Direttiva 2002/17
Direttiva 2002/17/CE della Commissione, del 21 febbraio 2002, recante modifica della direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2002/17/CE della Commissione aggiorna la disciplina comunitaria dei materiali plastici destinati a venire a contatto con gli alimenti, modificando la direttiva 90/128/CEE. L’intervento amplia e rivede gli elenchi di monomeri, sostanze di partenza e additivi ammessi, oltre a riformulare alcune definizioni tecniche e restrizioni. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 28 febbraio 2003, con applicazione differenziata per la commercializzazione e per i divieti di fabbricazione/importazione.
Modifica la direttiva 90/128/CEE sui materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, aggiornando elenchi di sostanze ammesse, additivi e restrizioni di migrazione/residuo.
Ambito di applicazione
Si applica ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, con effetto sugli operatori che li producono, importano e commercializzano nella Comunità. La direttiva interviene sugli allegati II, III, V e VI della direttiva 90/128/CEE e disciplina, in particolare, monomeri e sostanze di partenza, additivi, specifiche tecniche e limiti di migrazione o quantità residue. Restano rilevanti le discipline nazionali solo in via transitoria per le sostanze non ancora inserite nell’elenco comunitario o per le sostanze che richiedano ancora specifiche a livello UE.
Direttiva 2002/17/CE della Commissione, del 21 febbraio 2002, che modifica la direttiva 90/128/CEE sui materiali plastici a contatto con i prodotti alimentari
La direttiva aggiorna il quadro comunitario dei materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, sulla base delle nuove informazioni scientifiche disponibili e del parere del comitato scientifico per l’alimentazione umana. L’intervento mira a completare e correggere gli elenchi di sostanze ammesse e a rivedere alcune restrizioni tecniche, mantenendo una fase transitoria per le sostanze ancora disciplinate a livello nazionale.
Finalità e contesto normativo
La Commissione agisce in attuazione della direttiva 89/109/CEE, in particolare dell’articolo 3, e modifica la direttiva 90/128/CEE. Dai considerando emerge che:
- alcune sostanze già autorizzate provvisoriamente a livello nazionale possono essere inserite nell’elenco comunitario;
- l’elenco degli additivi è incompleto e va integrato con ulteriori sostanze valutate scientificamente;
- per alcune sostanze, le restrizioni vigenti devono essere aggiornate;
- fino a decisione comunitaria, le sostanze non ancora incluse nell’elenco UE restano disciplinate dalla normativa nazionale.
Ambito di applicazione
La direttiva riguarda i materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Le modifiche incidono sugli allegati della direttiva 90/128/CEE relativi a:
- monomeri e altre sostanze di partenza;
- additivi;
- specifiche tecniche;
- limiti di migrazione specifica e quantità residue.
Per gli operatori del settore ciò significa che la conformità va verificata rispetto agli elenchi aggiornati e alle nuove definizioni tecniche introdotte dalla direttiva. Restano possibili margini di disciplina nazionale solo per le sostanze non ancora armonizzate o per quelle che richiedono ancora specifiche comunitarie.
Modifiche tecniche agli allegati
La direttiva interviene anzitutto sulle definizioni contenute nell’allegato II della direttiva 90/128/CEE, sostituendo quelle di QM(T), LMS e LMS(T) e introducendo anche QMA e QMA(T). In sostanza, chiarisce che il controllo delle quantità residue e della migrazione deve avvenire con metodi analitici convalidati; in mancanza, sono temporaneamente ammessi metodi con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato.
Elenchi di sostanze ammesse, additivi e restrizioni
L’allegato della direttiva dispone la modifica di più allegati della direttiva 90/128/CEE:
- nell’allegato II, sezione A, sono inseriti nuovi monomeri e sostanze di partenza, alcune restrizioni sono aggiornate e talune sostanze vengono trasferite dalla sezione B alla sezione A;
- nell’allegato III, sezione A, sono inseriti nuovi additivi, altre restrizioni vengono sostituite e un additivo è soppresso;
- nell’allegato III, sezione B, sono inseriti ulteriori additivi e viene modificata una specifica;
- nell’allegato V, parte B, sono introdotte nuove specifiche.
