Cassazione Penale, Sentenza n. 31416/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Macerata del 23/02/2023 che aveva rigettato l'istanza di riesame di due decreti di sequestro preventivo: (1) somma pari a euro 81.664 quale provento del reato di peculato, anche per equivalente; (2) carte bancomat e di credito intestate a vari soggetti. La ricorrente deduce carenza o insufficienza della motivazione sulla doglianza, vizio nella valutazione del fumus commissi delicti e del vincolo di pertinenzialità (sostiene che l'unico bene sequestrato, la sua autovettura, sia necessario per l'attività lavorativa), mancanza di chiarezza sulla richiesta del Pubblico Ministero, assenza del periculum in mora, illegittima estensione del vincolo alle carte intestate a terzi non danneggiati, e illegittima esecuzione del sequestro sull'autovettura per mancata prova dell'impossibilità di esecuzione diretta per l'importo contestato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché formulato in modo confuso e con censure generiche e non specifiche, inidonee a enucleare vizi di violazione di legge deducibili in questa sede. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato sul fumus (sulla base dei dati contabili e delle denunce), sul periculum (richiamando la misura genetica e il comportamento dell'indagata dopo la contestazione degli ammanchi) e sulla proporzionalità della misura (in relazione ai movimenti tra conti e ai dati contabili). Ha altresì osservato il difetto di legittimazione della ricorrente a contestare il sequestro delle carte intestate ad altre persone di cui è amministratrice di sostegno e il difetto di prova circa la strumentalità dell'autovettura all'attività lavorativa. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Corte di Cassazione, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
Principio secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile se fondato su motivi non specifici, generici o ricopiazioni pedisseque delle censure di grado precedente; è richiesta una critica puntuale e la contestazione delle argomentazioni che hanno giustificato il rigetto in sede di merito
Corte di Cassazione, Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 (Pezzo)
Conferma il principio di specificità dei motivi nel ricorso per cassazione: non sono ammissibili censure meramente assertive che non affrontano puntualmente le ragioni del provvedimento impugnato
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Ammissione della possibilità di condannare alla Cassa delle ammende il ricorrente che propone un gravame inammissibile salvo che non si riscontri l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e circostanziati: ricostruzioni narrative diffuse o riproposizioni generiche delle doglianze di merito rendono il ricorso inammissibile
- Il giudice di legittimità esamina vizi di legge e non può sostituirsi al giudice di merito per una rivalutazione dei fatti o perplessità non tradotte in specifiche violazioni di norme
- La sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora deve risultare da una motivazione che colleghi gli elementi probatori ai presupposti della misura cautelare reale; se il tribunale di riesame lo ha fatto, la censura meramente opposta non è sufficiente
- Chi non ha legittimazione diretta non può impugnare il sequestro di beni intestati a terzi (es. carte bancarie di altre persone) salvo che dimostri un interesse giuridicamente rilevante
- Le censure relative alle modalità esecutive del sequestro (atti della polizia giudiziaria) non sono tipicamente deducibili nell'incidente cautelare e devono essere proposte mediante i rimedi procedurali previsti per quelle violazioni
- Per contestare il sequestro di un bene come strumentale all'attività lavorativa è necessario fornire prova convincente della sua indispensabilità; l'assenza di tale prova rende infondata la doglianza
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