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Sentenza

Sentenza del 22/01/2024 n. 2199 - Corte di Cassazione

Processo tributario- Procedimento -Motivazione in appello - Requisiti minimi - Mera adesione alla decisione di primo grado - Nullità -

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorso in Cassazione denunciava, tra l'altro, carenza motivazionale della sentenza della Commissione Tributaria Regionale (CTR) che si era limitata a un'adesione per relationem alla decisione di primo grado senza esaminare e illustrare le censure mosse dalla società (omessa motivazione su più profili: deducibilità dei costi delle aree, aliquota di ammortamento, deducibilità ICI, interessi e sanzioni). Inoltre la società aveva sollevato questioni di nullità dell'avviso per mancanza di prova del potere di firma. La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo relativo alla presunta inesistenza giuridica dell'atto (per novità della censura/non oggetto del thema decidendum), mentre ha accolto il motivo principale relativo alla deficientissima motivazione della CTR.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso (carente motivazione della CTR), ha cassato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, per nuovo esame con congrua motivazione. Il primo motivo (inesistenza giuridica dell'avviso per firma) è stato invece dichiarato inammissibile per novità della questione rispetto all'oggetto del giudizio d'appello. Spese del giudizio di legittimità demandate alla corte di rinvio.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Imposta al giudice tributario l'obbligo di motivare la decisione; la mancata illustrazione delle censure dell'appellante sulla decisione di primo grado può determinare la nullità della sentenza di secondo grado.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 61

    art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    Collegato all'art. 36 per i requisiti della motivazione nel processo tributario; la CTR deve rendere comprensibile il thema decidendum e le ragioni della decisione.

  • disposizioni di attuazione cod. proc. civ., art. 118

    art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

    Richiama i principi di motivazione; la mancanza di esposizione delle censure e delle ragioni del rigetto determina nullità della sentenza di appello.

  • codice di procedura civile, art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5

    art. 360, primo comma, n. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.

    Regola i motivi di cassazione: n.3 (violazione di legge), n.4 (motivazione) e n.5 (vizi di motivazione ridotti dall'interpretazione delle Sezioni Unite). La Corte ha usato tali parametri per valutare l'anomalia motivazionale e l'inammissibilità per novità.

  • codice di procedura civile, artt. 112 e 132

    artt. 112 e 132 cod. proc. civ.

    Riguardano il principio dispositivo e i limiti della domanda; richiamati in relazione alla dedotta omessa valutazione dei motivi di appello e alla correttezza del thema decidendum.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42

    art. 42, primo comma, D.P.R. n. 600/1973

    Norma richiamata dalla ricorrente in relazione alla validità formale dell'atto impositivo (esigenza di sottoscrizione e potere di firma), oggetto del primo motivo poi dichiarato inammissibile per novità.

  • legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    Richiama garanzie formali dell'atto amministrativo tributario; invocata per sostenere nullità dell'avviso, ma la questione non è stata ritenuta ammissibile in Cassazione se non risultante dal thema decidendum.

  • codice civile, artt. 1324 e 1418

    artt. 1324 e 1418 cod. civ.

    Richiamati dalla società in relazione alla presunta invalidità di atti e negozi rilevanti ai fini impositivi (vizi che avrebbero inciso sulla validità dell'atto impositivo).

  • legge n. 248 del 2006, art. 36

    art. 36 legge n. 248 del 2006

    Norma rilevante per la determinazione della deducibilità/scorporo delle aree di pertinenza (efficacia dal luglio 2006); la CTR non ha chiarito l'applicazione temporale e il calcolo contestato.

  • d.l. 4 luglio 2006, n. 223, artt. 36 comma 7, 7-bis e 8

    artt. 36, comma 7, 7-bis e 8 d.l. 4 luglio 2006, n. 223

    Richiamati dalla contribuente in relazione alla deducibilità dei costi; la CTR non ha esaminato compiutamente queste censure, contribuendo al vizio motivazionale.

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 5, 6 e 16

    artt. 5, 6 e 16 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Norme sulle sanzioni tributarie richiamate dalla società nella censura sulle sanzioni; la CTR non ha motivato sul punto.

Massime di principio

  • La sentenza di appello deve illustrare almeno sinteticamente le censure mosse dall'appellante e le ragioni del loro rigetto: la mera adesione per relationem alla sentenza di primo grado, senza esame critico, è causa di nullità.
  • In Cassazione sono ammissibili solo vizi di motivazione che rivestano rilevanza costituzionalmente significativa (mancanza assoluta o contraddittorietà della motivazione), mentre il semplice difetto di sufficienza non è sufficiente di per sé.
  • Questioni di fatto o nuove deduzioni che non siano state oggetto del thema decidendum in appello sono inammissibili in Cassazione; il ricorrente deve aver preventivamente dedotto la questione al giudice del merito entro i limiti dell'impugnazione.
  • Quando la CTR motiva per relationem è necessario che dalla lettura congiunta delle motivazioni di primo e secondo grado emerga un percorso argomentativo chiaro; in mancanza, la Corte di legittimità disporrà il rinvio per nuovo esame.
  • Se si intende contestare formalmente la legittimità dell'atto (es. potere di firma), tale profilo deve essere tempestivamente e chiaramente dedotto nei gradi di merito; la mancata impugnazione in sede idonea rende la censura inattuabile in Cassazione.
  • In caso di cassazione per carenza motivazionale il giudice di rinvio deve riesaminare le censure omesse e fornire motivazione congrua anche su punti non adeguatamente trattati in precedenza, regolando anche le spese processuali.

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