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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/594

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0594

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna e sostituisce le precedenti misure UE contro la peste suina africana, introducendo una disciplina più articolata per la regionalizzazione e per i movimenti di suini, prodotti derivati e sottoprodotti. Vengono fissati divieti generali, numerose deroghe condizionate, obblighi di certificazione, requisiti di biosicurezza rafforzati e misure specifiche per i suini selvatici. Sono inoltre imposti agli Stati membri piani d'azione nazionali e obblighi di informazione e formazione per contenere la diffusione della malattia nell'Unione.

Stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana per suini detenuti e selvatici, prodotti di origine animale e sottoprodotti, con regionalizzazione in zone soggette a restrizioni I, II e III, obblighi per operatori e Stati membri, e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri elencati o che presentano aree elencate negli allegati I e II, nonché a tutti gli Stati membri per taluni obblighi generali di prevenzione, informazione e piani d'azione sui suini selvatici. Riguarda i suini detenuti e selvatici, il materiale germinale, le carni fresche e i prodotti a base di carne, i sottoprodotti di origine animale e i materiali di categoria 2 e 3, oltre agli operatori del settore alimentare e ai trasportatori coinvolti nei movimenti delle partite. Le misure si applicano nel periodo 21 aprile 2023-20 aprile 2028; restano salve le misure del regolamento delegato (UE) 2020/687 e degli altri atti richiamati. Esclusioni e limitazioni rilevanti derivano dalle condizioni specifiche delle deroghe, dai vincoli territoriali delle zone elencate e, per taluni movimenti, dalla possibilità per l'autorità competente di non richiedere il certificato sanitario solo per movimenti intra-statali.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594: misure speciali di controllo della peste suina africana

Il regolamento aggiorna il quadro europeo di contenimento della peste suina africana alla luce dell'evoluzione epidemiologica nell'Unione, dell'esperienza maturata con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e delle indicazioni scientifiche e internazionali richiamate nei considerando. La logica di fondo è quella della regionalizzazione, con classificazione delle aree in zone soggette a restrizioni I, II e III, oltre alle zone infette e alle zone di protezione/sorveglianza istituite a seguito di focolai in aree precedentemente indenni.

Il regolamento si innesta sul sistema del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/687, ma introduce misure più dettagliate per movimenti, certificazioni, biosicurezza, lavorazione e marcatura dei prodotti, nonché per i suini selvatici. Il periodo di applicazione è fissato fino al 20 aprile 2028.

Ambito di applicazione e architettura delle zone

L'ambito oggettivo comprende i suini detenuti e selvatici, il materiale germinale, le carni fresche e i prodotti a base di carne, i sottoprodotti di origine animale e i materiali di categoria 2 e 3. Sul piano soggettivo, oltre agli Stati membri interessati dalle aree elencate negli allegati I e II, il regolamento impone obblighi a tutti gli Stati membri per sensibilizzazione, formazione e piani d'azione sui suini selvatici.

Le zone soggette a restrizioni sono definite in modo puntuale nell'allegato I e si distinguono in:

  • zona I, normalmente collegata ad aree di contenimento e di cuscinetto rispetto a zone II o III;
  • zona II, tipicamente istituita a seguito di focolai in suini selvatici;
  • zona III, tipicamente collegata a focolai in suini detenuti e caratterizzata dal livello di rischio più elevato.

L'allegato II disciplina invece le aree che, a seguito di un focolaio in una zona precedentemente indenne, sono istituite a livello UE come zone infette o come zone di protezione e sorveglianza.

Misure immediate in caso di focolaio e aggiornamento della regionalizzazione

Gli articoli 3-7 stabiliscono che, in caso di focolaio di peste suina africana, l'autorità competente debba istituire immediatamente la zona pertinente secondo il regolamento delegato (UE) 2020/687. La disciplina prevede anche che, in presenza di determinate condizioni epidemiologiche e territoriali, la stessa area possa essere inserita nell'allegato I come zona I, II o III, oppure nell'allegato II come zona infetta o zona di protezione/sorveglianza.

Il sistema è pensato per garantire continuità territoriale e chiarezza normativa: l'allegato I e l'allegato II sostituiscono il ricorso a decisioni ad hoc della Commissione per ogni nuovo focolaio, salvo l'aggiornamento successivo delle aree elencate. Il regolamento precisa inoltre che l'adeguamento delle zone deve tenere conto del codice WOAH, delle valutazioni scientifiche e delle informazioni fornite dagli Stati membri interessati.

