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direttiva

Direttiva 2002/11

Direttiva 2002/11/CE del Consiglio, del 14 febbraio 2002, che modifica la direttiva 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e che abroga la direttiva 74/649/CEE

Normativa europea32002L0011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna la disciplina sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, con l’obiettivo di rimuovere ostacoli agli scambi e armonizzare le condizioni di certificazione, controllo e circolazione nel mercato interno. Introduce definizioni più dettagliate, regole comuni per cataloghi varietali e clonali, norme su etichettatura, chiusura degli imballaggi e documenti di accompagnamento, oltre a disposizioni specifiche per varietà geneticamente modificate e per la conservazione della diversità genetica. Abroga inoltre la direttiva 74/649/CEE sui materiali provenienti da paesi terzi e impone agli Stati membri il recepimento entro il 23 febbraio 2003.

Modifica la disciplina UE sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, rafforzando armonizzazione, tracciabilità, regole per OGM, conservazione genetica e controlli, e abroga la direttiva 74/649/CEE.

Ambito di applicazione

Si applica ai materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (Vitis L.) commercializzati nell’Unione, incluse barbatelle, talee, nesti, portinnesti, materiali iniziali, di base, certificati e standard, nonché a varietà e cloni iscritti nei cataloghi nazionali e nel catalogo comune. Incide sugli Stati membri quanto alle condizioni di ammissione, certificazione, controllo, etichettatura, chiusura, documenti di accompagnamento, importazioni da paesi terzi e misure per varietà geneticamente modificate. Restano previste alcune deroghe temporanee e specifiche per prove, selezione, conservazione della biodiversità, tecniche in vitro, esperimenti temporanei e gestione di carenze di approvvigionamento.

Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite

La direttiva 2002/11/CE interviene sulla direttiva 68/193/CEE per rafforzare l’armonizzazione del mercato interno dei materiali di moltiplicazione della vite. L’obiettivo, richiamato nei considerando, è eliminare ostacoli agli scambi, ridurre deroghe unilaterali degli Stati membri e aggiornare la disciplina alla luce dell’evoluzione scientifica, delle esigenze di tracciabilità e della tutela della salute umana, dell’ambiente e del consumatore.

Obiettivi e finalità regolatorie

La modifica normativa persegue tre direttrici principali: maggiore libera circolazione dei materiali di propagazione, rafforzamento dei controlli ufficiali lungo la filiera e disciplina specifica delle varietà geneticamente modificate. Viene inoltre valorizzata la conservazione della biodiversità, prevedendo misure ad hoc per la conservazione delle varietà esistenti e, più in generale, per il mantenimento della diversità genetica.

Definizioni e perimetro tecnico della disciplina

L’articolo 1 sostituisce l’articolo 2 della direttiva 68/193/CEE e riorganizza le definizioni fondamentali. Sono precisati i concetti di vite, varietà, clone, materiali di moltiplicazione, viti madri, vivai, materiali iniziali, di base, certificati e standard.

La nozione di commercializzazione viene definita in senso ampio, includendo vendita, offerta in vendita, conservazione per la vendita e ogni cessione o trasferimento a terzi a scopo di sfruttamento commerciale. Sono però esclusi gli scambi che non mirano a uno sfruttamento commerciale della varietà, come:

  • la fornitura a organismi ufficiali di sperimentazione e d’ispezione;
  • la fornitura a prestatori di servizi per trasformazione o condizionamento, purché non acquisiscano un titolo sul materiale.

Le modalità applicative di tali precisazioni sono rimesse alla procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 3.

Condizioni per la commercializzazione e deroghe

Il nuovo articolo 3 stabilisce che la commercializzazione è consentita solo per materiali ufficialmente certificati come iniziali, di base o certificati; per i materiali non destinati a portinnesto, è ammessa anche la categoria standard, purché ufficialmente controllata, e comunque con rispetto dell’allegato II.

È prevista una deroga transitoria fino al 1º gennaio 2005 per i materiali standard destinati a portinnesto provenienti da viti madri già esistenti il 23 febbraio 2002.

Sono inoltre previste autorizzazioni per quantitativi adeguati di materiali destinati a:

  • prove sperimentali o scopi scientifici;
  • lavori di selezione;
  • misure di conservazione della diversità genetica.

