Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2002/18

Direttiva 2002/18/CE della Commissione, del 22 febbraio 2002, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, con l'iscrizione della sostanza attiva isoproturon

Normativa europea32002L0018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2002/18/CE della Commissione iscrive l’isoproturon nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, rendendo possibile l’autorizzazione in tutti gli Stati membri dei prodotti fitosanitari che lo contengono, purché rispettino le condizioni e i principi uniformi previsti dalla disciplina UE. La decisione si basa sulla valutazione scientifica svolta nel quadro del programma di lavoro previsto dal regolamento (CEE) n. 3600/92 e sul rapporto di riesame della Commissione. La direttiva impone agli Stati membri di adeguare la normativa nazionale entro il 30 giugno 2003 e fissa termini specifici per il riesame, la modifica o la revoca delle autorizzazioni esistenti.

Modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE per iscrivere la sostanza attiva isoproturon tra quelle autorizzabili nei prodotti fitosanitari.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e, indirettamente, ai prodotti fitosanitari contenenti isoproturon come sostanza attiva, sia come unica sostanza attiva sia in miscela con altre sostanze attive già iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Incide sulle procedure nazionali di autorizzazione, modifica e revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e sulla disponibilità del rapporto di riesame per la consultazione degli interessati. Sono esclusi dalle informazioni consultabili i dati riservati ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 91/414/CEE.

Isoproturon: iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE

La direttiva 2002/18/CE della Commissione dà attuazione all’esito della valutazione scientifica dell’isoproturon nel quadro del programma di lavoro previsto dal regolamento (CEE) n. 3600/92. Sulla base del rapporto di riesame della Commissione, la sostanza viene iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, con la conseguenza che i prodotti fitosanitari che la contengono possono essere autorizzati negli Stati membri secondo la disciplina armonizzata UE.

Contesto e valutazione della sostanza

I considerando precisano che l’isoproturon era compreso nell’elenco delle sostanze attive da valutare ai fini dell’eventuale iscrizione nell’allegato I. La Germania è stata designata Stato membro relatore e ha presentato la relazione di valutazione il 30 luglio 1999. Il riesame della relazione da parte degli Stati membri e della Commissione, nell’ambito del comitato fitosanitario permanente, si è concluso il 7 dicembre 2001 senza emergere questioni tali da richiedere la consultazione del comitato scientifico per i vegetali.

Obiettivo e conseguenze regolatorie

La Commissione afferma che, in base alle valutazioni effettuate, è prevedibile che i prodotti contenenti isoproturon soddisfino in generale i requisiti dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per gli impieghi esaminati nel rapporto di riesame. L’iscrizione nell’allegato I è quindi funzionale a consentire le autorizzazioni nazionali, fermo restando il rispetto delle condizioni associate all’iscrizione e dei principi uniformi dell’allegato VI, oltre ai requisiti documentali dell’allegato III.

Ambito applicativo

La direttiva riguarda gli Stati membri e incide sui prodotti fitosanitari contenenti isoproturon:

  • come unica sostanza attiva;
  • in miscela con altre sostanze attive già iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

L’allegato della direttiva modifica formalmente la tabella dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE per inserire l’isoproturon. Il documento non introduce esclusioni di settore ulteriori rispetto a quelle implicite nella disciplina generale dei prodotti fitosanitari e nelle regole sulla riservatezza di cui all’articolo 14 della direttiva 91/414/CEE.

Consultazione del rapporto di riesame

L’articolo 2 impone agli Stati membri di garantire la consultabilità del rapporto di riesame dell’isoproturon da parte degli interessati, con esclusione delle informazioni riservate. In alternativa, il rapporto deve essere messo a disposizione su richiesta specifica. Tale previsione è rilevante per l’applicazione uniforme dei principi della direttiva 91/414/CEE e per la trasparenza tecnica del processo autorizzatorio.

Recepimento e obblighi per gli Stati membri

L’articolo 3, paragrafo 1, stabilisce che gli Stati membri devono adottare entro il 30 giugno 2003 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne immediatamente la Commissione. Entro tale termine devono anche modificare o revocare, se del caso, le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti isoproturon.

La direttiva lascia agli Stati membri una limitata discrezionalità nella forma del recepimento: le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro.

Termini specifici per la revisione delle autorizzazioni

Oltre al termine generale di recepimento, la direttiva prevede scadenze specifiche per la revisione delle autorizzazioni:

  • per i prodotti fitosanitari contenenti isoproturon come unica sostanza attiva, il termine per modificare o revocare le autorizzazioni è il 1° gennaio 2007, nell’ambito dell’esame secondo i principi uniformi dell’allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III;
  • per i prodotti contenenti isoproturon insieme ad un’altra sostanza attiva inclusa nell’allegato I, il termine scade quattro anni dopo l’entrata in vigore della direttiva che ha modificato l’allegato I con l’iscrizione dell’ultima di tali sostanze.

Queste disposizioni riflettono la struttura graduale del riesame autorizzatorio e consentono agli operatori e alle autorità nazionali un periodo di adattamento tecnico-amministrativo.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2003 e i suoi destinatari sono gli Stati membri. In termini pratici, l’effetto vincolante si traduce nell’obbligo per gli ordinamenti nazionali di adeguare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti isoproturon secondo i tempi e le condizioni fissati dal testo UE.

Disposizioni principali

Iscrizione dell’isoproturon nell’allegato I

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo quanto indicato nell’allegato della direttiva 2002/18/CE. L’effetto sostanziale è l’inclusione dell’isoproturon tra le sostanze attive che possono fungere da base per l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari nell’Unione.

Consultazione del rapporto di riesame

L’articolo 2 impone agli Stati membri di tenere il rapporto di riesame dell’isoproturon a disposizione degli eventuali interessati per consultazione, oppure di metterlo a disposizione su richiesta specifica. Restano escluse le informazioni riservate ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 91/414/CEE.

Recepimento e adeguamento delle autorizzazioni nazionali

L’articolo 3, paragrafo 1, obbliga gli Stati membri a mettere in vigore entro il 30 giugno 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e a informarne immediatamente la Commissione. Entro lo stesso termine devono modificare o revocare, se del caso, le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti isoproturon, in conformità alla direttiva 91/414/CEE.

Riferimento alla direttiva nelle misure nazionali

Sempre l’articolo 3, paragrafo 1, prevede che le misure nazionali adottate contengano un riferimento alla direttiva oppure siano corredate da un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità di tale riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.

Termine specifico per l’isoproturon come unica sostanza attiva

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, per i prodotti fitosanitari contenenti isoproturon come unica sostanza attiva, il termine per modificare o revocare le autorizzazioni, nell’ambito dell’esame e della decisione secondo i principi uniformi dell’allegato VI della direttiva 91/414/CEE e sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III, è fissato al 1° gennaio 2007.

Prodotti contenenti più sostanze attive

L’articolo 3, paragrafo 3, stabilisce che, per i prodotti fitosanitari contenenti isoproturon insieme a un’altra sostanza attiva già inclusa nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, il termine per modificare o revocare le autorizzazioni scade quattro anni dopo l’entrata in vigore della direttiva che ha modificato l’allegato I con l’iscrizione dell’ultima di tali sostanze.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore della direttiva il 1° gennaio 2003. L’articolo 5 indica che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentaresalute umanatutela dell'ambiente

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.