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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22764/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (convenuto)

La controversia

Nel giudizio di merito alcuni soci di una società di persone avevano chiesto, nei confronti di un'altra socia, l'accertamento del loro diritto di regresso per somme da essi pagate in luogo della convenuta, ovvero, in subordine, la condanna di quest'ultima al pagamento della quota di spesa di euro 21.942,00 a titolo di arricchimento senza causa. La convenuta aveva eccepito la presenza nello statuto/contratto sociale di una clausola compromissoria; gli attori avevano aderito all'eccezione e il Tribunale, ritenendo operante l'art. 38, comma 2, c.p.c., aveva cancellato la causa dal ruolo e assegnato termine per la riassunzione davanti all'arbitro. La ricorrente ha proposto regolamento di competenza sostenendo: 1) la nullità sopravvenuta della clausola compromissoria per violazione dell'art. 34 d.lgs. n. 5/2003, perché prevedeva la nomina dell'arbitro unico da parte dei soci e non da soggetto estraneo alla società; 2) l'esistenza di un giudicato esterno sulla nullità della clausola, derivante da precedente sentenza del Tribunale di Catania; 3) la violazione dell'art. 38, comma 2, c.p.c., perché non vi sarebbe stata una vera eccezione di incompetenza del giudice ordinario in favore degli arbitri, ma solo il richiamo a un precedente giudizio.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che l'art. 38, comma 2, c.p.c. non si estenda alla competenza arbitrale e che, nel caso concreto, la clausola compromissoria fosse nulla ex art. 34, comma 2, d.lgs. n. 5/2003 perché attribuiva il potere di nomina degli arbitri a soggetti non estranei alla società. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata, dichiarato la competenza del Tribunale di Catania e disposto la riassunzione della causa davanti a tale giudice nel termine di legge. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti; il secondo è stato inoltre ritenuto difettoso di specificità. Le spese del procedimento di regolamento sono state rinviate al giudice del merito.

Norme richiamate

  • art. 34 d.lgs. n. 5/2003

    La clausola compromissoria societaria deve prevedere numero e modalità di nomina degli arbitri e attribuire in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società; in difetto la clausola è nulla e la controversia non è arbitrabile.

  • art. 38, comma 2, c.p.c.

    La disciplina dell'accordo sulla competenza riguarda la competenza per territorio derogabile e non si estende, in via analogica, alla competenza arbitrale; se l'atto del giudice si fonda su un'erronea assimilazione, può essere impugnato con regolamento solo quando abbia natura decisoria, ma l'accordo delle parti sulla competenza territoriale non è trasponibile al patto compromissorio.

  • art. 38, comma 3, c.p.c.

    Richiamato per distinguere l'ipotesi di accordo tra le parti sulla competenza che determina la cancellazione della causa dal ruolo senza decisione sulla competenza.

  • art. 819-ter c.p.c.

    L'eccezione di incompetenza per convenzione di arbitrato va proposta a pena di decadenza nella comparsa di risposta; la disciplina non rende però la competenza arbitrale del tutto sovrapponibile alla competenza territoriale derogabile. Il riferimento al comma 2 è valorizzato anche nel senso che la nullità/inesistenza della convenzione di arbitrato può essere fatta valere nei limiti della disciplina speciale.

  • art. 817 c.p.c.

    È richiamato per evidenziare che l'arbitrabilità della lite e i limiti alla convenzione di arbitrato non sono rimessi integralmente alla disponibilità delle parti; la causa non arbitrabile è rilevabile d'ufficio e la relativa eccezione non segue il regime di preclusione proprio di altre questioni.

  • art. 806, comma 1, c.p.c.

    Consente l'arbitrato solo per controversie compromettibili; un divieto di legge che renda la lite non arbitrabile preclude la devoluzione agli arbitri.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un giudicato esterno sulla nullità della clausola compromissoria; la Corte ne ha escluso l'esame per difetto di specificità del motivo.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    È richiamato come fondamento del principio per cui ogni processo deve svolgersi davanti a un organo giudicante terzo e imparziale, principio che sorregge la nullità della clausola compromissoria in esame.

  • art. 50 c.p.c.

    Richiamato nel passaggio sulla translatio iudicii per chiarire che la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 819-ter ha reso possibile far salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda nei rapporti tra giudice ordinario e arbitro.

  • Corte cost. n. 223/2013

    È citata per affermare l'illegittimità costituzionale della parte dell'art. 819-ter c.p.c. che escludeva l'applicazione di regole corrispondenti all'art. 50 c.p.c. nei rapporti tra giudice e arbitro.

Massime di principio

  • L'accordo tra le parti sulla competenza di cui all'art. 38, comma 2, c.p.c. opera solo con riguardo alla competenza territoriale derogabile e non può essere esteso, neppure analogicamente, alla competenza arbitrale.
  • Quando una clausola compromissoria societaria attribuisce la nomina degli arbitri a soggetti non estranei alla società, la clausola è nulla ex art. 34, comma 2, d.lgs. n. 5/2003 e la controversia resta devoluta al giudice ordinario.
  • La nullità della clausola arbitrale può essere rilevata d'ufficio quando essa incide su un divieto legale di arbitrabilità, poiché il limite non riguarda solo la validità della clausola ma la stessa compromettibilità della lite.
  • L'arbitrabilità della controversia non è lasciata alla piena disponibilità delle parti: la presenza di un divieto di legge impedisce di derogare alla competenza del giudice ordinario.
  • Il regolamento di competenza è esperibile solo contro provvedimenti aventi natura decisoria sulla competenza; se il giudice si limita a prendere atto di un accordo processuale sulla competenza territoriale e a cancellare la causa dal ruolo, manca una statuizione impugnabile nei casi previsti dalla norma.
  • Il giudicato esterno invocato a fondamento dell'eccezione deve essere dedotto con specificità, indicando puntualmente la precedente statuizione e il mancato esperimento dei rimedi contro di essa.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaArbitratoClausole compromissorie
RamiProcesso civileSocietario
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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