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Sentenza

Sentenza del 09/02/2018 n. 782 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - IVA - Cartella di pagamento - Termine decennale di prescrizione - Inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. - Cartelle di pagamento non opposte.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la prescrizione dei crediti IVA portati da una cartella di pagamento divenuta definitiva per mancata opposizione. Il punto centrale era stabilire se la mancata impugnazione della cartella producesse, ai sensi dell'art. 2953 c.c., la conversione dell'eventuale termine prescrizionale breve nel termine ordinario decennale, consentendo all'agente della riscossione di procedere, anche dopo il termine breve, alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.

La decisione

La Corte ha escluso l'automatica applicazione del termine decennale. La mancata impugnazione della cartella rende il credito irretrattabile, ma non ne modifica il termine di prescrizione sostanziale. Pertanto, se il credito è soggetto a una prescrizione più breve, questa continua ad applicarsi, salvo che il credito sia consacrato in un titolo giudiziale definitivo. La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria può quindi essere contestata quando interviene dopo la maturazione della prescrizione propria del credito.

Norme richiamate

  • Codice civile, art. 2953

    I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.

    La norma opera in presenza di un titolo giudiziale definitivo, ma non consente di convertire automaticamente il termine breve in decennale per il solo fatto che una cartella di pagamento non sia stata impugnata.

  • D.lgs. n. 472/1997, art. 20

    La disposizione disciplina la prescrizione della sanzione tributaria, che resta soggetta al relativo termine sostanziale anche quando la pretesa sia stata inserita in una cartella non opposta.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione di una cartella rende il credito irretrattabile, ma non trasforma automaticamente il termine di prescrizione applicabile in quello ordinario decennale.
  • Per determinare se la riscossione sia ancora possibile occorre individuare la natura del credito e il relativo termine di prescrizione sostanziale.
  • La conversione del termine breve in decennale prevista dall'art. 2953 c.c. richiede, di regola, una sentenza passata in giudicato o altro titolo giudiziale definitivo, non una semplice cartella divenuta definitiva per mancata opposizione.
  • Gli atti successivi della riscossione, inclusa la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, devono essere notificati prima della maturazione della prescrizione e possono essere contestati se emessi tardivamente.
  • La definitività amministrativa della cartella e la prescrizione del credito sono questioni diverse: la prima impedisce di discutere nuovamente la debenza originaria, mentre la seconda può ancora essere eccepita rispetto alla successiva attività di riscossione.

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