Cassazione Civile, Ordinanza n. 09470/2026 del 14/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (assicurato)
La controversia
Una compagnia assicurativa aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore dell'assicurata per il pagamento di un indennizzo da furto in abitazione, deducendo l'inoperatività della garanzia. In particolare sosteneva che l'assicurata avesse taciuto un aggravamento del rischio, perché l'immobile assicurato non costituiva più, sin dal febbraio 2016, la sua dimora abituale; inoltre affermava che il documento esibito in perizia sarebbe stato alterato e che la residenza effettiva risultava altrove. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione, revocando il decreto. In appello, però, la Corte territoriale aveva riformato la decisione: ha ritenuto che la polizza non facesse riferimento alla residenza in senso tecnico-giuridico, ma solo al fatto che i luoghi assicurati non restassero disabitati o incustoditi per oltre 45 giorni; ha poi osservato che l'assicuratore non aveva dimostrato che l'immobile fosse rimasto inabitato o incustodito per quel periodo, e che il mero spostamento formale di residenza non integrasse, di per sé, aggravamento del rischio ex art. 1898 c.c. La compagnia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 43, 2727 e 2728 c.c., sostenendo che il cambio di residenza dovesse presumere il cambio di dimora abituale e che la prova contraria gravasse sull'assicurata; (2) violazione dell'art. 1898 c.c. e del contratto, sostenendo che la dimora abituale fosse elemento costitutivo della garanzia e che il suo mutamento dovesse essere comunicato come aggravamento del rischio; (3) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 1898 c.c., contestando il ragionamento della Corte d'appello sulla prova che, se conosciuto il trasferimento, l'assicuratore non avrebbe concluso il contratto o avrebbe chiesto premio maggiore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non cogliere la ratio decidendi, perché la Corte d'appello aveva fondato la decisione sul fatto, accertato, che il nucleo familiare dell'assicurata continuasse a dimorare nell'immobile e che non fosse provato alcun concreto aumento del rischio. Ha reputato il secondo motivo aspecifico, rilevando che, a fronte dell'accertata permanenza della dimora abituale nell'immobile e dell'assenza di prova dell'inabitabilità o incustodia per oltre 45 giorni, non vi era spazio per configurare un aggravamento del rischio ai sensi dell'art. 1898 c.c. Ha infine dichiarato aspecifico anche il terzo motivo, osservando che la dedotta mancata contestazione non superava il punto decisivo già risolto in senso sfavorevole alla ricorrente, cioè l'assenza di aggravamento del rischio; la questione sull'eventuale diversa volontà contrattuale dell'assicuratore restava quindi superflua. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata difesa dell'intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1898 c.c.
L'aggravamento del rischio è rilevante solo se si traduce in una concreta maggiore esposizione del bene assicurato all'evento garantito; il mero spostamento formale di residenza, in presenza della permanenza della dimora abituale e dell'assenza di prova di incustodia o disabitazione, non basta.
art. 43 c.c.
La nozione di residenza non è stata utilizzata dalla Corte di cassazione come criterio decisivo, poiché la ratio della decisione di merito riguardava la permanenza della dimora abituale e l'assenza di un effettivo aggravamento del rischio.
artt. 2727 e 2728 c.c.
Le presunzioni invocate dalla ricorrente sono state reputate inconferenti rispetto alla ratio decidendi, perché la controversia non dipendeva dalla prova del cambio formale di residenza, ma dall'assenza di prova di un concreto aggravamento del rischio.
art. 115 c.p.c.
Non può censurarsi utilmente la valutazione della Corte territoriale sulla mancata contestazione quando la questione decisiva è già stata risolta sul diverso piano dell'insussistenza dell'aggravamento del rischio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di assicurazione contro il furto di immobile abitativo, il mutamento formale della residenza dell'assicurato non integra automaticamente aggravamento del rischio: occorre una concreta maggiore esposizione del bene al rischio coperto, da accertarsi in fatto.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare una censura astrattamente pertinente ma non decisiva rispetto al fondamento effettivo della decisione.
- La violazione dell'art. 1898 c.c. non può essere affermata in modo meramente teorico: l'assicuratore deve allegare e dimostrare che il fatto sopravvenuto abbia inciso in modo rilevante sulla probabilità del sinistro o sulle condizioni contrattuali, secondo quanto previsto dalla polizza e dalla concreta situazione fattuale.
- La mancata contestazione di circostanze successive o secondarie non rileva quando il giudice abbia già escluso il presupposto principale della domanda o dell'eccezione, cioè la configurabilità dell'aggravamento del rischio.
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