Per i materiali geneticamente modificati, l’autorizzazione è subordinata all’adozione di tutte le misure opportune per evitare rischi per la salute umana e l’ambiente. La direttiva consente anche di stabilire regole specifiche per i materiali prodotti con tecniche di moltiplicazione in vitro, comprese eventuali deroghe, condizioni, denominazioni e requisiti di verifica dell’autenticità varietale.

Cataloghi varietali, cloni e mutuo riconoscimento

Ogni Stato membro deve compilare un catalogo delle varietà ammesse ufficialmente alla certificazione e al controllo dei materiali standard nel proprio territorio. Il catalogo è consultabile da chiunque e deve consentire l’identificazione delle principali caratteristiche morfologiche e fisiologiche delle varietà.

Le varietà iscritte nei cataloghi di altri Stati membri devono essere ammesse anche negli altri ordinamenti nazionali, salvo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1493/1999 sulla classificazione delle varietà di vite. Analogo meccanismo opera per i cloni: gli Stati membri devono predisporre, se del caso, un elenco dei cloni ammessi ufficialmente e riconoscere i cloni ammessi in altri Stati membri.

Criteri di ammissione e disciplina delle varietà geneticamente modificate

L’articolo 5 ter definisce in modo puntuale i criteri di distinzione, stabilità e omogeneità delle varietà, riferendosi al confronto con varietà già note nella Comunità e alla ripetibilità delle caratteristiche attraverso le moltiplicazioni.

L’articolo 5 ter bis introduce un regime specifico per le varietà di vite geneticamente modificate. L’ammissione è possibile soltanto se sono adottate misure idonee a evitare rischi per l’uomo e per l’ambiente e se viene effettuata una valutazione specifica dei rischi ambientali equivalente a quella della direttiva 2001/18/CE, sulla base dei suoi allegati II e III.

La direttiva prevede che le procedure di valutazione, gestione del rischio, etichettatura, eventuale sorveglianza, informazione del pubblico e clausola di salvaguardia siano introdotte, su proposta della Commissione, con un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. Fino all’entrata in vigore di tale regolamento, le varietà geneticamente modificate possono essere ammesse ai cataloghi nazionali solo dopo essere state autorizzate alla commercializzazione ai sensi della direttiva 2001/18/CE.

Se i prodotti derivati dalla vite sono destinati all’uso alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97, occorre verificare in via preliminare che non presentino rischi per il consumatore, non inducano in errore e non comportino svantaggi nutrizionali. Inoltre, se il prodotto alimentare derivato non è già stato autorizzato ai sensi di quel regolamento, la varietà non può essere ammessa.

Pubblicità, notifiche e catalogo comune

Le domande di ammissione, i ritiri, le iscrizioni nei cataloghi e le relative modifiche devono essere notificati immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri. La Commissione pubblica, sulla base di tali notifiche, un catalogo comune delle varietà.

Le varietà geneticamente modificate ammesse devono essere chiaramente segnalate come tali nel catalogo. Inoltre, chi commercializza tali varietà deve indicarne espressamente la natura OGM nel catalogo commerciale delle viti, specificando l’obiettivo della modifica.

Mantenimento varietale e selezione conservatrice

La direttiva impone agli Stati membri di garantire che le varietà iscritte e, se del caso, i cloni siano mantenuti secondo metodi di selezione conservatrice. Il mantenimento deve essere sempre verificabile mediante registrazioni del responsabile o dei responsabili.

Possono essere richiesti campioni e, se necessario, prelevati ufficialmente. Quando il mantenimento si svolge in uno Stato membro diverso da quello di ammissione, gli Stati membri interessati devono prestarsi assistenza amministrativa reciproca.

Separazione dei lotti, chiusura ed etichettatura

I materiali di moltiplicazione devono essere tenuti separati per lotti durante raccolta, condizionamento, immagazzinamento, trasporto e coltivazione, con identificazione per varietà e, se del caso, per categoria e clone.

Gli imballaggi e i mazzi devono essere chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo da non poter essere aperti senza alterare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manipolazione. La chiusura deve prevedere almeno l’inserimento dell’etichetta ufficiale o l’apposizione di un sigillo ufficiale. Eventuali nuove chiusure sono ammesse solo ufficialmente o sotto controllo ufficiale.

