Regolamento (UE) 2023/591
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/591 della Commissione del 16 marzo 2023 relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/73
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento accoglie la domanda di Zhejiang Jollo Technology Co., Ltd di essere trattata come nuovo produttore esportatore nell’ambito delle misure antidumping definitive sulle biciclette elettriche importate dalla Repubblica popolare cinese. Dopo la verifica delle tre condizioni previste dall’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/73, la Commissione conclude che la società non esportava nel periodo dell’inchiesta iniziale, non è collegata ad operatori già soggetti alle misure e ha effettivamente esportato nell’Unione dopo tale periodo. Ne consegue l’inserimento della società nell’allegato II del regolamento iniziale e l’applicazione del dazio antidumping del 16,2 %.
Accettazione della richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per un produttore cinese di biciclette elettriche e aggiornamento dell’elenco tariffario del regolamento antidumping vigente.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese, limitatamente alla società Zhejiang Jollo Technology Co., Ltd, ai fini dell’applicazione del dazio antidumping definitivo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/73. L’effetto è quello di includere il nuovo produttore esportatore nell’allegato II del regolamento iniziale, con conseguente applicazione dell’aliquota del 16,2 % prevista per le società che hanno collaborato non incluse nel campione e soggette al parallelo dazio compensativo. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per biciclette elettriche cinesi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/591 modifica il quadro antidumping già stabilito per le importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese. L’intervento è adottato ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/73, che aveva istituito il dazio antidumping definitivo sul prodotto in esame.
Contesto e misura originaria
Nell’inchiesta iniziale la Commissione aveva fatto ricorso al campionamento per i produttori esportatori cinesi, distinguendo tra soggetti inclusi nel campione, collaboranti non inclusi nel campione e altre società. I dazi risultavano differenziati: aliquote individuali tra il 10,3 % e il 62,1 % per gli esportatori del campione, un dazio medio ponderato del 24,2 % per i collaboranti non inclusi nel campione, un dazio del 16,2 % per altre società collaboranti non incluse nel campione soggette al parallelo dazio compensativo, e un’aliquota nazionale del 70,1 % per le imprese non collaboranti nell’inchiesta antidumping ma collaboranti in quella antisovvenzioni.
Presupposti per il trattamento di nuovo produttore esportatore
L’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/73 consente di modificare la misura inserendo un nuovo produttore esportatore nell’allegato pertinente se questi prova cumulativamente di:
- non aver esportato nell’Unione il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta iniziale, dal 1o ottobre 2016 al 30 settembre 2017;
- non essere collegato a esportatori o produttori cinesi già soggetti alle misure antidumping;
- aver effettivamente esportato nell’Unione dopo il periodo dell’inchiesta iniziale, oppure aver assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo.
Istruttoria svolta dalla Commissione
Zhejiang Jollo Technology Co., Ltd ha presentato domanda per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. La Commissione ha inviato un questionario, ha ricevuto la risposta del richiedente e ha verificato le informazioni considerate necessarie. Dall’esame è emerso che la società era stata costituita nel 2021, circostanza incompatibile con esportazioni nel periodo dell’inchiesta iniziale; che non risultavano collegamenti con operatori cinesi già assoggettati alle misure; e che la società aveva fornito prova di esportazioni effettive verso l’Unione, in particolare operazioni in Spagna nel giugno 2021 e in Italia nell’agosto 2022.
Esito e conseguenze tariffarie
La Commissione conclude che tutte le condizioni sono soddisfatte e accoglie la richiesta. La società viene pertanto aggiunta all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/73, con codice addizionale TARIC 899 A, e soggetta al dazio antidumping del 16,2 % applicabile ai collaboranti non inclusi nel campione e soggetti al parallelo dazio compensativo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/72.
Procedura, consultazione e applicazione
Il richiedente e l’industria dell’Unione sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali e hanno potuto presentare osservazioni; tuttavia non ne sono pervenute. Il regolamento dichiara la conformità al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Accoglimento del trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori
La Commissione riconosce a Zhejiang Jollo Technology Co., Ltd lo status di nuovo produttore esportatore ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/73, poiché risultano soddisfatte tutte e tre le condizioni richieste.
Verifica delle tre condizioni sostanziali
La società ha dimostrato: i) di non aver esportato biciclette elettriche nell’Unione nel periodo dell’inchiesta iniziale, compreso tra il 1o ottobre 2016 e il 30 settembre 2017, essendo stata costituita nel 2021; ii) di non essere collegata ad esportatori o produttori cinesi soggetti alle misure antidumping; iii) di aver effettivamente esportato nell’Unione dopo il periodo dell’inchiesta, con prove di vendite in Spagna (giugno 2021) e in Italia (agosto 2022).
Aggiornamento dell’allegato II del regolamento iniziale
Zhejiang Jollo Technology Co., Ltd è inserita nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/73, nell’elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione, con codice addizionale TARIC 899 A.
Aliquota applicabile
Alla società si applica il dazio antidumping del 16,2 %, corrispondente all’aliquota prevista per le società che hanno collaborato non incluse nel campione e soggette al parallelo dazio compensativo ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/72.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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