Direttiva 2002/6
Direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva mira a semplificare e uniformare le formalità di dichiarazione delle navi nei porti degli Stati membri, riconoscendo a livello UE determinati formulari standardizzati dell'IMO come prova sufficiente dell'adempimento. L'obiettivo è ridurre gli oneri amministrativi che ostacolano il trasporto marittimo e favorire il corto raggio e, più in generale, la competitività del settore. La disciplina lascia agli Stati membri margini di attuazione, ma impone il recepimento entro il 9 settembre 2003 e l'adeguamento delle procedure nazionali ai modelli e alle specifiche comuni.
Normalizzazione e riconoscimento dei formulari FAL IMO per le formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza dai porti degli Stati membri, al fine di facilitare il trasporto marittimo.
Ambito di applicazione
Si applica alle formalità di dichiarazione relative all'arrivo e/o alla partenza da porti degli Stati membri della Comunità, limitatamente alle informazioni concernenti la nave, le provviste di bordo, gli effetti personali dell'equipaggio, il ruolo dell'equipaggio e, per le navi omologate per trasportare un massimo di 12 passeggeri, l'elenco dei passeggeri. Il riconoscimento riguarda i formulari FAL dell'IMO e le specifiche tecniche e di contenuto indicate negli allegati I e II. Sono esclusi, per scelta normativa espressa, il formulario "Dichiarazione di carico" e, per le navi passeggeri, il formulario "Elenco dei passeggeri" non è imposto come obbligatorio in senso generale ma solo per le navi certificate per massimo 12 passeggeri.
Direttiva 2002/6/CE sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza dai porti degli Stati membri
La direttiva si inserisce nella politica dell'Unione volta a promuovere il trasporto marittimo, in particolare il trasporto marittimo a corto raggio, riducendo gli oneri amministrativi che incidono sugli scali portuali. Il legislatore unionale ritiene che l'adozione di formulari standardizzati IMO favorisca la facilitazione del traffico marittimo e una maggiore uniformità delle prassi nazionali.
Finalità e ratio
L'obiettivo dichiarato è la normalizzazione delle formalità di dichiarazione per facilitare il trasporto marittimo. Nei considerando si evidenzia che la mancanza di uniformità nell'uso dei formulari IMO tra gli Stati membri ostacola l'efficienza delle procedure portuali; il riconoscimento a livello comunitario dei formulari FAL dovrebbe quindi costituire una prova sufficiente dell'avvenuto assolvimento delle formalità richieste.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica alle formalità di dichiarazione riguardanti l'arrivo e/o la partenza da porti degli Stati membri della Comunità, come elencate nell'allegato I, parte A. Le categorie interessate sono:
- la nave;
- le provviste di bordo;
- gli effetti personali dell'equipaggio;
- il ruolo dell'equipaggio;
- l'elenco dei passeggeri, ma solo per navi omologate o certificate per trasportare un massimo di 12 passeggeri.
Resta quindi circoscritto l'ambito alle informazioni amministrative e procedurali richieste dalle autorità portuali o competenti degli Stati membri per l'arrivo e la partenza delle navi.
Definizioni rilevanti
L'articolo 3 chiarisce i concetti fondamentali ai fini dell'applicazione della direttiva. In particolare:
- la "Convenzione FAL dell'IMO" è la Convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale adottata il 9 aprile 1965;
- i "formulari FAL dell'IMO" sono i formulari standardizzati in formato A4 previsti dalla Convenzione;
- le "formalità di dichiarazione" sono le informazioni che uno Stato membro richiede per fini amministrativi e procedurali;
- sono inoltre definite nave, provviste di bordo, attrezzature della nave, parti di ricambio, effetti personali dell'equipaggio e membro dell'equipaggio.
Tali definizioni servono a rendere omogeneo il perimetro degli obblighi nazionali di riconoscimento e facilitazione.
Obbligo di riconoscimento dei formulari
Il cuore della disciplina è contenuto nell'articolo 4: gli Stati membri devono considerare assolte le formalità di dichiarazione quando le informazioni sono rese conformemente:
- alle specifiche pertinenti dell'allegato I, parti B e C;
- ai corrispondenti modelli di formulari dell'allegato II, con le relative categorie di dati.
L'effetto pratico è che il modulo FAL correttamente compilato deve essere accettato come adempimento sufficiente, nei limiti previsti dalla direttiva. Gli allegati disciplinano sia i contenuti minimi sia le condizioni formali, incluse firme, autenticazioni e specifiche tecniche.
Contenuto degli allegati: formulari, firme e specifiche tecniche
L'allegato I, parte A, elenca i formulari FAL riconosciuti:
- n. 1 "Dichiarazione generale";
- n. 3 "Dichiarazione delle provviste di bordo";
- n. 4 "Dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio";
- n. 5 "Ruolo dell'equipaggio";
- n. 6 "Elenco dei passeggeri" per navi fino a 12 passeggeri.
La parte B stabilisce chi può firmare i formulari e in quali condizioni le autorità devono riconoscerne la validità. In sintesi:
- la dichiarazione generale e l'elenco passeggeri possono essere firmati dal comandante, dall'agente marittimo o da altra persona autorizzata dal comandante;
- la dichiarazione delle provviste di bordo e il ruolo dell'equipaggio possono essere firmati dal comandante o da un ufficiale debitamente autorizzato;
- per la dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio gli Stati membri possono anche esigere la firma o il contrassegno di ciascun membro dell'equipaggio accanto alla relativa indicazione.
