Sentenza del 24/01/2024 n. 83 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
I tributi erariali sono assoggettati al termine di prescrizione quinquennale, ai sensi dell' art.2948, n.4, cod. civ.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto che i tributi erariali rientrano nel termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. e che l'ingiunzione fiscale, essendo atto amministrativo, non ha efficacia interruttiva della prescrizione; conseguentemente la pretesa tributaria si è estinta per prescrizione e il ricorso del contribuente è stato accolto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente deduce che i tributi erariali (es. IVA) sono soggetti alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., e che l'ingiunzione fiscale notificata dall'amministrazione non può interrompere tale termine perché si tratta di un atto amministrativo e non di un atto giurisdizionale idoneo a interrompere la prescrizione.
Norme richiamate
art. 2948 cod. civ., n. 4
Il comma/n.4 stabilisce che alcune azioni soggiacciono al termine quinquennale di prescrizione; la sentenza applica questa disposizione ai tributi erariali quali l'IVA, riconoscendo il quinquennio come termine estintivo.
ingiunzione fiscale (atto amministrativo)
L'ingiunzione fiscale è qualificata come atto amministrativo e, nella fattispecie valutata, non è idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2948 c.c.; per interrompere la prescrizione è necessario un atto giurisdizionale o un riconoscimento del debitore (es. pagamento, dichiarazione di debito).
Massime di principio
- I tributi erariali possono essere soggetti al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.; occorre verificare sempre la qualificazione del tributo e la normativa applicabile.
- Gli atti amministrativi (es. ingiunzione fiscale) non interrompono la prescrizione se non espressamente qualificati dalla legge come efficaci a tale scopo; l'interruzione richiede in genere un atto giurisdizionale o un riconoscimento/ pagamento del debitore.
- Per l'amministrazione che intende conservare il diritto al recupero del tributo è essenziale promuovere entro il termine prescrizionale un'azione giudiziale efficace (ad es. instaurare procedimento esecutivo o ottenere provvedimento giurisdizionale che interrompa la prescrizione).
- Il contribuente che riceve un atto di riscossione o ingiunzione deve verificare la sussistenza di atti interruttivi (pagamenti, riconoscimenti, atti giudiziali) e, se ritiene prescritta la pretesa, sollevare tempestivamente l'eccezione di prescrizione in sede giudiziale.
- Controllare sempre la sequenza temporale degli atti (accertamento, iscrizione a ruolo, ingiunzione, cartella esattoriale) perché alcune fasi successive possono avere effetti diversi sulla prescrizione; in caso di dubbio, ottenere consulenza e documentazione che provi l'assenza di atti interruttivi.
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