Divieti generali e deroghe strutturate

Gli articoli 9-13 introducono il nucleo del regime restrittivo. In linea generale, è vietato movimentare suini detenuti, materiale germinale, sottoprodotti e carni fresche/prodotti a base di carne ottenuti da suini detenuti dalle zone I, II e III all'interno e al di fuori di tali zone. Sono però previste deroghe, sia generali sia specifiche, per casi nei quali il rischio sia considerato trascurabile o la movimentazione sia necessaria per ragioni di gestione sanitaria, logistica o di benessere animale.

Per i movimenti all'interno della stessa area o verso altre aree, le deroghe sono subordinate a condizioni cumulative di biosicurezza, visita veterinaria, sorveglianza e pulizia/disinfezione dei mezzi. Per alcune tipologie di movimenti, soprattutto verso altri Stati membri o paesi terzi, sono richiesti ulteriori passaggi di coordinamento tra autorità competenti e, in alcuni casi, una procedura di incanalamento con tracciamento satellitare del trasporto.

Condizioni generali di biosicurezza, sorveglianza e trasporto

Le condizioni orizzontali degli articoli 14-17 sono centrali per l'applicazione pratica del regolamento. In sintesi:

  • l'autorità competente deve valutare il rischio e poter concludere che la diffusione della malattia è trascurabile;
  • lo stabilimento di spedizione deve essere oggetto di visite ufficiali con frequenza minima variabile a seconda della zona;
  • deve essere applicata una sorveglianza continua, anche mediante test sui suini morti;
  • devono essere rispettate misure di biosicurezza rafforzate dell'allegato III;
  • i mezzi di trasporto devono essere idonei, puliti e disinfettati sotto controllo ufficiale.

L'articolo 16 contiene anche la disciplina sulla recinzione a prova di bestiame, con una deroga temporanea di sei mesi in specifiche situazioni dopo il primo focolaio o quando le condizioni epidemiologiche lo consentano. L'allegato III dettaglia ulteriori prescrizioni, tra cui separazione fisica, igiene del personale, registri, divieti di contatto con suini selvatici e piani di biosicurezza approvati.

Certificazione sanitaria e sostituzione con bollo o marchio

Gli articoli 18-21 stabiliscono il principio per cui i movimenti autorizzati devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/2154. Per i suini detenuti, i certificati devono contenere attestazioni standardizzate riferite alla zona di provenienza; per carni fresche, prodotti a base di carne, materiale germinale e materiali di categoria 2 e 3 valgono formule analoghe.

In alcune ipotesi, limitate soprattutto ai movimenti intra-UE di determinate partite e solo se lo Stato membro predisponde un sistema alternativo di tracciabilità, il certificato può essere sostituito da bollo sanitario o marchio di identificazione. Il regolamento richiede anche un elenco pubblico e aggiornato degli stabilimenti che possono beneficiare di questa semplificazione.

Movimenti di suini detenuti: regime differenziato per zona I, II e III

Gli articoli 22-31 sono il cuore operativo del regolamento per i suini detenuti.

Per la zona I, i movimenti sono i più ampi in termini relativi: possono essere autorizzati verso stabilimenti nello stesso Stato membro, verso altri Stati membri o paesi terzi, purché siano rispettate le condizioni generali e supplementari. Per la zona II, il regolamento ammette movimenti intra-statali verso altri stabilimenti, verso macelli designati e, in casi qualificati, verso altri Stati membri, sempre con condizioni rafforzate e spesso con obbligo di permanenza nello stabilimento di destinazione per il periodo di monitoraggio.

Per la zona III, il regime è ancora più severo: i movimenti sono consentiti solo in circostanze eccezionali, soprattutto per evitare problemi di benessere animale o per ovviare a limiti logistici della capacità di macellazione. In tali casi, l'autorità competente può autorizzare spostamenti verso macelli designati, imponendo separazione fisica, macellazione in giornate specifiche o al termine della giornata, pulizia e disinfezione, nonché regole stringenti su sottoprodotti e destinazione delle carni.

L'articolo 25 prevede inoltre una procedura di incanalamento per i movimenti di suini da zona II verso zone II o III di un altro Stato membro: il trasporto deve essere monitorato, sigillato e coordinato tra autorità competenti dello Stato di spedizione, di transito e di destinazione.

