Regolamento (UE) 2023/595
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/595 della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce il modello per l’estratto relativo alla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati a norma del regolamento (UE, Euratom) 2021/770 del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2023/595 definisce il modello uniforme che gli Stati membri devono usare per trasmettere alla Commissione l’estratto annuale relativo alla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati. La finalità è garantire comparabilità, affidabilità e completezza dei dati, riducendo al contempo l’onere amministrativo mediante un unico estratto contenente sia i dati statistici sia il calcolo del contributo. Il testo disciplina le definizioni rilevanti, gli approcci ammessi per stimare i rifiuti prodotti, la struttura dei dati, le modalità di trasmissione e le revisioni, rinviando a tabelle standardizzate negli allegati.
Stabilisce il modello dell’estratto annuale per la risorsa propria dell’Unione basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea ai fini della trasmissione alla Commissione (Eurostat) dei dati statistici annuali sui rifiuti di imballaggio di plastica prodotti e riciclati e del calcolo della corrispondente risorsa propria. Disciplina il formato, il contenuto e la trasmissione elettronica dell’estratto annuale, nonché le eventuali revisioni dei dati già comunicati. Il regolamento opera nel quadro del regolamento (UE, Euratom) 2021/770 e utilizza definizioni tratte dalla direttiva 2008/98/CE, dalla direttiva 94/62/CE e dalla decisione 2005/270/CE; il primo anno di riferimento indicato nell’allegato è il 2021.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/595 - modello dell’estratto per la risorsa propria sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati
Il regolamento attua il regolamento (UE, Euratom) 2021/770 e definisce un formato uniforme per l’estratto annuale che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione sulla base dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati. La ratio è duplice: semplificare gli adempimenti amministrativi e, al tempo stesso, assicurare che i dati utilizzati per il finanziamento del bilancio dell’Unione siano comparabili, affidabili e completi.
Finalità e contesto normativo
Il testo si fonda sull’esigenza, evidenziata nei considerando, di disporre di dati statistici coerenti sul peso dei rifiuti di imballaggio di plastica prodotti e riciclati, poiché tali dati costituiscono la base per il calcolo dei contributi nazionali al bilancio generale dell’Unione. La Commissione rileva inoltre che approcci diversi di comunicazione dei dati, in particolare quello basato sull’immissione sul mercato e quello fondato sull’analisi dei rifiuti, possono produrre risultati non pienamente confrontabili; per questo il regolamento stabilisce condizioni uniformi e specifica ulteriormente la metodologia di calcolo già richiamata dalla decisione 2005/270/CE.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda gli Stati membri, che devono predisporre e trasmettere alla Commissione (Eurostat) l’estratto annuale relativo ai rifiuti di imballaggio di plastica. L’estratto comprende sia i dati statistici sul peso dei rifiuti prodotti e riciclati sia il calcolo della risorsa propria dovuta per la quota non riciclata. Il primo anno di riferimento indicato nelle tabelle è il 2021.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 rinvia a definizioni già presenti nella normativa UE sui rifiuti, sugli imballaggi e sui diritti dei consumatori. Tra le nozioni centrali figurano:
- rifiuto, raccolta differenziata e riciclaggio, secondo la direttiva 2008/98/CE;
- plastica, imballaggio, imballaggio riutilizzabile e rifiuti di imballaggio, secondo la direttiva 94/62/CE;
- punto di calcolo, secondo la decisione 2005/270/CE;
- mercato online, secondo la direttiva 2011/83/UE. Sono inoltre definite nozioni operative essenziali per la stima dei dati, come rifiuti di imballaggio di plastica prodotti e riciclati, organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore, immissione sul mercato, free rider, soggetto autonomo, de minimis, esportazioni dopo l’immissione sul mercato, importazioni ed esportazioni private e imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per la prima volta.
Metodi di stima dei rifiuti prodotti
Il regolamento consente due approcci per stimare i rifiuti di imballaggio di plastica prodotti:
- approccio fondato sull’immissione sul mercato, basato sui dati delle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore e/o su altre fonti;
- approccio fondato sull’analisi dei rifiuti, basato sulla combinazione dei dati sulla raccolta differenziata, dei rifiuti urbani indifferenziati e di altre informazioni pertinenti, inclusi i rifiuti industriali e commerciali.
L’approccio fondato sull’immissione sul mercato deve essere corretto mediante vari fattori di adeguamento, tra cui free rider, soggetti al di sotto della soglia de minimis, soggetti autonomi, esportazioni dopo l’immissione sul mercato, commercio online, importazioni ed esportazioni private, nonché imballaggi riutilizzabili. L’obiettivo è includere tutti i rifiuti di imballaggio di plastica prodotti nello Stato membro e rendere i dati il più possibile affidabili e omogenei.
Contenuto dell’estratto annuale
L’estratto annuale deve riportare:
- i dati statistici sul peso dei rifiuti di imballaggio di plastica prodotti e riciclati;
- il calcolo dell’importo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati;
- le eventuali spiegazioni delle differenze tra i due approcci di stima;
- le informazioni su modifiche metodologiche, revisioni di dati e differenze rispetto ai dati comunicati ai sensi della direttiva 94/62/CE.