L’etichetta ufficiale deve essere conforme all’allegato IV, redatta in una lingua ufficiale dell’Unione e apposta all’esterno. Il colore varia a seconda della categoria:

  • bianco con tratto diagonale violetto per i materiali iniziali;
  • bianco per i materiali di base;
  • azzurro per i materiali certificati;
  • giallo scuro per i materiali standard.

Per alcuni piccoli quantitativi destinati all’utilizzatore finale e per le viti in vasi, casse o cartoni, la Commissione può stabilire regole specifiche su condizionamento, imballaggio, sistema di chiusura e contrassegno.

Documento di accompagnamento e passaporto fitosanitario

Gli Stati membri possono prevedere che ogni fornitura di materiale prodotto nel proprio territorio sia accompagnata da un documento uniforme contenente indicazioni su natura della merce, varietà, clone, categoria, quantità, mittente e destinatario. Le condizioni applicative sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 3.

L’etichetta ufficiale può comprendere anche i documenti fitosanitari previsti dalla direttiva 92/105/CEE, a condizione che tutte le condizioni applicabili all’etichettatura e ai passaporti delle piante siano definite e riconosciute equivalenti.

Il destinatario deve conservare le etichette ufficiali per almeno un anno e metterle a disposizione del servizio ufficiale di controllo. Entro il 23 febbraio 2004, la Commissione deve presentare una relazione sulla circolazione dei materiali di moltiplicazione della vite, con eventuali proposte, in particolare sull’uso delle etichette e dei documenti di accompagnamento.

Obblighi specifici per i materiali geneticamente modificati

Per i materiali di moltiplicazione appartenenti a varietà geneticamente modificate, sia l’etichetta sul lotto sia qualsiasi documento di accompagnamento, ufficiale o meno, devono indicare chiaramente la modificazione genetica e specificare il nome degli organismi geneticamente modificati.

Importazioni da paesi terzi ed equivalenza

Per i materiali provenienti da paesi terzi, gli Stati membri devono garantire che, al momento della commercializzazione, siano fornite al servizio competente indicazioni dettagliate su specie, varietà, clone, categoria, natura del materiale, paese di produzione, eventuale paese di spedizione, importatore e quantità.

L’articolo 15 attribuisce al Consiglio il compito di stabilire se i materiali prodotti nei paesi terzi offrano garanzie equivalenti a quelle dei materiali prodotti nella Comunità e se soddisfino i requisiti della direttiva. Il Consiglio determina anche quali materiali e categorie possano essere ammessi alla commercializzazione nell’Unione. In attesa di tale decisione, gli Stati membri possono, secondo la procedura prevista, adottare decisioni di equivalenza, purché i materiali importati offrano garanzie equivalenti e siano accompagnati dal documento previsto.

Restrizioni alla commercializzazione e libera circolazione

La direttiva chiarisce che i materiali commercializzati ai sensi della disciplina UE sono soggetti soltanto alle restrizioni previste dalla stessa in materia di caratteristiche, esame, contrassegno e chiusura. Inoltre, i materiali di varietà e, se del caso, di cloni ammessi ufficialmente in un altro Stato membro non possono essere soggetti a restrizioni di commercializzazione nel territorio nazionale per quanto riguarda varietà e clone, salvo le regole del mercato vitivinicolo comune.

Carenze di approvvigionamento e esperimenti temporanei

Per far fronte a difficoltà temporanee di approvvigionamento non altrimenti superabili, è possibile autorizzare per un periodo determinato la commercializzazione in tutta la Comunità di quantitativi necessari di materiali di categoria soggetta a requisiti ridotti.

È inoltre possibile organizzare esperimenti temporanei a livello comunitario per individuare soluzioni migliori in sostituzione di alcune disposizioni della direttiva.

Comitato, procedure di esecuzione e termini

Le misure di attuazione sono affidate alla Commissione assistita dal comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali. La direttiva distingue tra procedura di gestione e procedura di regolamentazione, richiamando la decisione 1999/468/CE.