La parte C introduce specifiche tecniche di formato e trasmissione:
- i formulari devono rispettare, per quanto tecnicamente possibile, le proporzioni dei modelli dell'allegato II;
- ogni formulario deve essere stampato su foglio A4 verticale;
- almeno un terzo del retro è riservato all'uso ufficiale delle autorità degli Stati membri;
- il formato e la veste grafica dei formulari raccomandati dall'IMO, basati sulla Convenzione FAL in vigore al 1º maggio 1997, sono considerati equivalenti;
- le autorità devono riconoscere le informazioni trasmesse su supporto leggibile e comprensibile, inclusi formulari compilati manualmente o prodotti con elaborazione automatica dei dati;
- se uno Stato membro riconosce dati trasmessi elettronicamente, deve accettarli anche tramite elaborazione elettronica o tecniche di interscambio elettronico di dati secondo norme internazionali, purché leggibili, comprensibili e contenenti le informazioni richieste;
- i dati acquisiti possono poi essere trattati in qualsiasi formato ritenuto appropriato dallo Stato membro.
Esclusioni e scelta normativa
Nei considerando si precisa che il riconoscimento obbligatorio di alcuni formulari FAL, in particolare la "Dichiarazione di carico" e, per le navi passeggeri, l'"Elenco dei passeggeri", avrebbe complicato le formalità per la mancanza di tutte le informazioni necessarie o per l'esistenza di pratiche nazionali diverse e consolidate. Per questo motivo la direttiva non impone un riconoscimento generalizzato di tali formulari, ma circoscrive l'obbligo alle categorie indicate negli allegati.
Aggiornamento degli allegati e comitatologia
L'articolo 5 prevede una procedura di regolamentazione per adeguare gli allegati I e II e i riferimenti agli strumenti IMO alle evoluzioni normative comunitarie o internazionali, purché tali modifiche non allarghino il campo di applicazione della direttiva. L'articolo 6 disciplina il comitato che assiste la Commissione, richiamando la direttiva 93/75/CEE e la decisione 1999/468/CE; il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, di tale decisione è fissato in tre mesi.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
L'articolo 7 impone agli Stati membri di recepire la direttiva entro il 9 settembre 2003 mediante disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate.
La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è destinata agli Stati membri.
Implicazioni operative per i professionisti
Per avvocati e commercialisti che assistono operatori portuali, armatori, agenti marittimi e imprese di navigazione, la direttiva rileva soprattutto per:
- l'obbligo degli Stati membri di accettare formulari standardizzati FAL come assolvimento delle formalità;
- la possibile interoperabilità con sistemi elettronici di dichiarazione;
- la necessità di verificare i recepimenti nazionali e le modalità con cui ciascuno Stato membro disciplina firme, autenticazione e gestione dei dati;
- la distinzione tra formulari obbligatori riconosciuti e formulari non resi obbligatori dalla direttiva.
In pratica, la direttiva impone un risultato di semplificazione e uniformazione, lasciando agli Stati membri un margine di scelta sulle forme interne di attuazione, purché sia garantito il riconoscimento funzionale dei formulari previsti e il rispetto del termine di trasposizione.
Disposizioni principali
Scopo della direttiva
L'articolo 1 stabilisce che la finalità è facilitare il trasporto marittimo mediante una normalizzazione delle formalità di dichiarazione.
Campo di applicazione
L'articolo 2 delimita l'ambito alle formalità di dichiarazione per l'arrivo e/o la partenza da porti degli Stati membri, con riferimento a nave, provviste di bordo, effetti personali dell'equipaggio, ruolo dell'equipaggio e, per navi fino a 12 passeggeri, elenco dei passeggeri.
Definizioni essenziali
L'articolo 3 definisce la Convenzione FAL dell'IMO, i formulari FAL dell'IMO, le formalità di dichiarazione e i concetti di nave, provviste di bordo, attrezzature della nave, parti di ricambio, effetti personali dell'equipaggio e membro dell'equipaggio.
Riconoscimento dei formulari
L'articolo 4 obbliga gli Stati membri a considerare assolte le formalità di dichiarazione quando le informazioni sono fornite secondo le specifiche dell'allegato I, parti B e C, e secondo i modelli di formulari dell'allegato II, con le relative categorie di dati.
Aggiornamento tecnico degli allegati
L'articolo 5 prevede che le modifiche degli allegati I e II e dei riferimenti agli strumenti IMO, finalizzate ad adeguarli alle disposizioni comunitarie o IMO successivamente entrate in vigore, siano adottate con procedura di regolamentazione, purché non estendano il campo di applicazione della direttiva.
Comitato e procedura di comitatologia
L'articolo 6 istituisce l'assistenza della Commissione da parte del comitato già previsto dalla direttiva 93/75/CEE; si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, con periodo di tre mesi per il paragrafo 6 dell'articolo 5.
Recepimento nazionale
L'articolo 7 impone agli Stati membri di adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 9 settembre 2003; tali misure devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 8 dispone l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 9 indica come destinatari gli Stati membri.
Come è indicizzato
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