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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/593

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/593 della Commissione del 16 marzo 2023 che istituisce nuovamente un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea per quanto riguarda il gruppo Hansol e che modifica il dazio residuo

Normativa europea32023R0593

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dà esecuzione alle sentenze del Tribunale e della Corte di giustizia relative al precedente dazio antidumping sulle importazioni di carta termica leggera dalla Repubblica di Corea, ristabilendo il prelievo per il gruppo Hansol. La Commissione ricalcola il margine di dumping e il margine di pregiudizio correggendo gli errori individuati in sede giurisdizionale, con conseguente fissazione del dazio definitivo a 103,16 EUR per tonnellata netta. Il regolamento disciplina inoltre il rimborso o lo sgravio degli importi pagati in eccesso e stabilisce che il dazio sia riscosso anche sulle importazioni registrate nel periodo di riapertura dell’inchiesta.

Reistituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carta termica leggera originarie della Repubblica di Corea per il gruppo Hansol, con adeguamento del dazio residuo, in esecuzione di sentenze della Corte di giustizia e del Tribunale.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di determinati tipi di carta termica leggera di peso non superiore a 65 g/m2, in rotoli di grandi dimensioni, originarie della Repubblica di Corea, classificate nei codici NC ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 ed ex 4823 90 85 e nei corrispondenti codici TARIC 4809900010, 4811900010, 4816900010 e 4823908520. Riguarda in particolare il gruppo Hansol (Hansol Paper Co. Ltd. e Hansol Artone Paper Co. Ltd.) e, per effetto del dazio residuo, tutte le altre società esportatrici interessate. Prevede effetti a decorrere dal 4 maggio 2017 e disciplina anche i rimborsi/sgravi per importi versati in eccedenza nonché le importazioni registrate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1041, che viene abrogato.

Dazio antidumping sulle importazioni di carta termica leggera dalla Repubblica di Corea

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/593 interviene per dare esecuzione alle decisioni del Tribunale e della Corte di giustizia che hanno annullato parzialmente il precedente regolamento antidumping n. 2017/763 per quanto riguarda Hansol. La Commissione riapre quindi parzialmente l’inchiesta, corregge gli errori rilevati nei calcoli del dumping e del pregiudizio e reintroduce il dazio definitivo con decorrenza retroattiva dal 4 maggio 2017.

Contesto processuale e motivi della riapertura

Il regolamento originario del 2017 aveva imposto un dazio fisso di 104,46 EUR per tonnellata netta al gruppo Hansol e alle altre società. A seguito del contenzioso promosso da Hansol, il Tribunale ha annullato il regolamento nella parte relativa a tale gruppo, e la Corte di giustizia ha respinto l’impugnazione della Commissione. In applicazione dell’articolo 266 TFUE, la Commissione ha riaperto l’inchiesta limitatamente all’esecuzione della sentenza, pubblicando un avviso di riapertura il 30 giugno 2022 e adottando nel frattempo il regolamento di registrazione (UE) 2022/1041 per consentire la successiva riscossione del dazio sulle importazioni registrate.

Ambito oggettivo e soggettivo

Le misure riguardano determinati tipi di carta termica leggera di peso non superiore a 65 g/m2, in rotoli di grandi dimensioni, con specifiche caratteristiche dimensionali e di trattamento superficiale, classificati nei codici NC indicati e nei relativi codici TARIC. Il regolamento si concentra sul gruppo Hansol, composto da Hansol Paper Co. Ltd. e Hansol Artone Paper Co. Ltd., ma incide anche sul dazio residuo applicabile alle altre società esportatrici. La disciplina si applica alle importazioni provenienti dalla Repubblica di Corea e opera nell’ambito della normativa UE in materia di difesa contro il dumping.

Correzioni apportate al margine di dumping

Per un tipo di prodotto esportato da Artone, la Commissione sostituisce il valore normale costruito con il prezzo di vendita sul mercato interno di Hansol Paper, poiché quest’ultima aveva effettuato vendite rappresentative in normali operazioni commerciali. Per un secondo tipo di prodotto, invece, la costruzione del valore normale viene mantenuta, poiché anche le vendite di Hansol Paper erano inferiori alla soglia del 5 % prevista dall’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. In esito alla revisione, il margine di dumping medio ponderato del gruppo Hansol scende dal 10,3 % al 10,2 %.