Materiale germinale, sottoprodotti e prodotti trasformati

Per il materiale germinale, gli articoli 32-34 richiedono che i donatori siano detenuti in stabilimenti di materiale germinale da un periodo minimo, che gli stabilimenti rispettino le condizioni di biosicurezza e che vi sia sorveglianza laboratoristica almeno annuale. I movimenti da zona II verso altri Stati membri richiedono anche garanzie supplementari approvate dagli Stati membri coinvolti.

Per i sottoprodotti di origine animale, il regolamento distingue tra movimenti a fini di trattamento/smaltimento, uso in biogas o compost, e spostamenti verso impianti riconosciuti. Gli articoli 35-40 impongono tracciabilità rafforzata, eventuale geolocalizzazione del mezzo e documentazione elettronica conservata per almeno due mesi.

Carni fresche, prodotti a base di carne e bolli speciali

Gli articoli 41-43 disciplinano i movimenti delle carni fresche e dei prodotti a base di carne, compresi i budelli. Per la zona II, i movimenti possono avvenire all'interno dello stesso Stato membro o verso altri Stati membri se sono rispettate le condizioni di biosicurezza, produzione in stabilimenti designati e, quando necessario, trattamento di riduzione del rischio. Per la zona III, i movimenti sono consentiti solo in casi ancora più rigorosi e spesso richiedono la marcatura dei prodotti con bollo sanitario speciale o l'invio a trattamenti di riduzione del rischio.

Gli articoli 44-47 regolano la designazione di macelli e stabilimenti di trasformazione, la separazione tra flussi produttivi diversi, e il bollo sanitario speciale o marchio di identificazione non ovale e non confondibile con quello ordinario. È previsto un periodo transitorio di dodici mesi per l'adozione della forma armonizzata del bollo speciale.

Regole per i suini selvatici e per i loro prodotti

Il capo V è dedicato ai suini selvatici. L'articolo 48 vieta in modo generale i movimenti di partite di suini selvatici da parte degli operatori all'interno dello Stato membro e verso altri Stati membri o paesi terzi. L'articolo 49 vieta i movimenti di carni, prodotti di origine animale, sottoprodotti e derivati ottenuti da suini selvatici o corpi di suini selvatici destinati al consumo umano, anche per uso privato o tramite piccoli quantitativi ceduti da cacciatori, salvo le deroghe specifiche degli articoli 51 e 52.

Gli articoli 51-55 disciplinano le eccezioni: sono possibili movimenti di prodotti a base di carne e di altri prodotti solo se gli animali sono stati sottoposti a test con esito negativo, i prodotti sono stati trattati con metodi di riduzione del rischio, e il tutto avviene in stabilimenti designati. I movimenti di sottoprodotti dei suini selvatici al di fuori delle zone soggette a restrizioni richiedono un certificato sanitario e, per talune ipotesi, anche un documento commerciale secondo il regolamento (UE) n. 142/2011.

Piani d'azione nazionali per i suini selvatici

L'articolo 56 impone a tutti gli Stati membri di adottare, entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento, piani d'azione nazionali per la gestione dei suini selvatici finalizzati a prevenire la diffusione della peste suina africana. I piani devono contenere i requisiti minimi dell'allegato IV, includendo obiettivi strategici, stime della popolazione, gestione della caccia, misure di biosicurezza, sorveglianza continua, cooperazione transfrontaliera e valutazioni dell'impatto ambientale.

Gli Stati membri possono rinunciare al piano solo se non vi è presenza permanente di suini selvatici. I risultati annuali di attuazione devono essere trasmessi alla Commissione e agli altri Stati membri.

Informazione, sensibilizzazione e formazione

Gli articoli 57-59 rafforzano il profilo preventivo del regolamento. Gli Stati membri interessati devono coinvolgere operatori ferroviari, portuali, aeroportuali, compagnie di autobus, agenzie di viaggio, organizzatori di viaggi di caccia e operatori postali, affinché richiamino l'attenzione dei clienti sui principali divieti e sulle misure applicabili. Devono inoltre organizzare campagne periodiche di sensibilizzazione, informare la Commissione e gli altri Stati membri sull'evoluzione epidemiologica e sui risultati della sorveglianza, e garantire formazione periodica per veterinari, allevatori, trasportatori e cacciatori.

