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Sentenza

Sentenza del 31/01/2018 n. 2394 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava avvisi di accertamento relativi a IRES, IRAP e IRPEG per gli anni 2004-2008 e la conseguente cartella di pagamento. L'accertamento traeva origine da documenti rinvenuti nel computer di un notaio svizzero, dai quali l'Amministrazione aveva ritenuto simulati alcuni contratti stipulati dalla società con una controparte estera per la copertura di perdite. La società ha impugnato la sentenza della CTR del Veneto pronunciata in sede di rinvio, lamentando principalmente l'insufficienza della motivazione sugli avvisi di accertamento, sulla ricostruzione del reddito, sulle sanzioni e sulle eccezioni già esaminate nel precedente giudizio di Cassazione. Equitalia ha proposto ricorso incidentale contro l'annullamento degli interessi e dei compensi di riscossione contenuti nella cartella, sostenendo che le modalità di calcolo erano già indicate negli avvisi di accertamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale della società sia il ricorso incidentale di Equitalia. Il ricorso principale non esponeva in modo sommario e completo i fatti sostanziali e processuali, non indicava adeguatamente i motivi di impugnazione e non riconduceva le censure agli specifici motivi previsti dall'art. 360 c.p.c. Le doglianze sulla motivazione erano inoltre generiche, assertive e prive di autosufficienza, poiché non riportavano gli avvisi di accertamento, la cartella e le concrete eccezioni rilevanti. Anche il ricorso incidentale di Equitalia è stato ritenuto generico e non autosufficiente, perché non trascriveva i passaggi della cartella dai quali sarebbe risultata la trasparenza dei criteri di calcolo. È rimasta quindi ferma la sentenza della CTR, che aveva annullato gli addebiti relativi a interessi e compensi di riscossione e confermato il resto della decisione di primo grado. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza e complessità delle questioni. Entrambe le parti ricorrenti devono versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti

    Il ricorso per Cassazione deve esporre in modo chiaro e completo i fatti sostanziali e processuali che hanno originato la controversia e l'oggetto dell'impugnazione, senza costringere la Corte a ricorrere ad altri atti o fonti.

  • Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    I motivi del ricorso devono essere specificamente articolati e ricondotti ai motivi di impugnazione previsti dall'art. 360 c.p.c.; una trattazione generica per punti non è sufficiente.

  • Art. 360 c.p.c.

    Le censure in Cassazione devono rientrare in uno degli specifici archetipi previsti dalla norma, come violazione di legge, nullità processuale o vizio motivazionale nei limiti consentiti.

  • Art. 112 c.p.c.

    Richiamato da Equitalia per denunciare una presunta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non coglieva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis

    La precedente sentenza di Cassazione aveva rilevato che la CTR aveva prospettato un abuso del diritto in modo astratto e senza confrontarsi adeguatamente con la disciplina applicabile; tuttavia, nel nuovo ricorso tale questione non è stata riproposta in modo autosufficiente e specifico.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    Richiamato da Equitalia in relazione ai requisiti della cartella di pagamento; il motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e mancata trascrizione dei contenuti della cartella.

  • D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17

    Richiamato in tema di compensi di riscossione; la Corte ha confermato che il concessionario deve rendere trasparenti i criteri e le modalità di calcolo delle somme richieste.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per Cassazione è indispensabile ricostruire autonomamente e chiaramente i fatti sostanziali e processuali, indicando il contenuto essenziale degli atti e delle contestazioni; il semplice rinvio ad altri atti o precedenti gradi di giudizio comporta l'inammissibilità.
  • Ogni motivo deve essere specificamente formulato e ricondotto a uno dei motivi previsti dall'art. 360 c.p.c.; una critica organizzata soltanto per punti, senza qualificazione giuridica e senza indicazione della norma violata, è normalmente insufficiente.
  • Quando la Cassazione rinvia la causa per vizio di motivazione, nel successivo ricorso non basta ripetere quanto già affermato dalla sentenza di annullamento: occorre indicare concretamente quali fatti, prove o eccezioni il giudice del rinvio avrebbe omesso o valutato illogicamente.
  • Il principio di autosufficienza impone di trascrivere, almeno nei passaggi decisivi, gli atti amministrativi e processuali sui quali si fonda la censura e di spiegare la loro rilevanza e decisività.
  • La cartella di pagamento deve consentire al contribuente di comprendere le modalità e i criteri di calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione; il concessionario che sostiene di aver fornito tali informazioni deve dimostrarlo riportando il contenuto rilevante della cartella.
  • L'accoglimento solo parziale delle domande determina una possibile soccombenza reciproca o parziale e non equivale automaticamente alla vittoria integrale del contribuente; la compensazione delle spese può essere giustificata da tale situazione e dalla complessità della controversia.

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