Ponderazione delle vendite e correzione dell’undercutting

Il punto centrale dell’annullamento giurisdizionale riguardava la ponderazione utilizzata per combinare vendite dirette e indirette e vendite tramite trasformatori collegati. Il Tribunale e la Corte hanno ritenuto che la Commissione avesse omesso di considerare un quantitativo di rotoli di grandi dimensioni rivenduti da Schades Nordic, con conseguente sottostima delle vendite dirette e indirette e violazione degli articoli 2, paragrafo 11, e 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base. La Commissione corregge il calcolo aggiungendo tali quantitativi e aumenta di 0,7 punti percentuali la ponderazione delle vendite dirette e indirette, con la corrispondente riduzione della ponderazione delle vendite ai trasformatori collegati per la rivendita in rotoli di piccole dimensioni. Tale rettifica viene poi estesa al calcolo dell’undercutting, che risulta pari al 9,3 %; la Commissione ritiene tuttavia che la variazione rispetto al 9,4 % originario sia irrilevante e non imponga una nuova analisi del pregiudizio o del nesso causale.

Livello della misura e dazio residuo

Poiché il margine di pregiudizio ricalcolato è pari al 36,9 % e resta ampiamente superiore al margine di dumping del 10,2 %, il dazio antidumping viene fissato al livello del margine di dumping, come previsto dalla disciplina applicabile. Ne deriva un dazio fisso di 103,16 EUR per tonnellata netta, identico sia per Hansol sia per il dazio residuo applicabile alle altre società, considerato l’elevato livello di collaborazione e il fatto che le esportazioni di Hansol rappresentavano il totale delle esportazioni verso l’Unione nel periodo dell’inchiesta.

Effetti sulle importazioni registrate e sui rimborsi

Il regolamento dispone che il dazio sia riscosso anche sulle importazioni registrate in base al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1041. Inoltre, ogni dazio pagato in eccesso rispetto al nuovo importo deve essere rimborsato o sgravato secondo le regole doganali nazionali; gli eventuali rimborsi già eseguiti dopo la sentenza della Corte nella causa C-260/20 P devono essere recuperati entro il limite del nuovo dazio dovuto. Per tali rimborsi trova applicazione il regime degli interessi previsto dall’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Disposizioni principali

Reistituzione del dazio antidumping definitivo

È nuovamente istituito, con effetto dal 4 maggio 2017, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea, nei codici NC/TARIC indicati. Il dazio è fissato in importo specifico pari a 103,16 EUR per tonnellata netta.

Esecuzione delle sentenze e rettifica dei calcoli

La Commissione dà esecuzione alla sentenza del Tribunale nella causa T-383/17, confermata dalla Corte di giustizia nella causa C-260/20 P, correggendo il calcolo del valore normale per un tipo di prodotto e la ponderazione delle vendite utilizzata per il margine di dumping, per l’undercutting e per l’analisi dell’incidenza.

Rimborso e sgravio dei dazi versati in eccesso

Qualsiasi dazio antidumping definitivo versato sui prodotti Hansol in misura eccedente rispetto al dazio ricalcolato è soggetto a rimborso o sgravio. Le domande vanno presentate alle autorità doganali nazionali secondo la normativa doganale applicabile; eventuali rimborsi già effettuati dopo la sentenza della Corte nella causa C-260/20 P devono essere recuperati fino a concorrenza di 103,16 EUR per tonnellata netta.

Riscossione sulle importazioni registrate

Il dazio definitivo si applica anche alle importazioni registrate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1041, adottato in vista della riapertura dell’inchiesta per dare esecuzione alle sentenze relative al regolamento (UE) 2017/763.

Cessazione della registrazione

Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1041, che è abrogato.

Entrata in vigore e applicazione generale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedifesa commercialedogane

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