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Sentenza

Sentenza del 22/01/2024 n. 2115 - Corte di Cassazione

Processo tributario - Sospensione dei termini per emergenza sanitaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la condanna per bancarotta fraudolenta documentale: il ricorrente contestava la qualificazione come amministratore di fatto, la valutazione probatoria (apocrifia di documenti e disconoscimenti), l'esistenza del dolo specifico volto a recare pregiudizio ai creditori, la mancata derubricazione a bancarotta documentale semplice e il mancato riconoscimento dell'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati o generici: il ricorrente non ha confutato adeguatamente la motivazione dei giudici di merito sulla sussistenza della gestione di fatto e del dolo specifico; le censure sulla tenuità del danno erano generiche e prive di elementi concreti per dimostrare l'assenza di pregiudizio alla massa creditoria. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • DL 17 marzo 2020 n. 18, art. 83, comma 2 (conv. L. 27/2020) e successive modifiche (art. 36 DL 23/2020, conv. L. 40/2020)

    art. 83, comma 2, DL 18/2020

    La norma ha disposto la sospensione del decorso dei termini processuali per emergenza Covid-19 (9 marzo - 11 maggio 2020), non istituendo una sospensione del processo ex lege; gli atti compiuti nel periodo non sono nulli ma la produzione dei loro effetti processuali è differita al termine della sospensione.

  • art. 173 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (cfr. richiamo per limiti di impugnazione)

    Richiamato per delimitare i limiti delle censure ammesse in cassazione nel ricorso presentato (limiti richiesti dall'art. 173 disp. att.).

  • art. 219 legge fallimentare

    art. 219, comma 3, legge fall.

    La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non si applica quando l'occultamento delle scritture contabili rende impossibile la ricostruzione della gestione e quindi la dimostrazione del danno alla massa creditoria.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. L. 18/12/2020, n. 176

    art. 23, comma 8, d.l. 137/2020

    Norma procedurale citata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale alla Corte.

  • art. 616 codice di procedura penale

    Prevede la condanna alle spese e l'ammenda equitativa in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione quando la parte è in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; da qui la condanna al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • La sospensione dei termini per emergenza sanitaria (DL 18/2020 e successive modifiche) riguarda il decorso dei termini processuali e non dichiara la nullità degli atti: atti notificati o compiuti nel periodo di sospensione non determinano inammissibilità automatica ma gli effetti collegati ai termini decorrono dopo la sospensione.
  • In cassazione, i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione dei giudici di merito; censure generiche o ripetitive sono spesso dichiarate inammissibili.
  • La qualificazione come amministratore di fatto può essere desunta indirettamente dalle condotte e dalle operazioni societarie (passaggi di quote, deleghe per il ritiro di documenti, gestione effettiva), e la valutazione di tali elementi in sede di merito è sindacabile in cassazione solo per vizi motivazionali rilevanti.
  • L'occultamento o la distruzione delle scritture contabili impedisce di regola l'applicazione dell'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità perché ostacola la prova dell'effettivo danno subito dalla massa creditoria.
  • Se la difesa vuole contestare la documentazione apocrifa o il disconoscimento di firme occorre proporre elementi probatori concreti e non congetture; ipotesi vaghe non sufficiano a ribaltare la valutazione di merito.
  • Quando si deposita ricorso per cassazione notificato in periodo di sospensione termini, occorre considerare che i termini processuali correlati alla notificazione iniziano a decorrere al termine della sospensione e adeguare le azioni processuali di conseguenza.

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