Cassazione Penale, Sentenza n. 1961/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente, tramite unico motivo, deduce violazione di legge (art. 624 c.p.) e nullità processuali (art.129 c.p.p. e art.2, comma 1, lett. i), d.lgs. n.150/2022) perché il reato di furto, nel frattempo divenuto procedibile a querela per effetto del d.lgs. n.150/2022, non sarebbe stato accompagnato dalla necessaria querela delle parti lese. In particolare si censura che la Corte territoriale non abbia rilevato d'ufficio la carenza della condizione di procedibilità per i vari capi (con osservazioni specifiche sulla legittimazione delle denunce/querela, sulla mancata querela della titolare della gelateria per il capo 6 e sulla delega di sottoscrizione per i capi 1-3). In via subordinata il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell'art.6 d.l. n.162/2022 in riferimento agli artt.73, 77 e 117 Cost. e norme internazionali (art.7 CEDU e art.15, comma 1, Patto ICCPR).
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo riguardo ai capi 1, 2 e 3 perché, pur essendo intervenuta la modificazione normativa che ha reso il furto aggravato procedibile a querela, per quei capi sono state successivamente depositate querele rituali (in particolare il 05/01/2023) da persona legittimata (Scuccimarra Claudio, contitolare dell'azienda con gli sportelli). Invece, per i capi 5 e 6 non risultando mai presentate querele dalle parti lese, la Corte ha applicato la novità normativa in materia di procedibilità a querela retroattivamente rispetto a giudicati non definitivi (essendo il ricorso per cassazione non inammissibile) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi 5 e 6, perché i reati si sono estinti in quanto l'azione penale non può essere proseguita. Ha poi disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in funzione della modificazione del complesso di reati rimasto. Il resto del ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Norma sul delitto di furto; la Corte ha valutato che la fattispecie aggravata in esame è divenuta procedibile a querela in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022.
art. 129 cod. proc. pen.
Disposizione che regola la condizione di procedibilità per i reati procedibili a querela; la Corte l'ha applicata per escludere la perseguibilità dei capi 5 e 6 quando non è stata promossa la querela.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art.2, comma 1, lett. i) e art.85, comma 1)
Ha modificato la procedibilità di taluni reati (tra cui il furto aggravato nella forma contestata) rendendoli procedibili a querela; la Corte ha ritenuto applicabile tale regime ai giudicati non definitivi quando il ricorso supera il vaglio di ammissibilità, consentendo così il proscioglimento per mancanza della querela.
art. 6 d.l. n.162 del 2022
Norma che proroga o dispone termini di entrata in vigore; il ricorrente ha invocato la sua interpretazione/compatibilità costituzionale, ma la Corte non ha ritenuto necessaria la pronuncia di illegittimità costituzionale sul punto decisivo del caso.
art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso è stato esaminato con riferimento a tali censure e in parte accolto.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Prescrive modalità di sintesi del motivo; il ricorso è stato sintetizzato conformemente a questa disposizione.
Disposizioni costituzionali e internazionali invocate (artt. 73, comma 3; 77, comma 2-3; 117 Cost.; art.7 CEDU; art.15, comma 1 ICCPR; legge n.881/1977)
Il ricorrente ha sollevato questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità con norme internazionali in relazione alla modalità e temporizzazione dell'entrata in vigore delle norme. La Corte non ha ritenuto necessario sollevare la questione di legittimità costituzionale, avendo risolto la controversia sul profilo applicativo della nuova procedibilità.
Giurisprudenza citata: Sez. 5, n. 22658 del 10/05/2023 (Rv. 284698-01)
"In caso di ricorso per cassazione proposto al fine di dedurre il difetto della condizione di procedibilità ... qualora il giudice di legittimità non riscontri la presenza di tale atto, deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata"
Precedente che chiarisce la conseguenza dell'assenza di querela per reato divenuto procedibile a querela: annullamento senza rinvio; la Corte ha seguito questo orientamento per i capi 5 e 6.
Massime di principio
- La modificazione legislativa che rende un reato procedibile a querela può trovare applicazione retroattiva rispetto a giudicati non definitivi: se è pendente un ricorso non inammissibile, il nuovo regime processuale relativo alla querela si applica e l'assenza della querela comporta il proscioglimento/estinzione per irriproducibilità dell'azione penale.
- Se, dopo la modifica normativa, la parte lesa presenta una querela rituale entro i termini previsti (es. art.85 d.lgs. n.150/2022), il vizio di procedibilità è sanato e il processo può proseguire; in tal caso le condanne restano valide.
- Quando in cassazione si deduce il difetto della condizione di procedibilità per reato divenuto procedibile a querela e non risulta la querela negli atti, il giudice di legittimità deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata per quei capi.
- La legittimazione della persona che presenta la querela deve risultare dagli atti: deleghe od atti di rappresentanza vanno valutati, ma una querela presentata da soggetto contitolare o altrimenti legittimato è idonea a soddisfare la condizione di procedibilità.
- Se una parte del cumulo di reati viene annullata per estinzione dell'azione penale, è necessario il rinvio al giudice di merito (diversa sezione) per rideterminare il trattamento sanzionatorio in relazione al nuovo quadro di reato.
- La Corte di legittimità può non sollevare questioni costituzionali o internazionali se la controversia è risolvibile con l'interpretazione e l'applicazione delle norme processuali e della giurisprudenza consolidata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1928/2024 del 17/01/2024
- Sentenza penale · 17 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1929/2024 del 17/01/2024
- Sentenza penale · 17 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1930/2024 del 17/01/2024
- Sentenza penale · 17 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1934/2024 del 17/01/2024
- Sentenza penale · 17 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1935/2024 del 17/01/2024
- Sentenza penale · 17 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1936/2024 del 17/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →