Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2019/2018

Regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato stabilisce un sistema di etichettatura energetica per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta, definendo classi energetiche, formato dell’etichetta, scheda informativa del prodotto e obblighi informativi per fornitori, distributori e piattaforme online. Disciplina inoltre i metodi di misurazione, la verifica di conformità ai fini della vigilanza del mercato e il riesame da parte della Commissione entro il 25 dicembre 2023. L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2017/1369 e si applica dal 1° marzo 2021.

Etichettatura energetica e informazioni di prodotto per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta alimentati da rete elettrica.

Ambito di applicazione

Si applica agli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta alimentati da rete elettrica, inclusi quelli venduti per la refrigerazione di prodotti non alimentari. Restano esclusi, tra gli altri, gli apparecchi alimentati solo da fonti non elettriche, quelli che non operano con ciclo a compressione di vapore, i componenti remoti, gli apparecchi per la trasformazione alimentare, quelli specificamente approvati per medicinali o campioni scientifici, gli apparecchi per alimenti vivi, le saladette, alcuni banchi assistiti per refrigerazione/conservazione, gli apparecchi privi di raffreddamento integrato che canalizzano aria fredda da unità esterna, gli armadi d’angolo, i distributori per congelamento, i banchi per pesce con ghiaccio in scaglie, gli apparecchi professionali già disciplinati dal regolamento (UE) 2015/1095, nonché frigoriferi cantina e minibar. Si applica nell’Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri dal 1° marzo 2021.

Etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta

Il regolamento delegato (UE) 2019/2018 integra il regolamento (UE) 2017/1369 introducendo un sistema specifico di etichettatura energetica per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta. La finalità, come emerge dai considerando, è ridurre il consumo energetico in fase d’uso e fornire informazioni uniformi e comparabili a fornitori, distributori e consumatori, anche nei canali online e nelle vendite a distanza.

Ambito di applicazione ed esclusioni

Il regolamento riguarda gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta alimentati da rete elettrica, inclusi quelli destinati alla refrigerazione di prodotti non alimentari. Rientrano, in linea generale, armadi refrigerati da supermercato, refrigeratori per bevande, congelatori per gelati, vetrine per gelato sfuso e distributori automatici refrigerati; sono invece esclusi, tra gli altri, minibar, frigoriferi cantina, apparecchi per medicinali o campioni scientifici, apparecchi per alimenti vivi, apparecchi non basati su compressione di vapore e vari apparecchi professionali già soggetti al regolamento (UE) 2015/1095.

Definizioni tecniche principali

L’articolo 2 e l’allegato I forniscono una serie ampia di definizioni funzionali al calcolo dell’efficienza e alla corretta classificazione dei prodotti. Tra le nozioni centrali figurano:

  • apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta;
  • armadio con sistema integrato e armadio con sistema remoto;
  • refrigeratore per bevande;
  • congelatore per gelati;
  • vetrina per gelato sfuso;
  • armadio da supermercato, armadio verticale, orizzontale, semi-verticale e combinato;
  • distributore automatico refrigerato, anche a temperature multiple;
  • indice di efficienza energetica (IEE), consumo annuo di energia (AE), consumo giornaliero (Edaily) e consumo annuo standard (SAE).

Obblighi dei fornitori

I fornitori devono apporre su ciascun modello l’etichetta energetica stampata nel formato dell’allegato III, inserire nella banca dati dei prodotti la scheda informativa e la documentazione tecnica, e mettere a disposizione dei distributori sia l’etichetta elettronica sia la scheda informativa elettronica. Devono inoltre garantire che i messaggi pubblicitari visivi e il materiale tecnico-promozionale o promozionale, anche online, indichino la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi presenti sull’etichetta.

Obblighi dei distributori e vendite a distanza

I distributori devono esporre l’etichetta nei punti vendita, comprese le fiere, in modo chiaramente visibile; per gli apparecchi da incasso l’etichetta va esposta in modo chiaramente visibile, mentre per gli altri apparecchi deve essere collocata sulla parte esterna anteriore o superiore. Nelle vendite a distanza l’etichetta e la scheda informativa devono essere fornite secondo le regole degli allegati VII e VIII. Anche i messaggi pubblicitari e il materiale promozionale del distributore devono riportare classe energetica e gamma delle classi.

Piattaforme di hosting e vendita online

Il regolamento disciplina espressamente le piattaforme di hosting su Internet che consentono la vendita diretta: tali piattaforme devono consentire l’esposizione dell’etichetta elettronica e della scheda informativa elettronica sul dispositivo di visualizzazione e informare il distributore di questo obbligo. Nei considerando si chiarisce che la piattaforma non risponde del contenuto dell’etichetta o della scheda, ma deve intervenire rapidamente se viene a conoscenza di una non conformità, ad esempio su segnalazione dell’autorità di vigilanza.

Classi energetiche, etichetta e scheda informativa

L’allegato II introduce una scala di classi da A a G, basata sull’IEE. In particolare, la classe A corrisponde a IEE inferiore a 10, mentre la classe G riguarda IEE pari o superiore a 80.

