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Sentenza

Sentenza del 24/01/2024 n. 83 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche

I tributi erariali sono assoggettati al termine di prescrizione quinquennale, ai sensi dell' art.2948, n.4, cod. civ.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha ritenuto che i tributi erariali rientrano nel termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. e che l'ingiunzione fiscale, essendo atto amministrativo, non ha efficacia interruttiva della prescrizione; conseguentemente la pretesa tributaria si è estinta per prescrizione e il ricorso del contribuente è stato accolto.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente deduce che i tributi erariali (es. IVA) sono soggetti alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., e che l'ingiunzione fiscale notificata dall'amministrazione non può interrompere tale termine perché si tratta di un atto amministrativo e non di un atto giurisdizionale idoneo a interrompere la prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 2948 cod. civ., n. 4

    Il comma/n.4 stabilisce che alcune azioni soggiacciono al termine quinquennale di prescrizione; la sentenza applica questa disposizione ai tributi erariali quali l'IVA, riconoscendo il quinquennio come termine estintivo.

  • ingiunzione fiscale (atto amministrativo)

    L'ingiunzione fiscale è qualificata come atto amministrativo e, nella fattispecie valutata, non è idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2948 c.c.; per interrompere la prescrizione è necessario un atto giurisdizionale o un riconoscimento del debitore (es. pagamento, dichiarazione di debito).

Massime di principio

  • I tributi erariali possono essere soggetti al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.; occorre verificare sempre la qualificazione del tributo e la normativa applicabile.
  • Gli atti amministrativi (es. ingiunzione fiscale) non interrompono la prescrizione se non espressamente qualificati dalla legge come efficaci a tale scopo; l'interruzione richiede in genere un atto giurisdizionale o un riconoscimento/ pagamento del debitore.
  • Per l'amministrazione che intende conservare il diritto al recupero del tributo è essenziale promuovere entro il termine prescrizionale un'azione giudiziale efficace (ad es. instaurare procedimento esecutivo o ottenere provvedimento giurisdizionale che interrompa la prescrizione).
  • Il contribuente che riceve un atto di riscossione o ingiunzione deve verificare la sussistenza di atti interruttivi (pagamenti, riconoscimenti, atti giudiziali) e, se ritiene prescritta la pretesa, sollevare tempestivamente l'eccezione di prescrizione in sede giudiziale.
  • Controllare sempre la sequenza temporale degli atti (accertamento, iscrizione a ruolo, ingiunzione, cartella esattoriale) perché alcune fasi successive possono avere effetti diversi sulla prescrizione; in caso di dubbio, ottenere consulenza e documentazione che provi l'assenza di atti interruttivi.

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