Regolamento (UE) 2023/592
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/592 della Commissione del 16 marzo 2023 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Argentina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 per prendere atto della modifica della denominazione sociale di un esportatore argentino di biodiesel. La Commissione conclude che il cambio di nome non altera le risultanze dell’inchiesta iniziale né l’aliquota individuale del dazio compensativo del 25,0 % applicabile al soggetto interessato. Viene quindi confermato il codice TARIC C497 in capo a Viterra Argentina SA, con effetti dal 1o luglio 2022 e con possibilità di rimborso o sgravio per eventuali dazi pagati in eccesso.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 per aggiornare il nome di un produttore esportatore argentino soggetto a dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni di biodiesel originario dell’Argentina oggetto del dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/244. Riguarda in particolare il produttore esportatore precedentemente identificato come Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A, codice addizionale TARIC C497, ora Viterra Argentina SA. La modifica ha effetto dal 1o luglio 2022; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri.
Modifica del dazio compensativo per il biodiesel originario dell’Argentina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/592 interviene sul regime antidumping/antisovvenzioni già vigente per le importazioni di biodiesel originario dell’Argentina, modificando il regolamento di esecuzione (UE) 2019/244. La Commissione prende atto del cambio di denominazione sociale di un produttore esportatore argentino e conferma che tale modifica non incide sulle conclusioni dell’inchiesta iniziale né sull’aliquota individuale del dazio compensativo.
Contesto e motivazione della modifica
Le importazioni di biodiesel originario dell’Argentina sono già assoggettate a dazi compensativi definitivi. Il 23 maggio 2022 Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A, soggetta a un’aliquota individuale del 25,0 % e identificata dal codice addizionale TARIC C497, ha comunicato alla Commissione di aver cambiato nome in Viterra Argentina SA, chiedendo conferma del mantenimento del trattamento tariffario individuale.
L’industria dell’Unione, rappresentata dall’European Biodiesel Board (EBB), ha contestato la richiesta sostenendo che dietro la modifica del nome vi sarebbe stato un cambiamento strutturale più ampio. La Commissione ha esaminato le osservazioni e ha ritenuto non dimostrato che vi fosse un mutamento tale da incidere sulle misure vigenti. In particolare, ha rilevato che la modifica di nome risultava regolarmente registrata presso le autorità competenti e non comportava nuovi rapporti con gruppi societari non esaminati nell’inchiesta iniziale.
Verifiche della Commissione e conclusioni
La Commissione ha accertato che la modifica era stata approvata dal Registro pubblico di commercio argentino il 3 maggio 2022 e dall’Amministrazione federale delle entrate pubbliche il 1o luglio 2022. Ha quindi concluso che il cambio di denominazione non altera le risultanze del regolamento (UE) 2019/244, in particolare l’aliquota del dazio compensativo applicabile al soggetto interessato.
La Commissione ha inoltre respinto le osservazioni dell’EBB relative a presunti ampliamenti delle attività, acquisizioni, cambiamenti manageriali o collegamenti con altri operatori, poiché non supportate da elementi di prova sufficienti. È stato osservato che la semplice modifica del nome non consente di aumentare i volumi esportati nell’Unione né di vendere a prezzi inferiori al prezzo minimo periodicamente fissato, e quindi non incide sulle misure in vigore.
Contenuto normativo della modifica
L’articolo 1 del regolamento sostituisce la denominazione "Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A" con "Viterra Argentina SA" nella disciplina del dazio compensativo definitivo prevista dal regolamento (UE) 2019/244, lasciando invariata l’aliquota del 25,0 % e il codice TARIC C497.
Il regolamento dispone inoltre che il codice C497 si applichi a Viterra Argentina SA con effetto retroattivo dal 1o luglio 2022. In conseguenza di tale retrodatazione, è previsto il rimborso o lo sgravio, secondo le regole doganali applicabili, di eventuali dazi definitivi pagati in eccesso rispetto al livello corretto della misura.
Entrata in vigore e natura dell’atto
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Rilevanza pratica per gli operatori
Per gli operatori doganali e per i soggetti che importano biodiesel dall’Argentina, il punto essenziale è che il trattamento tariffario individuale associato al codice TARIC C497 continua a operare in capo a Viterra Argentina SA senza variazioni di aliquota. La modifica è quindi di natura formale, ma con possibili effetti finanziari retroattivi per i casi in cui siano stati corrisposti dazi in misura non coerente con la denominazione aggiornata e con la data di efficacia del 1o luglio 2022.
Disposizioni principali
Aggiornamento della denominazione del soggetto interessato
L’articolo 1 modifica l’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 sostituendo la voce relativa a "Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A" con "Viterra Argentina SA", mantenendo invariata l’aliquota individuale del dazio compensativo del 25,0 % e il codice addizionale TARIC C497.
Decorrenza del codice TARIC e tutela dei pagamenti eccedenti
Il codice addizionale TARIC C497, già attribuito a Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A, si applica a Viterra Argentina SA dal 1o luglio 2022. È previsto il rimborso o lo sgravio, secondo la normativa doganale applicabile, di eventuali dazi definitivi versati in misura eccedente rispetto al dazio compensativo previsto dal regolamento (UE) 2019/244.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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