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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44622/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza del 10/02/2023 per due censure principali: 1) violazione di legge per presunti errori nella valutazione della prova; 2) intervenuta estinzione del reato per remissione della querela (querela rimessa da Facchini il 15/06/2023 e accettata da Galeotti il 20/06/2023), intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per proporre appello/cassazione. Il fatto originario era l'urto in bicicletta del 24/02/2019 con lesioni al pedone Facchini (guaribili in 21 giorni).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il ricorso finalizzato a far valere la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza ma prima della scadenza del termine d'impugnazione. Avendo il fatto procedibilità a querela di parte, la remissione ha estinto il reato ex art.152 c.p.; la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio. Ai sensi dell'art.340, comma 4, c.p.p., le spese processuali sono state poste a carico del querelato (odierno ricorrente). Decisione emessa il 12/10/2023.

Norme richiamate

  • art. 590 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato contestato (lesioni personali). La sentenza originale aveva affermato la responsabilità ai sensi di questa norma.

  • art. 152 cod. pen.

    Stabilisce che, per i reati procedibili a querela di parte, la remissione della querela estingue il reato. La Corte ne ha disposto l'applicazione per dichiarare l'estinzione del reato.

  • art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese processuali in caso di annullamento senza rinvio; la Corte l'ha richiamata per porre le spese a carico del querelato.

  • Giurisprudenza (Sez.4, n. 49226 del 19/10/2016, "Bestente")

    "nell'ammissibilità del ricorso, la remissione della querela estingue il reato"

    Linee di principio richiamate dalla Corte: è ammesso il ricorso per cassazione al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza ma prima della scadenza del termine di impugnazione; una remissione validamente accettata estingue il reato.

Massime di principio

  • Se il reato è procedibile a querela di parte, la remissione della querela validamente accettata estingue il reato (art.152 c.p.).
  • La remissione intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per proporre impugnazione può essere fatta valere con il ricorso per Cassazione ed è idonea ad estinguere il reato.
  • In presenza di estinzione del reato per remissione, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio.
  • Le spese processuali possono essere poste a carico del querelato anche quando l'estinzione del reato deriva da remissione intervenuta successivamente alla sentenza impugnata (art.340, comma 4, c.p.p.).
  • L'estinzione del reato in sede penale per remissione della querela non equivale automaticamente a estinzione o esclusione della responsabilità civile: le questioni civili vanno valutate separatamente.

Testo integrale

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