Abrogazione, decorrenza e applicazione

L'articolo 60 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 a decorrere dal 21 aprile 2023. Il nuovo regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 21 aprile 2023 al 20 aprile 2028. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con estensione dei riferimenti al Regno Unito limitatamente all'Irlanda del Nord in forza del protocollo applicabile.

Disposizioni principali

Oggetto, ambito e definizioni

L'articolo 1 delimita il perimetro del regolamento: misure speciali per la peste suina africana, elenco UE delle zone soggette a restrizioni I, II e III (allegato I) e delle zone infette o soggette a restrizioni conseguenti a focolai in aree precedentemente indenni (allegato II). L'articolo 2 rinvia alle definizioni del regolamento delegato (UE) 2020/687 e introduce definizioni autonome, tra cui quelle di suino, materiale germinale, zone soggette a restrizioni I/II/III, zona infetta, materiali di categoria 2 e 3, stabilimenti riconosciuti e registrati.

Istituzione e aggiornamento delle zone soggette a restrizioni e infette

Gli articoli 3-8 disciplinano l'immediata istituzione delle zone a seguito di focolai, l'eventuale ulteriore zona soggetta a restrizioni, l'iscrizione in allegato I o II e l'adeguamento della zonizzazione. Per i focolai in suini selvatici o detenuti in aree precedentemente indenni, l'autorità competente deve intervenire senza indugio; in determinate situazioni è possibile l'elenco nell'allegato I per continuità territoriale. L'articolo 8 prevede che nelle zone elencate si applichino le misure del regolamento, vieta i movimenti di partite di suini detenuti e relativi prodotti dalla zona infetta verso altri Stati membri e paesi terzi, salvo taluni prodotti a base di carne trattati ai sensi dell'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687.

Divieti generali sui movimenti e deroghe di base

Gli articoli 9-13 stabiliscono i divieti di movimento di suini detenuti, materiale germinale, sottoprodotti e carni fresche/prodotti a base di carne dalle zone I, II e III e, in alcuni casi, all'interno delle stesse. Sono previste deroghe per stabilimenti confinati, valutazione del rischio con rischio trascurabile, movimenti autorizzati ai sensi degli articoli 22-31, 32-40 e 41-43, e per i movimenti di materiali o prodotti sottoposti a trattamenti di riduzione del rischio. L'articolo 13 consente ulteriori divieti interni se l'autorità ritiene sussistente un rischio di diffusione della malattia.

Condizioni generali supplementari: biosicurezza, visite veterinarie, trasporti e recinzioni

Gli articoli 14-17 fissano le condizioni trasversali per molte deroghe: valutazione del rischio con esito di rischio trascurabile, visite di veterinari ufficiali, sorveglianza continua, test di identificazione dell'agente patogeno e requisiti sui mezzi di trasporto (pulizia/disinfezione, controllo ufficiale). L'articolo 16 impone frequenza minima delle visite negli stabilimenti, biosicurezza rafforzata (allegato III), sorveglianza settimanale dei suini morti e regole sulla recinzione a prova di bestiame, con una deroga di sei mesi in specifiche ipotesi dopo il primo focolaio e per periodi transitori. L'articolo 17 richiede mezzi di trasporto conformi e disinfettati sotto controllo ufficiale.

Certificazione sanitaria e sostituzione con bollo/marchio

Gli articoli 18-21 impongono certificati sanitari per i movimenti consentiti di suini detenuti, carni fresche e prodotti a base di carne, materiale germinale e materiali di categoria 2 e 3. I certificati devono contenere attestazioni standardizzate richiamando il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. In casi delimitati e per taluni movimenti verso altri Stati membri, il bollo sanitario o il marchio di identificazione può sostituire il certificato, purché esista un elenco aggiornato degli stabilimenti autorizzati e un sistema alternativo di tracciabilità.

Deroghe per i movimenti di suini detenuti nelle zone I, II e III

Gli articoli 22-31 disciplinano in modo dettagliato le autorizzazioni di movimento verso altri stabilimenti, altri Stati membri o paesi terzi, distinguendo tra zona I, II e III. Per la zona II sono previsti anche movimenti verso macelli designati, con regole di macellazione immediata, separazione dei suini e gestione dei sottoprodotti. Per la zona III le condizioni sono più restrittive e prevedono movimenti solo in circostanze eccezionali, anche per problemi di benessere animale o capacità di macellazione, e in taluni casi il trasferimento verso impianti di sottoprodotti riconosciuti.