Sono fissati termini procedurali specifici:

  • un mese per il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE;
  • due mesi per il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della stessa decisione.

Recepimento, abrogazione e decorrenza

Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 23 febbraio 2003 e informarne immediatamente la Commissione. I provvedimenti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredati di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.

La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. È inoltre espressamente abrogata la direttiva 74/649/CEE.

Disposizioni principali

Modifica della direttiva 68/193/CEE e definizioni

L’articolo 1 sostituisce l’articolo 2 della direttiva 68/193/CEE con definizioni più articolate di vite, varietà, clone, materiali di moltiplicazione, viti madri, vivai, materiali iniziali, di base, certificati e standard, nonché di commercializzazione. Viene precisato che non rientrano nella commercializzazione alcuni scambi non finalizzati allo sfruttamento commerciale, come le forniture a organismi ufficiali di prova o a prestatori di servizi per trasformazione/condizionamento. Le modalità applicative sono demandate alla procedura di comitato di cui all’articolo 17, paragrafo 3.

Condizioni per la commercializzazione e deroghe limitate

Il nuovo articolo 3 stabilisce che i materiali di moltiplicazione della vite possono essere commercializzati solo se ufficialmente certificati come materiali iniziali, di base o certificati, oppure, per i materiali non destinati a portinnesto, se si tratta di materiali standard ufficialmente controllati, e se conformi all’allegato II. È prevista una deroga transitoria fino al 1º gennaio 2005 per i materiali standard destinati a portinnesto provenienti da viti madri esistenti al 23 febbraio 2002. Gli Stati membri possono inoltre autorizzare quantitativi adeguati per prove sperimentali, scopi scientifici, lavori di selezione e misure di conservazione della diversità genetica; per i materiali geneticamente modificati l’autorizzazione è subordinata a misure idonee a evitare rischi per salute umana e ambiente. Sono previste disposizioni specifiche per la moltiplicazione in vitro e la possibilità di imporre, per talune varietà o territori, che la commercializzazione avvenga solo come materiali iniziali, di base o certificati.

Cataloghi varietali, cloni e mutuo riconoscimento

L’articolo 5 impone a ciascuno Stato membro di compilare un catalogo delle varietà ammesse ufficialmente alla certificazione e al controllo dei materiali standard, accessibile al pubblico e descrittivo dei principali caratteri morfologici e fisiologici. Le varietà ammesse in un altro Stato membro devono essere ammesse anche sul territorio nazionale, salvo il regolamento (CE) n. 1493/1999 sulla organizzazione comune del mercato vitivinicolo. È previsto anche un elenco dei cloni ammessi, con obbligo di riconoscere i cloni ammessi in altri Stati membri.

Criteri di distinzione, omogeneità, stabilità e varietà OGM

Il nuovo articolo 5 ter definisce i criteri per considerare una varietà distinta, stabile e omogenea ai fini dell’ammissione. L’articolo 5 ter bis introduce una disciplina specifica per le varietà di vite geneticamente modificate: l’ammissione è possibile solo previa adozione di misure idonee a evitare rischi per salute umana e ambiente, con valutazione ambientale specifica equivalente a quella della direttiva 2001/18/CE. Fino all’adozione del regolamento UE previsto, le varietà OGM possono essere ammesse ai cataloghi nazionali solo dopo l’autorizzazione alla commercializzazione ai sensi della direttiva 2001/18/CE. Per i prodotti destinati ad uso alimentare si richiede inoltre una previa valutazione di innocuità ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 e l’autorizzazione del prodotto o ingrediente alimentare prima dell’ammissione della varietà.

Non discriminazione tra varietà nazionali e provenienti da altri Stati membri

L’articolo 5 quater impone che varietà e cloni provenienti da altri Stati membri siano sottoposti alle stesse condizioni applicate alle varietà e ai cloni nazionali, soprattutto quanto alla procedura di ammissione.

Pubblicità dei cataloghi e indicazione delle varietà geneticamente modificate

L’articolo 5 sexies, paragrafo 2, impone la notifica immediata a Commissione e altri Stati membri di domande di ammissione, ritiri, iscrizioni e modifiche dei cataloghi, con pubblicazione del catalogo comune delle varietà da parte della Commissione. L’articolo 5 septies richiede che le varietà geneticamente modificate ammesse siano chiaramente indicate come tali nel catalogo e nei cataloghi commerciali, con specificazione dell’obiettivo della modifica.

