Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 01/12/2022 n. 5546 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Processo tributario - Dichiarazione di fallimento della società contribuente - Interruzione del processo - Onere di riassunzione entro 6 mesi - Omissione - Conseguenze - Estinzione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha dichiarato l'estinzione del processo per mancata riassunzione entro il termine di sei mesi previsto dalla legge dopo l'interruzione dovuta al fallimento. In sostanza, non essendosi materializzata alcuna istanza di prosecuzione/riassunzione entro il termine perentorio, il procedimento tributario si estingue conformemente all'art. 45, 1o comma, del d.lgs. 546/1992.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il processo tributario era stato interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento della societa contribuente ai sensi dell'art. 43, 3o comma, della legge fallimentare e dell'art. 40, 1o comma, del d.lgs. 546/1992. La legge impone alle parti alle quali spetta di riassumere il giudizio di provvedere entro il termine perentorio di sei mesi; decorso tale termine senza che sia stata presentata istanza di trattazione, deve essere dichiarata l'estinzione del processo.

Norme richiamate

  • R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    L'art. 43, comma 3 dispone gli effetti del fallimento sulla pendenza dei processi: la dichiarazione di fallimento comporta l'interruzione del processo nei confronti del fallito, con conseguente necessità di provvedere alla riassunzione da parte degli aventi titolo.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    art. 40, 1o co.; art. 45, 1o co.

    L'art. 40 regola l'interruzione del processo tributario per cause come il fallimento; l'art. 45, comma 1 stabilisce che il processo si estingue se le parti che devono riassumerlo non lo fanno entro il termine perentorio previsto (sei mesi).

Massime di principio

  • La dichiarazione di fallimento della parte comporta l'interruzione automatica del processo: il procedimento non prosegue fino a che non venga regolarmente riassunto da chi ne ha titolo (curatore, creditori o parti interessate).
  • Chi ha interesse a proseguire il giudizio (in genere il curatore fallimentare o le parti titolate) deve presentare l'istanza di riassunzione entro il termine perentorio di sei mesi; la mancata azione determina l'estinzione del processo.
  • L'estinzione per omissione della riassunzione e' una conseguenza procedurale automatica e non dipende dal merito della controversia: le questioni sostanziali restano inibite e, se opportuno, i crediti vanno ora iscritti e perseguiti nell'ambito della procedura concorsuale.
  • Per evitare l'estinzione, e' consigliabile che il curatore o la parte interessata monitorino i termini e depositino tempestivamente l'istanza di riassunzione; in caso di incertezza, valutare azioni urgenti o interporsi nella procedura fallimentare per tutelare i diritti tributari.
  • La pronuncia di estinzione non impedisce, salvo limiti processuali e temporali, di agire in sede concorsuale per l'iscrizione dei crediti fiscali: dunque la tutela del credito tributario si sposta nella sede fallimentare.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.