Sentenza n. 161/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 5037/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 05/12/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 5037/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro. La sentenza, passata in giudicato, aveva riconosciuto ad Antonina Cremona il beneficio economico di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2018/2019, 2021/2022 e 2023/2024, per un totale di euro 1.500,00, e a Mariafrancesca Cicco il medesimo beneficio per l’anno scolastico 2021/2022, per un totale di euro 500,00. Il Ministero era stato condannato a erogare tali somme mediante buoni elettronici di spesa. Le ricorrenti hanno dedotto l’inottemperanza dell’amministrazione, dopo il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 c.p.a.: il titolo giudiziale era passato in giudicato ed era inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero è stato ordinato a dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, provvedendo al pagamento delle somme riconosciute mediante emissione dei buoni elettronici di spesa, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da esercitare entro ulteriori sessanta giorni su istanza della parte interessata. Il commissario deve depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l’apposita modulistica per gli ausiliari del giudice. Il TAR ha precisato che l’incarico commissariale è obbligatorio, non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione e che i ritardi nell’esecuzione del titolo e della sentenza possono comportare responsabilità amministrativa. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione resistente e liquidate in euro 552,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie a rendere effettivo il comando giudiziale, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il giudice ha verificato l’inutile decorso del termine decorrente dalla notificazione del titolo, quale presupposto per procedere all’esecuzione coattiva nei confronti dell’amministrazione.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina relativa all’assenza di compenso per il commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza a condanne pecuniarie è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, quando il commissario appartenga alla stessa amministrazione resistente.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione modificativa o integrativa della disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89/2001.
art. 26 c.p.a.
Fondamento della regolazione delle spese del giudizio amministrativo secondo il criterio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Applicato per la condanna dell’amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo, consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione integrale della condanna entro un termine perentorio.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza, può essere nominato commissario ad acta un dirigente o funzionario della stessa amministrazione, con facoltà di delega nei limiti indicati nella sentenza.
- Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Quando il commissario ad acta nominato per l’esecuzione di una condanna pecuniaria appartiene all’amministrazione resistente, l’incarico può essere svolto senza compenso autonomo, rientrando nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale soluzione può essere applicata analogicamente anche a condanne pecuniarie diverse da quelle previste dalla disciplina originariamente richiamata.
- Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti relativi all’incarico esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando la modulistica prevista per gli ausiliari del giudice.
- Il ritardo nell’esecuzione del titolo giudiziale e della decisione di ottemperanza può costituire fonte di responsabilità amministrativa.
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