Il testo pubblicato non riporta nel corpo della direttiva la tabella completa delle sostanze, ma rinvia all’allegato recante gli aggiornamenti puntuali.
Note e restrizioni dell’allegato VI
La direttiva aggiorna anche alcune note dell’allegato VI, precisando che in determinati casi il limite LMS(T) o QM(T) si riferisce alla somma delle migrazioni o delle quantità residue di gruppi di sostanze identificate tramite numeri PM/REF. In particolare:
- le note (12) e (13) sono sostituite;
- sono aggiunte le note (23), (24), (25) e (26).
Recepimento, decorrenza e divieti transitori
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 28 febbraio 2003 le misure necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne la Commissione.
Le misure nazionali devono essere applicate in modo da:
- consentire dal 1 marzo 2003 il commercio e l’utilizzazione dei materiali conformi;
- vietare dal 1 marzo 2004 la fabbricazione e l’importazione nella Comunità dei materiali non conformi;
- per i materiali contenenti divinilbenzene non conformi alle restrizioni della direttiva, vietare fabbricazione e importazione già dal 1 marzo 2003.
Gli atti nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredati di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; la forma del riferimento è lasciata alla discrezionalità degli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono gli Stati membri, che devono quindi recepirla nell’ordinamento interno entro il termine stabilito.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati della direttiva 90/128/CEE
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, III, V e VI della direttiva 90/128/CEE secondo quanto indicato nell’allegato della direttiva 2002/17/CE. La ratio è adeguare l’elenco comunitario delle sostanze ammesse e delle relative restrizioni sulla base delle nuove valutazioni del comitato scientifico per l’alimentazione umana.
Recepimento e termini di applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 28 febbraio 2003 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. Le disposizioni nazionali devono consentire il commercio e l’utilizzazione dei materiali conformi dal 1 marzo 2003 e vietare la fabbricazione e l’importazione nella Comunità dei materiali non conformi dal 1 marzo 2004; per i materiali contenenti divinilbenzene non conformi alle nuove restrizioni, il divieto di fabbricazione e importazione scatta già dal 1 marzo 2003.
Rinvio nella normativa nazionale
Sempre l’articolo 2 richiede che, al momento dell’adozione delle misure nazionali di recepimento, esse contengano un riferimento alla direttiva o siano corredate di tale riferimento in occasione della pubblicazione ufficiale. La scelta delle modalità del riferimento è lasciata agli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 4 stabilisce che la direttiva è destinata agli Stati membri.
Nuove definizioni tecniche e metodi analitici
Nell’allegato, la direttiva modifica le definizioni di QM(T), QMA, QMA(T), LMS e LMS(T) nell’allegato II della direttiva 90/128/CEE, precisando che le quantità residue o le migrazioni specifiche devono essere determinate con un metodo analitico convalidato; in mancanza, è ammesso temporaneamente un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa di un metodo convalidato.
Modifiche agli elenchi di sostanze ammesse e restrizioni
L’allegato interviene sulla sezione A dell’allegato II (monomeri e altre sostanze di partenza) e sull’allegato III (additivi), inserendo nuove sostanze, modificando restrizioni e specifiche e trasferendo talune sostanze dalla sezione B alla sezione A. Sono inoltre modificate la tabella della sezione A e della sezione B dell’allegato III, con inserimenti, sostituzioni e una soppressione di un additivo, nonché introdotte nuove specifiche nell’allegato V, parte B.
Aggiornamento delle note dell’allegato VI
L’allegato modifica alcune note dell’allegato VI, precisando casi in cui LMS(T) o QM(T) si riferiscono alla somma delle migrazioni o delle quantità residue di gruppi specifici di sostanze identificate tramite numeri PM/REF. In particolare, le note (12) e (13) sono sostituite e sono aggiunte le note (23), (24), (25) e (26).
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