: è ammesso il ricorso per cassazione al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza ma prima della scadenza del termine di impugnazione; una remissione validamente accettata estingue il reato.
Massime di principio
- Se il reato è procedibile a querela di parte, la remissione della querela validamente accettata estingue il reato (art.152 c.p.).
- La remissione intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per proporre impugnazione può essere fatta valere con il ricorso per Cassazione ed è idonea ad estinguere il reato.
- In presenza di estinzione del reato per remissione, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio.
- Le spese processuali possono essere poste a carico del querelato anche quando l'estinzione del reato deriva da remissione intervenuta successivamente alla sentenza impugnata (art.340, comma 4, c.p.p.).
- L'estinzione del reato in sede penale per remissione della querela non equivale automaticamente a estinzione o esclusione della responsabilità civile: le questioni civili vanno valutate separatamente.
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