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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/666

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/666 della Commissione del 16 marzo 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Olio Campania» (IGP)]

Normativa europea32023R0666

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/666 della Commissione dispone la registrazione del nome "Olio Campania" come IGP nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dall’Italia e l’assenza di opposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Registrazione della denominazione geografica protetta "Olio Campania" nel registro UE delle DOP e IGP.

Ambito di applicazione

Si applica alla registrazione, nell’Unione europea, del nome "Olio Campania" come indicazione geografica protetta (IGP), con riferimento a un prodotto della classe 1.5 "Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; non disciplina aspetti produttivi o requisiti tecnici ulteriori oltre alla registrazione del nome.

Registrazione di "Olio Campania" come IGP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/666 della Commissione conclude la procedura di registrazione del nome "Olio Campania" nel registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, qualificandolo come indicazione geografica protetta (IGP). L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà atto dell’assenza di opposizioni alla domanda presentata dall’Italia.

Contesto procedurale

Nei considerando la Commissione richiama l’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, in base al quale la domanda di registrazione del nome "Olio Campania" è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione procede alla registrazione del nome.

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 stabilisce che il nome "Olio Campania" è registrato come IGP. Il regolamento specifica inoltre che tale nome identifica un prodotto appartenente alla classe 1.5 "Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che contiene modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Decorrenza ed effetti giuridici

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, con conseguente efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della IGP "Olio Campania"

L’articolo 1 dispone l’iscrizione del nome "Olio Campania" nel registro UE come indicazione geografica protetta (IGP). Il nome identifica un prodotto della classe 1.5 "Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

Dai considerando emerge che la domanda di registrazione presentata dall’Italia era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che, non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la registrazione poteva essere disposta.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaindicazioni geografichequalità dei prodotti alimentari

Testo integrale

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