Mantenimento varietale e selezione conservatrice

L’articolo 5 octies impone agli Stati membri di garantire che le varietà e, se del caso, i cloni siano mantenuti con metodi di selezione conservatrice, documentabili e verificabili, con possibilità di richiedere campioni e di prelevarli ufficialmente. Se il mantenimento avviene in uno Stato membro diverso da quello di ammissione, è prevista assistenza amministrativa reciproca.

Separazione dei lotti, chiusura, etichettatura e documenti di accompagnamento

L’articolo 7 impone che i materiali di moltiplicazione siano tenuti in lotti separati e identificati per varietà e, se del caso, per categoria e clone. Gli articoli 8, 9 e 10 disciplinano condizionamento, chiusura ufficiale o sotto controllo ufficiale, etichetta ufficiale conforme all’allegato IV, colori distintivi per categoria e possibilità di un documento uniforme di accompagnamento per le forniture prodotte nel territorio nazionale. L’etichetta può incorporare il passaporto fitosanitario, purché le condizioni siano equivalenti. Il destinatario deve conservare le etichette per almeno un anno. Entro il 23 febbraio 2004 la Commissione deve presentare una relazione sulla circolazione dei materiali e sull’uso di etichette e documenti di accompagnamento.

Obblighi specifici per materiali OGM

L’articolo 10 bis prevede che ogni etichetta e ogni documento che accompagna materiali di moltiplicazione di una varietà geneticamente modificata indichino chiaramente la modificazione genetica e il nome degli organismi geneticamente modificati.

Controlli sulle importazioni da paesi terzi

L’articolo 11, paragrafo 2, richiede che, al momento della commercializzazione di materiali provenienti da paesi terzi, siano fornite al servizio competente specifiche informazioni su specie, varietà, clone, categoria, natura del materiale, paese di produzione e di spedizione, importatore e quantità. L’articolo 15 disciplina il riconoscimento, da parte del Consiglio, dell’equivalenza delle garanzie offerte dai materiali prodotti nei paesi terzi e consente, in attesa della decisione del Consiglio, autorizzazioni nazionali secondo procedura comitologica, con obbligo di garanzie equivalenti e di documento accompagnatorio.

Libera circolazione e divieto di restrizioni ulteriori

L’articolo 12 dispone che i materiali commercializzati ai sensi della direttiva siano soggetti soltanto alle restrizioni di commercializzazione previste dalla stessa per caratteristiche, esame, contrassegno e chiusura. L’articolo 12 bis tutela la libera circolazione nel territorio nazionale dei materiali di varietà e cloni ammessi in un altro Stato membro alla certificazione e al controllo dei materiali standard, fatti salvi i profili del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Situazioni di carenza, esperimenti temporanei e tecniche di produzione

L’articolo 14 consente, per risolvere difficoltà temporanee di approvvigionamento non altrimenti superabili, l’autorizzazione temporanea alla commercializzazione in tutta la Comunità di quantitativi necessari di materiali soggetti a requisiti ridotti. L’articolo 14 bis consente esperimenti temporanei a livello comunitario per individuare soluzioni migliori in sostituzione di talune disposizioni della direttiva. L’articolo 3 prevede inoltre che per i materiali prodotti con tecniche di moltiplicazione in vitro possano essere fissate deroghe, condizioni, denominazioni e requisiti di autenticità varietale.

Comitologia e attuazione

Gli articoli 16 bis, 16 ter e 17 disciplinano le misure di attuazione e la procedura di comitato. Le misure per talune materie sono adottate con la procedura di gestione di cui alla decisione 1999/468/CE, articolo 4 e 7, con termine di un mese; altre con la procedura di regolamentazione di cui agli articoli 5 e 7, con termine di due mesi. È previsto il comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali.

Recepimento, abrogazione ed entrata in vigore

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 23 febbraio 2003 e informarne immediatamente la Commissione, indicando il riferimento alla direttiva nei provvedimenti nazionali. La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 2 abroga la direttiva 74/649/CEE.

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