Direttiva 2002/7
Direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2002/7/CE modifica la direttiva 96/53/CE per estendere l’armonizzazione delle dimensioni massime ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri, con l’obiettivo di ridurre le distorsioni della concorrenza e gli ostacoli alla circolazione tra Stati membri. Introduce inoltre requisiti specifici di manovrabilità per gli autobus, una disciplina transitoria per Portogallo e Regno Unito e una deroga temporanea per alcuni autobus già immatricolati o immessi in circolazione. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 9 marzo 2004.
Modifica della direttiva 96/53/CE per armonizzare le dimensioni massime degli autobus e di altri veicoli stradali, con specifiche deroghe transitorie e requisiti di manovrabilità.
Ambito di applicazione
Si applica ai veicoli stradali delle categorie M2 e M3 e ai loro rimorchi delle categorie 0, 03 e 04, nonché ai veicoli delle categorie N2 e N3 e relativi rimorchi, quali definiti dalla direttiva 70/156/CEE. Incide sia sul trasporto merci sia sul trasporto passeggeri, nel traffico nazionale e internazionale, con particolare attenzione agli autobus. Sono esclusi gli autosnodati con più di una sezione snodata. Sono previste deroghe/periodi transitori per Portogallo e Regno Unito e per taluni autobus immatricolati o messi in circolazione prima della data di applicazione della direttiva.
Modifica della disciplina UE sulle dimensioni dei veicoli stradali e sugli autobus
La direttiva 2002/7/CE interviene sulla direttiva 96/53/CE per estendere l’armonizzazione delle dimensioni massime anche ai veicoli destinati al trasporto passeggeri. La finalità dichiarata è favorire il mercato interno, evitare distorsioni concorrenziali e ridurre gli ostacoli al traffico tra Stati membri, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità richiamati nei considerando.
Obiettivi e contesto
Il legislatore unionale parte dall’idea che le differenze tra le norme nazionali sulle dimensioni dei veicoli adibiti al trasporto persone possano incidere negativamente sulla concorrenza e sulla libera circolazione. Per questo la direttiva modifica il regime esistente, che già armonizzava le dimensioni massime dei veicoli adibiti al trasporto merci, e introduce una disciplina specifica per gli autobus, soprattutto sotto il profilo della sicurezza stradale e della manovrabilità.
Ambito di applicazione
L’intervento riguarda i veicoli a motore delle categorie M2 e M3 e i loro rimorchi delle categorie 0, 03 e 04, nonché i veicoli a motore delle categorie N2 e N3 e i relativi rimorchi, come definiti dalla direttiva 70/156/CEE. La direttiva si applica sia al traffico nazionale sia, per alcuni profili, al traffico internazionale. È espressamente esclusa la sua applicazione agli autosnodati con più di una sezione snodata.
Modifiche all’articolo 1 della direttiva 96/53/CE
L’articolo 1 della direttiva 96/53/CE viene riscritto per includere le dimensioni dei veicoli per il trasporto passeggeri nell’ambito della disciplina armonizzata. In questo modo, le regole comuni non restano limitate ai soli veicoli per il trasporto merci, ma coprono anche autobus e veicoli analoghi, con l’intento di uniformare le condizioni di circolazione e di concorrenza nel mercato interno.
Regole sulla circolazione nazionale e margini lasciati agli Stati membri
L’articolo 4, come modificato, distingue tra divieto di normale circolazione e facoltà di autorizzazione nazionale. Gli Stati membri non possono autorizzare la normale circolazione di veicoli e complessi adibiti al trasporto nazionale merci non conformi ad alcune specifiche tecniche dell’allegato I, né di veicoli per il trasporto nazionale passeggeri non conformi alle corrispondenti caratteristiche.
Tuttavia, gli Stati membri conservano un margine di discrezionalità e possono autorizzare la circolazione di veicoli non conformi a determinati punti dell’allegato I, in particolare ai punti 1.3, 2, 3, 4.1 e 4.3. La direttiva non impone dunque un’armonizzazione totale di ogni dettaglio tecnico, ma stabilisce uno standard minimo vincolante e lascia alcune opzioni regolatorie agli ordinamenti nazionali.
Restrizioni locali e infrastrutture
Il nuovo testo dell’articolo 7 chiarisce che la direttiva non preclude l’applicazione di norme nazionali di circolazione stradale che limitino pesi e/o dimensioni dei veicoli su determinate strade o strutture di ingegneria civile, a prescindere dallo Stato di immatricolazione. Viene esplicitamente riconosciuta la possibilità di introdurre restrizioni locali nelle aree o sulle strade in cui l’infrastruttura non è idonea a veicoli lunghi e pesanti, come centri urbani, piccoli villaggi e siti di particolare interesse naturale.
Requisiti di manovrabilità degli autobus
Per ragioni di sicurezza stradale, la direttiva introduce criteri specifici di manovrabilità per gli autobus. Il nuovo articolo 8 bis consente a Portogallo e Regno Unito di rifiutare o vietare, fino al 9 marzo 2005, l’utilizzazione nel proprio territorio di taluni autobus se non rispettano requisiti tecnici di manovrabilità. I parametri richiesti riguardano:
- la tracciatura di un piano verticale tangente al lato esterno del veicolo quando questo è fermo e le ruote sterzanti sono orientate in modo tale da descrivere una circonferenza di raggio 12,50 m;
- per gli autosnodati, l’allineamento delle due unità rigide al piano;
- il limite di scostamento massimo di 0,80 m per autobus rigidi fino a 12 m di lunghezza o di 1,20 m per autobus rigidi oltre 12 m e per autosnodati, quando il veicolo percorre la circonferenza in entrambe le direzioni.