Materiale germinale

Gli articoli 32-34 consentono movimenti di materiale germinale da zone II e III solo a condizioni molto rigorose: origine da stabilimenti che rispettano i requisiti di biosicurezza e sorveglianza, permanenza dei donatori negli stabilimenti di materiale germinale per periodi minimi, assenza di introduzione di suini non conformi, e test almeno annuali. Per i movimenti interstatali da zona II è richiesta anche una valutazione del rischio approvata tra autorità competenti e un elenco pubblico degli stabilimenti autorizzati.

Sottoprodotti di origine animale, letame e materiali di categoria 2 e 3

Gli articoli 35-40 disciplinano i movimenti di sottoprodotti e materiali di categoria 2 e 3, con requisiti di trasporto tracciato via satellite o, in alternativa, sigillatura del mezzo, documentazione elettronica per almeno due mesi e destinazioni limitate a impianti autorizzati per trattamento, smaltimento, biogas, compost o alimenti per animali da compagnia. Per i materiali di categoria 3 provenienti da zona II sono previste anche ipotesi di movimento verso altri Stati membri; per la zona III le regole sono più severe e includono specifiche per la macellazione di origine e la trasformazione successiva.

Carni fresche e prodotti a base di carne

Gli articoli 41-43 consentono, a condizioni precise, il movimento di carni fresche e prodotti a base di carne ottenuti da suini di zona II o III, sia all'interno dello stesso Stato membro sia verso altri Stati membri o paesi terzi. Le carni possono essere destinate a consumo, trasformazione o ulteriori trattamenti di riduzione del rischio e, per i movimenti da zona III, sono previste condizioni rafforzate, inclusa la marcatura speciale o il trattamento in stabilimenti designati. L'articolo 43 stabilisce inoltre che, per le carni di zona III, la destinazione finale intra-statale è limitata e subordinata a marcature o trattamenti specifici.

Designazione di stabilimenti, bolli sanitari speciali e allegato III

Gli articoli 44-47 prevedono la designazione, su domanda degli operatori, di macelli, laboratori di sezionamento, depositi frigoriferi, stabilimenti di trasformazione e centri selvaggina, nonché la possibilità di deroghe alla designazione per taluni stabilimenti a condizione che restino nel medesimo Stato membro e marcano i prodotti con bollo o marchio speciale. L'articolo 45-46 stabilisce condizioni di separazione delle lavorazioni e procedure documentate approvate dall'autorità competente. L'articolo 47 disciplina il bollo sanitario speciale o marchio di identificazione non ovale, con un regime transitorio di dodici mesi per la forma armonizzata.

Misure per i suini selvatici e per i prodotti da essi ottenuti

Gli articoli 48-55 vietano, in linea generale, i movimenti di partite di suini selvatici e di prodotti/derivati ottenuti da suini selvatici, salvo deroghe molto limitate. Per le carni e i prodotti di selvaggina suina sono richiesti test di identificazione dell'agente patogeno, risultati negativi, trattamento di riduzione del rischio, marcatura speciale e certificazione sanitaria. Sono previste deroghe per uso domestico privato, per piccole quantità cedute da cacciatori e per prodotti trasformati in stabilimenti designati. I sottoprodotti di origine animale di suini selvatici possono muoversi solo con tracciabilità rafforzata e, fuori dalle zone I-III, con certificazione sanitaria.

Piani d'azione nazionali e obblighi di informazione e formazione

L'articolo 56 impone a tutti gli Stati membri l'adozione, entro sei mesi dalla pubblicazione, di piani d'azione nazionali per i suini selvatici, conformi ai requisiti minimi dell'allegato IV, salvo assenza di popolazioni permanenti. Gli articoli 57-59 prevedono obblighi di informazione al pubblico e ai viaggiatori, campagne di sensibilizzazione, comunicazioni alla Commissione e agli altri Stati membri sull'evoluzione epidemiologica e sulla sorveglianza, nonché corsi di formazione per veterinari, allevatori, trasportatori e cacciatori.

Abrogazione, entrata in vigore e applicazione

L'articolo 60 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 a decorrere dal 21 aprile 2023. L'articolo 61 dispone l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l'applicazione dal 21 aprile 2023 al 20 aprile 2028; il regolamento è direttamente applicabile in tutti i suoi elementi negli Stati membri.

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