Cassazione Penale, Ordinanza n. 14171/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo di impugnazione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non emergendo ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva proposto appello avverso la sentenza del Tribunale che lo aveva condannato per guida in stato di ebbrezza, impugnazione poi riqualificata come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p. L'unico motivo riguardava la concreta sussistenza del tasso alcolemico accertato: da un lato si contestava la valutazione degli operanti di polizia giudiziaria riportata nel verbale, dall'altro si deduceva la mancata prova dell'omologazione e della certificazione di regolarità dell'etilometro. La Corte ha ritenuto la censura sulla valutazione del verbale estrinsecamente aspecifica, perché la condanna si fondava unicamente sull'accertamento strumentale mediante etilometro; ha poi reputato infondata la doglianza sull'omologazione e sulle verifiche periodiche, in quanto l'onere del pubblico ministero di provare tali adempimenti sorge solo se l'imputato abbia allegato elementi idonei a contestarne l'effettuazione, mentre nel caso concreto vi era stata solo una contestazione generica.
Norme richiamate
art. 186, comma 1, lett. c) e comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice della guida in stato di ebbrezza applicata per la condanna confermata.
art. 593, comma 3, c.p.p.
L'impugnazione proposta come appello è stata riqualificata come ricorso per cassazione.
art. 379 reg. esec. cod. strada
Le verifiche periodiche dell'etilometro rilevano ai fini dell'onere probatorio del pubblico ministero solo se l'imputato deduce elementi specifici idonei a contestarne l'effettuazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di rigetto del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- In tema di guida in stato di ebbrezza, la prova del tasso alcolemico può essere validamente desunta dall'accertamento effettuato con etilometro, quando la sentenza di merito si fondi su tale dato e non su valutazioni meramente soggettive degli operanti.
- La contestazione dell'operato della polizia giudiziaria è inidonea se è generica e non si confronta con la reale ratio decidendi della condanna.
- L'onere del pubblico ministero di dimostrare l'omologazione dell'etilometro e le verifiche periodiche dello strumento sorge solo quando l'imputato alleghi elementi specifici e non meramente assertivi che mettano in dubbio l'effettuazione di tali adempimenti.
- La mera richiesta difensiva di conoscere i dati relativi all'omologazione o alla revisione dell'etilometro non basta, da sola, a spostare sul pubblico ministero l'onere di prova.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano ragioni di esonero.
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