Sentenza del 22/01/2024 n. 2566 - Corte di Cassazione
Reati tributari - Confisca - Somme percepite dopo la commissione del reato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Richiesta di annullamento dell'ordinanza che aveva respinto l'istanza di dissequestro e restituzione di parte delle somme sequestrate e poi confiscate. Il ricorrente sosteneva che le somme accreditate sui conti della società in epoca successiva alla commissione dei reati tributari non potevano essere considerate "profitto" del reato ai sensi dell'art.12-bis d.lgs. 74/2000 e che, pertanto, non erano confiscabili in via diretta, ma solo eventualmente con confisca per equivalente. Il Tribunale del riesame aveva invece applicato il principio delle Sezioni Unite (n. 42415/2021) secondo cui, quando il profitto consista in un risparmio di spesa, l'accrescimento patrimoniale e il mancato decremento delle risorse sono equivalenti e le somme sui conti, anche affluite dopo la consumazione del reato, costituiscono profitto confiscabile in via diretta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'applicazione del principio delle Sezioni Unite n. 42415/2021 e della giurisprudenza successiva, ritenendo che, nei reati tributari in cui il profitto è un risparmio di spesa, le somme di denaro affluite sul conto corrente intestato alla persona giuridica anche successivamente alla commissione del reato costituiscono profitto del reato e sono soggette a confisca diretta ai sensi dell'art.12-bis d.lgs. 74/2000. Ha escluso la necessità di un precedente sequestro preventivo quale condizione di legittimità della confisca diretta e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 12-bis d.lgs. 74/2000
Consente la confisca del profitto nei delitti tributari; la Corte ha interpretato la norma affermando che la confisca diretta può colpire somme di denaro affluite sul conto anche successivamente alla commissione del reato quando il profitto sia costituito da un risparmio di spesa, in considerazione della fungibilità del denaro e dell'equivalenza tra accrescimento patrimoniale e mancato decremento delle risorse.
art. 10-quater d.lgs. 74/2000
Norma che definisce talune condotte tributari contestate agli amministratori; qui rilevante come riferimento al reato che ha determinato il sequestro/confisca.
Sezioni Unite n. 42415/2021 (C.)
Sez. U, 27/05/2021, n. 42415
Principio di diritto richiamato: quando il prezzo o profitto 'accrescitivo' è denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente della persona che ha la disponibilità è confisca diretta e, per la natura fungibile del denaro, non richiede prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente prelevata e il reato. Applicato anche ai reati tributari.
art. 322-bis c.p.p.
Norma procedurale citata perché l'appello cautelare era proposto ai sensi di tale articolo (impugnazione delle misure cautelari reali).
art. 616 c.p.p.
Norma usata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nei reati tributari in cui il 'profitto' consiste in un risparmio di spesa (es. omesso versamento di imposte o indebite compensazioni), il concetto di profitto comprende non solo l'importo originario ma anche il mancato decremento patrimoniale: denaro disponibile sul conto (anche se affluito dopo la consumazione del reato) può essere considerato profitto confiscabile in via diretta.
- La confisca diretta ex art.12-bis non richiede necessariamente che lo stesso denaro sequestrato preventivamente sia quello poi oggetto di ablazione: a causa della fungibilità del denaro, non è sempre necessaria la prova di un nesso di derivazione materiale tra singolo accredito e il reato.
- Il sequestro preventivo del profitto non è condizione di legittimità della confisca diretta; pertanto l'assenza di un sequestro puntuale non impedisce la confisca successiva delle somme ritenute profitto.
- Controdeduzioni difensive efficaci: chi contesta la confisca diretta dovrebbe documentare l'origine lecita e autonoma delle somme affluite (ad es. apporti di terzi, riscossione di crediti anteriori non collegabili al reato, o specifiche entrate esterne), per interrompere il nesso causale presunto basato sulla fungibilità.
- La giurisprudenza di legittimità prevalente dopo le Sezioni Unite 2021 tende a favorire l'ampia possibilità di ablazione delle somme ritenute profitto nei reati tributari; orientamenti precedenti contrari possono essere superati e pertanto domande di rimessione alle Sezioni Unite hanno scarse probabilità di successo quando il principio è già consolidato.
- In ipotesi di procedura concorsuale (fallimento, liquidazione), l'azione della curatela o del fallimento deve tempestivamente documentare e contestare la destinazione/origine delle somme quando richiede la restituzione: l'insussistenza del nesso con il reato deve emergere chiaramente dagli atti.
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