L’allegato III distingue tre formati di etichetta:

  • una etichetta generale per gli apparecchi diversi da refrigeratori per bevande e congelatori per gelati;
  • una etichetta specifica per i refrigeratori per bevande;
  • una etichetta specifica per i congelatori per gelati.

L’etichetta riporta, tra l’altro, codice QR, nome del fornitore, identificativo del modello, scala A-G, classe energetica, consumo annuo di energia e, a seconda della tipologia, volume netto o lordo, superfici espositive, temperature di esercizio e temperatura ambiente massima. Il regolamento detta anche requisiti grafici molto dettagliati su dimensioni, colori, caratteri e disposizione degli elementi.

La scheda informativa del prodotto, disciplinata dall’allegato V, deve includere dati di identificazione del fornitore e del modello, uso del prodotto, tipo di apparecchio, parametri specifici, consumo annuo di energia, IEE, classe energetica, durata minima della garanzia e ulteriori informazioni, incluso il link al sito del fornitore con dati collegati al regolamento (UE) 2019/2024. La documentazione tecnica, ai sensi dell’allegato VI, deve contenere anche i calcoli, i riferimenti alle norme applicate, l’elenco dei modelli equivalenti e, se del caso, elementi utili a verificare l’esattezza dei calcoli da modelli di altri fabbricanti o tramite estrapolazione.

Pubblicità, materiale promozionale e televendite

Gli allegati VII e VIII disciplinano la presenza delle informazioni energetiche nei messaggi pubblicitari e nel materiale promozionale. In particolare:

  • nei messaggi pubblicitari visivi deve comparire la classe energetica e la gamma delle classi;
  • nel materiale tecnico-promozionale e promozionale devono figurare gli stessi dati;
  • nelle vendite a distanza su supporto cartaceo tali informazioni sono obbligatorie;
  • nelle televendite il cliente deve essere informato della classe energetica, della gamma delle classi e della possibilità di consultare o richiedere l’etichetta e la scheda informativa.

Per la vendita a distanza su Internet, l’etichetta deve apparire vicino al prezzo o al prodotto, anche mediante visualizzazione annidata; in tal caso sono previste regole specifiche sul primo click o sulla prima espansione, sul testo alternativo e sulla presentazione della scheda informativa.

Metodi di misurazione e calcolo

L’allegato IV definisce le condizioni di prova, i parametri di calcolo e i valori di riferimento per determinare l’IEE, l’AE e il SAE. Le prove devono essere eseguite con metodi affidabili, accurati e riproducibili, tenendo conto dello stato dell’arte e, ove disponibili, delle norme armonizzate.

Il regolamento prevede formule e coefficienti diversi a seconda della tipologia di prodotto, includendo valori M, N, C, CC, P e Y. Sono stabilite condizioni ambientali di prova distinte, tra cui serie 1 e serie 2, e parametri specifici per refrigeratori per bevande, congelatori per gelati, vetrine per gelato sfuso, armadi da supermercato e distributori automatici refrigerati. Sono inoltre fissati valori di riferimento per le classi di temperatura e per la classe climatica, nonché date di applicazione differenziate per alcuni parametri, come nel caso degli armadi roll-in dal 1° marzo 2021 e dal 1° settembre 2023.

Vigilanza del mercato e tolleranze

L’allegato IX disciplina la verifica di conformità ai fini della vigilanza del mercato. Le autorità nazionali devono verificare un’unità del modello e, in caso di esito non conforme sui valori misurati, possono testare altre tre unità. La conformità è valutata sulla base dei valori dichiarati, dell’etichetta e della scheda informativa, che non possono essere più favorevoli per il fornitore rispetto ai valori tecnici dichiarati.

Le tolleranze ammesse sono tassative e si applicano solo alle autorità, non al fabbricante. Per esempio, il valore determinato di volume netto o lordo non può essere inferiore a quello dichiarato di oltre il 3 % o oltre 1 litro, se maggiore; per TDA la tolleranza è del 3 %; per Edaily e AE il valore determinato non può superare il dichiarato di oltre il 10 %.

Riesame, entrata in vigore e applicazione

La Commissione deve procedere al riesame del regolamento entro il 25 dicembre 2023, tenendo conto del progresso tecnologico e valutando, tra l’altro, l’aggiornamento delle classi di efficienza, aspetti di economia circolare e una classificazione più dettagliata che distingua tra armadi con sistema integrato e sistemi remoti. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 1° marzo 2021 in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto, finalità e ambito

Stabilisce requisiti di etichettatura e di fornitura di informazioni di prodotto supplementari per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta alimentati da rete elettrica. L’etichetta e la documentazione servono a consentire al consumatore e agli operatori di valutare l’efficienza energetica e le caratteristiche tecniche dei modelli.