Il regolamento richiede che gli Stati membri determinino le stime utilizzando entrambi gli approcci e forniscano una sola stima finale dei rifiuti prodotti, bilanciando i risultati disponibili. Ogni differenza tra i due metodi deve essere motivata in modo dettagliato secondo il formato della tabella 3 dell’allegato I.
Calcolo della risorsa propria
Gli allegati definiscono la logica del calcolo:
- totale dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati = rifiuti prodotti - rifiuti riciclati;
- totale della risorsa propria basata sulla plastica = quantità non riciclata × 0,8;
- successiva applicazione di una riduzione forfettaria;
- importo finale dopo la riduzione.
Per la parte riciclata, l’allegato I distingue tra rifiuti di imballaggio di plastica riciclati nello Stato membro, in un altro Stato membro e al di fuori dell’Unione, prevedendo anche l’elenco degli adeguamenti effettuati.
Controllo, verifica e revisioni
Il regolamento attribuisce rilievo alle misure di controllo e verifica. Gli Stati membri devono indicare, secondo le tabelle degli allegati, le voci che compongono le stime, gli adeguamenti apportati e la relativa giustificazione. Se i dati vengono rivisti, la nuova trasmissione deve evidenziare quali elementi sono stati modificati e perché.
Inoltre, quando emergono differenze rispetto ai dati comunicati a norma della direttiva 94/62/CE, tali scostamenti devono essere chiariti espressamente. Le spiegazioni delle differenze e delle modifiche metodologiche seguono il formato dell’allegato II.
Trasmissione e termini
L’estratto annuale deve essere trasmesso elettronicamente a Eurostat ogni anno entro il 31 luglio e riguarda l’anno n-2 rispetto a quello in corso. Le revisioni dei dati degli anni precedenti non sono presentate con un separato atto, ma mediante nuova trasmissione dell’estratto annuale accompagnata dalle spiegazioni delle variazioni.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e funzione dell’estratto annuale
L’articolo 1 stabilisce il modello dell’estratto relativo alla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati. L’articolo 3 precisa che l’estratto annuale contiene i dati statistici sul peso dei rifiuti prodotti e riciclati e il calcolo dell’importo della risorsa propria, costituendo documento giustificativo per il controllo e la supervisione da parte della Commissione.
Definizioni operative
L’articolo 2 elenca le definizioni applicabili, richiamando quelle di rifiuto, raccolta differenziata, riciclaggio, plastica, imballaggio, imballaggio riutilizzabile, rifiuti di imballaggio, punto di calcolo, mercato online e altre nozioni specifiche come rifiuti di imballaggio di plastica prodotti e riciclati, organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore, immissione sul mercato, free rider, de minimis, soggetto autonomo, esportazioni dopo l’immissione sul mercato, commercio online, importazioni/esportazioni private e imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per la prima volta.
Metodi di stima dei rifiuti prodotti
L’articolo 3 ammette due approcci per stimare i rifiuti di imballaggio di plastica prodotti: l’approccio fondato sull’immissione sul mercato e l’approccio fondato sull’analisi dei rifiuti. Le stime ottenute con i due metodi devono essere adeguate per garantire comparabilità, affidabilità e completezza; gli Stati membri devono fornire un’unica stima bilanciando i risultati disponibili e spiegare in dettaglio eventuali differenze secondo la tabella 3 dell’allegato I.
Obbligo di spiegare revisioni e differenze metodologiche
Sempre l’articolo 3 impone, ove applicabile, di includere nell’estratto spiegazioni sulle modifiche metodologiche, sulle revisioni dei dati già comunicati e sulle differenze tra i dati presentati a norma della direttiva 94/62/CE entro il 30 giugno e quelli comunicati entro il 31 luglio ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2021/770, salvo le differenze dovute alla conversione da chilogrammi a tonnellate. Le spiegazioni devono seguire il formato dell’allegato II.
Struttura dei dati e primo anno di riferimento
L’articolo 4 rinvia alla tabella 1 dell’allegato I per la struttura dei dati statistici, alla tabella 2 per il calcolo della risorsa propria e alla tabella 3 per la ripartizione dettagliata e le misure di controllo e verifica. Per il primo anno di riferimento devono essere riportati i dati del 2021.
Trasmissione elettronica e termini annuali
L’articolo 5 prevede che gli Stati membri trasmettano elettronicamente alla Commissione (Eurostat) l’estratto annuale relativo all’anno n-2. La trasmissione deve avvenire ogni anno entro il 31 luglio. Le revisioni dei dati degli anni precedenti devono essere comunicate trasmettendo nuovamente l’estratto annuale, insieme alle spiegazioni delle modifiche apportate.
Importi della risorsa propria e formule di calcolo
Gli allegati prevedono che la quantità di rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati sia calcolata come differenza tra i rifiuti prodotti e quelli riciclati (A-B) e che l’importo della risorsa propria sia calcolato applicando il coefficiente 0,8 alla quantità non riciclata (C×0,8), con successiva riduzione forfettaria e importo finale dopo la riduzione.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 6 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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