Deroga per autobus già immatricolati o messi in circolazione
I considerando prevedono, e la modifica dell’allegato I e dell’articolo 4 ne è coerente, una protezione transitoria per gli autobus immatricolati o immessi in circolazione prima della data di applicazione della direttiva e non conformi alle nuove dimensioni per effetto di norme o metodi di misurazione nazionali differenti. Per tali veicoli gli Stati membri possono autorizzare, fino al 31 dicembre 2020, la circolazione nel proprio territorio. Si tratta di una deroga significativa, che evita effetti retroattivi e consente l’adattamento graduale del parco autobus esistente.
Allegato I: lunghezza massima e criteri tecnici
L’allegato I è modificato in più punti. Il punto 1.1 sulla lunghezza massima è sostituito da una nuova formulazione; il punto 1.4 bis stabilisce che, se a un autobus sono aggiunte sovrastrutture amovibili come i porta-sci, la lunghezza complessiva, comprese le sovrastrutture, non può superare la lunghezza massima prevista al punto 1.1.
È inoltre introdotto il punto 1.5 bis, che disciplina ulteriori requisiti per gli autobus. In particolare, quando il veicolo entra con movimento rettilineo nella superficie circolare descritta al punto 1.5, nessuna sua parte deve discostarsi dal piano verticale di più di 0,60 m. Questa misura è centrale per la manovrabilità degli autobus lunghi e costituisce il parametro che la Commissione deve riesaminare nella relazione prevista dall’articolo 10 bis.
Relazione della Commissione e possibile evoluzione normativa
L’articolo 10 bis incarica la Commissione di presentare entro il 9 marzo 2005 una relazione sulla possibilità pratica di ridurre il valore di 0,60 m previsto per la manovrabilità degli autobus lunghi. Se necessario, la relazione deve essere accompagnata da una proposta legislativa di modifica della direttiva. La norma segnala quindi che il sistema tecnico introdotto non è considerato necessariamente definitivo e può essere oggetto di ulteriore rafforzamento in funzione dell’evoluzione della sicurezza stradale.
Recepimento, entrata in vigore e obblighi di comunicazione
Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 9 marzo 2004. Le norme di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri. Inoltre, gli Stati devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato.
La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è rivolta a tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Estensione dell’ambito della direttiva 96/53/CE ai veicoli passeggeri
L’articolo 1 modifica l’articolo 1 della direttiva 96/53/CE includendo le dimensioni dei veicoli a motore delle categorie M2 e M3 e dei loro rimorchi, oltre ai veicoli N2 e N3 e relativi rimorchi. È precisato che la direttiva non si applica agli autosnodati con più di una sezione snodata.
Circolazione nazionale di veicoli immatricolati in un altro Stato membro
All’articolo 3, paragrafo 1, è esteso il richiamo al traffico nazionale: i divieti o limitazioni per motivi inerenti alle dimensioni possono riguardare veicoli immatricolati o immessi in circolazione in un altro Stato membro.
Norme sulle dimensioni nel trasporto nazionale merci e passeggeri
L’articolo 4 è riscritto per vietare la normale circolazione nel territorio nazionale di veicoli e complessi non conformi a specifiche voci dell’allegato I per il trasporto merci e, separatamente, di veicoli per il trasporto passeggeri non conformi alle corrispondenti voci. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare la circolazione di veicoli non conformi a taluni punti dell’allegato I (punti 1.3, 2, 3, 4.1 e 4.3).
Trasporti nazionali e restrizioni locali
L’articolo 7 è sostituito per chiarire che la direttiva non impedisce l’applicazione di disposizioni nazionali che limitino pesi e/o dimensioni su determinate strade o infrastrutture, indipendentemente dallo Stato di immatricolazione. È espressamente riconosciuta la possibilità di restrizioni locali in zone o strade specifiche non adatte a veicoli lunghi e pesanti, come centri urbani, piccoli villaggi o siti di particolare interesse naturale.
Deroga transitoria per Portogallo e Regno Unito
È introdotto l’articolo 8 bis: fino al 9 marzo 2005 Portogallo e Regno Unito possono rifiutare o vietare l’utilizzazione nel proprio territorio di taluni autobus di cui all’allegato I, punto 1.1, salvo che rispettino requisiti specifici di manovrabilità. I criteri riguardano il tracciamento della linea tangente al veicolo e limiti massimi di scostamento durante la percorrenza di una circonferenza di raggio 12,50 m.
Relazione della Commissione sulla manovrabilità degli autobus lunghi
L’articolo 10 bis impone alla Commissione di presentare, entro il 9 marzo 2005, una relazione sulla possibilità pratica di ridurre il valore di 0,60 m di cui al secondo comma del punto 1.5 bis dell’allegato I, per migliorare la sicurezza nella manovrabilità degli autobus lunghi. Se del caso, la relazione deve essere accompagnata da una proposta legislativa di modifica della direttiva.
Modifiche dell’allegato I sulle dimensioni e sulla manovrabilità
L’allegato I è modificato: il punto 1.1 sulla lunghezza massima è sostituito; è introdotto il punto 1.4 bis, che include le sovrastrutture amovibili come i porta-sci nel calcolo della lunghezza massima; è introdotto il punto 1.5 bis con ulteriori requisiti di manovrabilità per gli autobus, basati su una prova di circolazione in curva e su uno scostamento massimo di 0,60 m.
Recepimento e comunicazioni alla Commissione
Gli Stati membri devono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi entro il 9 marzo 2004 e informare immediatamente la Commissione. Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono gli Stati membri.
Come è indicizzato
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