Esclusioni dall’ambito

Sono esclusi numerosi prodotti e categorie specifiche, tra cui minibar, frigoriferi cantina, apparecchi per medicinali o campioni scientifici, apparecchi per alimenti vivi, componenti remoti, apparecchi senza ciclo a compressione di vapore, apparecchi per trasformazione alimentare e alcuni apparecchi professionali già disciplinati altrove.

Definizioni rilevanti

Contiene definizioni tecniche di apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta, armadio con sistema remoto, armadio con sistema integrato, refrigeratore per bevande, congelatore per gelati, vetrina per gelato sfuso, distributore automatico refrigerato, armadio da supermercato, armadio roll-in, temperatura di esercizio e indice di efficienza energetica (IEE).

Obblighi dei fornitori

I fornitori devono apporre l’etichetta stampata nel formato dell’allegato III, inserire nella banca dati dei prodotti la scheda informativa e la documentazione tecnica, fornire su richiesta la scheda in formato stampa e mettere a disposizione dei distributori etichetta elettronica e scheda informativa elettronica. Devono inoltre garantire che messaggi pubblicitari e materiali promozionali riportino la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi.

Obblighi dei distributori

I distributori devono esporre l’etichetta nei punti vendita e alle fiere, garantire la fornitura dell’etichetta e della scheda informativa nelle vendite a distanza e riportare correttamente, anche online, la classe energetica e la gamma delle classi nei messaggi pubblicitari e nel materiale promozionale.

Obblighi delle piattaforme di hosting su Internet

Le piattaforme che consentono la vendita diretta via Internet devono permettere l’esposizione dell’etichetta elettronica e della scheda informativa elettronica sul dispositivo di visualizzazione, in conformità all’allegato VIII, e informare il distributore del relativo obbligo. Il considerando specifica che tali piattaforme non sono responsabili dell’esattezza o del contenuto dell’etichetta, ma devono intervenire rapidamente se vengono a conoscenza di una non conformità.

Metodi di misurazione e calcolo

Le informazioni richieste devono essere ottenute con metodi affidabili, accurati e riproducibili, in linea con l’allegato IV e con lo stato dell’arte, avvalendosi, ove possibile, di norme armonizzate.

Classi di efficienza energetica

L’allegato II definisce le classi A-G in base all’indice di efficienza energetica (IEE): A per IEE < 10, B per 10 ≤ IEE < 20, C per 20 ≤ IEE < 35, D per 35 ≤ IEE < 50, E per 50 ≤ IEE < 65, F per 65 ≤ IEE < 80, G per IEE ≥ 80.

Contenuto e forma delle etichette

L’allegato III distingue tre modelli di etichetta: uno per la generalità degli apparecchi, uno per i refrigeratori per bevande e uno per i congelatori per gelati. L’etichetta riporta codice QR, fornitore, identificativo del modello, scala A-G, classe energetica, consumo annuo di energia e, a seconda della tipologia, volume/superficie espositiva, temperature di esercizio e temperatura ambiente massima. Sono previsti requisiti grafici puntuali su dimensioni, colori e caratteri.

Scheda informativa del prodotto e documentazione tecnica

L’allegato V elenca i dati da inserire nella banca dati dei prodotti, tra cui tipo di apparecchio, uso, parametri specifici del prodotto, consumo annuo di energia, IEE, classe energetica, durata minima della garanzia e link al sito del fornitore. L’allegato VI richiede documentazione tecnica con informazioni più ampie, inclusi consumi, parametri di calcolo, riferimenti alle norme e lista di modelli equivalenti, oltre a dettagli in caso di calcoli per estrapolazione o uso di modelli equivalenti.

Informazioni nei messaggi pubblicitari e nelle vendite a distanza

L’allegato VII impone l’indicazione della classe energetica e della gamma delle classi nei messaggi pubblicitari visivi, nei materiali promozionali e nelle vendite a distanza su supporto cartaceo; nelle televendite il cliente deve essere informato anche della possibilità di consultare o richiedere etichetta e scheda. L’allegato VIII disciplina la presentazione online, inclusa la visualizzazione annidata, il testo alternativo e il posizionamento dell’etichetta vicino al prezzo o al prodotto.

Verifica di conformità e vigilanza del mercato

L’allegato IX stabilisce una procedura di verifica basata su una singola unità e, se necessario, su tre unità supplementari. Il modello è non conforme se i valori dichiarati o quelli riportati su etichetta/scheda sono più favorevoli del dovuto o se i valori misurati eccedono le tolleranze ammesse. Le tolleranze riguardano, tra l’altro, volume netto/lordo, TDA, Edaily e AE, con limiti specifici indicati nella tabella 12.

Riesame e applicazione temporale

La Commissione deve riesaminare il regolamento entro il 25 dicembre 2023, valutando classi di efficienza energetica, possibili aspetti di economia circolare e una classificazione più dettagliata che distingua tra armadi con sistema integrato e sistema remoto. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE e si applica dal 1° marzo 2021.

Come è indicizzato

Materieetichettatura energeticaefficienza energeticavigilanza del mercatocommercio elettroniconormazione tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.