Cassazione Civile, Sentenza n. 9519/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva accolto l'appello di VCERITAS e annullato l'accertamento catastale che aveva classificato gli impianti di depurazione della società nella categoria D/7 anziché nella categoria E/3 dichiarata. L'Agenzia deduce violazione dell'art. 2 comma 40 del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262 e invoca la giurisprudenza secondo cui le strutture destinate alla gestione del servizio idrico integrato, quando svolte con caratteristiche di economicità (copertura dei costi tramite tariffe), non rientrano nelle categorie E destinate a immobili non commerciali, ma nel gruppo D quale infrastruttura industriale (D/7).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso della Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il motivo. Ha affermato che per il corretto inquadramento catastale degli impianti di depurazione è dirimente la valutazione della natura economica dell'attività (criterio della economicità e della copertura costi/ricavi mediante tariffe). Alla luce di ciò, la classificazione in D/7 era appropriata e la finalità pubblicistica dell'attività non esclude la natura imprenditoriale quando la gestione avviene secondo logiche economiche. Di conseguenza la sentenza impugnata della CTR è stata cassata e, non essendovi bisogno di nuovi accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. rigettando il ricorso originario della società. Le spese di lite sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 2, comma 40, decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262
Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale
La Corte interpreta la norma come imponente incompatibilità tra categoria E e destinazione commerciale/industriale autonoma; ne consegue che occorre accertare la presenza del carattere di economicità (copertura costi con ricavi/tariffe) per escludere la categoria E e collocare l'immobile nel gruppo D.
art. 141, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152
Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato
La norma conferma che la gestione del servizio idrico è ispirata a principi di economicità; la Corte utilizza questo principio per sostenere che gli impianti di depurazione gestiti secondo criteri economici assumono natura imprenditoriale rilevante ai fini del classamento catastale.
art. 9, comma 1, legge 5 gennaio 1994 n. 36
I comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale ... organizzano il servizio idrico integrato ... al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità
Richiama l'obbligo di gestione efficiente ed economica del servizio idrico; la Corte lo impiega per argomentare che la finalità pubblica non esclude la gestione secondo logiche economiche che incidono sul classamento.
art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504
Richiamata nella discussione per evidenziare che l'esenzione ICI prevista opera per fabbricati classificabili nelle categorie E; la Corte distingue la fattispecie ritenendo che gli impianti economici non rientrino in tali categorie, con conseguente esclusione dell'esenzione.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Norma processuale invocata quale parametro di legittimità per il motivo di cassazione riguardante violazione di legge; la Corte accoglie il motivo in base all'interpretazione delle norme sostanziali.
art. 384 cod. proc. civ.
Norma processuale che consente alla Corte di cassazione, quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito; applicata per rigettare il ricorso originario della società senza rinvio.
Massime di principio
- Per il classamento catastale di impianti di depurazione la questione decisiva è la presenza del carattere di economicità dell'attività: se l'attività persegue copertura dei costi/ricavi tramite tariffe, assume natura imprenditoriale e l'immobile va nel gruppo D (es. D/7), non nel gruppo E.
- La destinazione a pubblico interesse o la partecipazione pubblica della società gestore non escludono la natura economica: la partecipazione pubblica non impedisce che l'impianto sia qualificato come struttura industriale.
- Non è sufficiente la mera funzione pubblicistica dell'opera: occorre esaminare le modalità di gestione (contratti di utenza, tariffazione, equilibrio costi-ricavi) per stabilire il classamento.
- Quando la qualificazione giurisprudenziale si consolida durante il processo, la Corte può decidere nel merito senza rinvio (art. 384 c.p.c.) e compensare le spese se la novità interpretativa è intervenuta in corso di causa.
- In casi analoghi conviene documentare dettagliatamente il regime tariffario, i flussi economici e la struttura contrattuale di gestione per dimostrare o confutare la natura economica dell'attività ai fini catastali.
- La corretta classificazione incide su esenzioni e tributi (es. ICI/IMU); quindi, chi contesta il classamento deve affrontare sia aspetti tecnico-funzionali dell'immobile sia elementi economico-gestionali.
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