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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9519/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che aveva accolto l'appello di VCERITAS e annullato l'accertamento catastale che aveva classificato gli impianti di depurazione della società nella categoria D/7 anziché nella categoria E/3 dichiarata. L'Agenzia deduce violazione dell'art. 2 comma 40 del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262 e invoca la giurisprudenza secondo cui le strutture destinate alla gestione del servizio idrico integrato, quando svolte con caratteristiche di economicità (copertura dei costi tramite tariffe), non rientrano nelle categorie E destinate a immobili non commerciali, ma nel gruppo D quale infrastruttura industriale (D/7).

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso della Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il motivo. Ha affermato che per il corretto inquadramento catastale degli impianti di depurazione è dirimente la valutazione della natura economica dell'attività (criterio della economicità e della copertura costi/ricavi mediante tariffe). Alla luce di ciò, la classificazione in D/7 era appropriata e la finalità pubblicistica dell'attività non esclude la natura imprenditoriale quando la gestione avviene secondo logiche economiche. Di conseguenza la sentenza impugnata della CTR è stata cassata e, non essendovi bisogno di nuovi accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. rigettando il ricorso originario della società. Le spese di lite sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 40, decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262

    Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale

    La Corte interpreta la norma come imponente incompatibilità tra categoria E e destinazione commerciale/industriale autonoma; ne consegue che occorre accertare la presenza del carattere di economicità (copertura costi con ricavi/tariffe) per escludere la categoria E e collocare l'immobile nel gruppo D.

  • art. 141, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152

    Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato

    La norma conferma che la gestione del servizio idrico è ispirata a principi di economicità; la Corte utilizza questo principio per sostenere che gli impianti di depurazione gestiti secondo criteri economici assumono natura imprenditoriale rilevante ai fini del classamento catastale.

  • art. 9, comma 1, legge 5 gennaio 1994 n. 36

    I comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale ... organizzano il servizio idrico integrato ... al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità

    Richiama l'obbligo di gestione efficiente ed economica del servizio idrico; la Corte lo impiega per argomentare che la finalità pubblica non esclude la gestione secondo logiche economiche che incidono sul classamento.

  • art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504

    Richiamata nella discussione per evidenziare che l'esenzione ICI prevista opera per fabbricati classificabili nelle categorie E; la Corte distingue la fattispecie ritenendo che gli impianti economici non rientrino in tali categorie, con conseguente esclusione dell'esenzione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Norma processuale invocata quale parametro di legittimità per il motivo di cassazione riguardante violazione di legge; la Corte accoglie il motivo in base all'interpretazione delle norme sostanziali.

  • art. 384 cod. proc. civ.

    Norma processuale che consente alla Corte di cassazione, quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito; applicata per rigettare il ricorso originario della società senza rinvio.

Massime di principio

  • Per il classamento catastale di impianti di depurazione la questione decisiva è la presenza del carattere di economicità dell'attività: se l'attività persegue copertura dei costi/ricavi tramite tariffe, assume natura imprenditoriale e l'immobile va nel gruppo D (es. D/7), non nel gruppo E.
  • La destinazione a pubblico interesse o la partecipazione pubblica della società gestore non escludono la natura economica: la partecipazione pubblica non impedisce che l'impianto sia qualificato come struttura industriale.
  • Non è sufficiente la mera funzione pubblicistica dell'opera: occorre esaminare le modalità di gestione (contratti di utenza, tariffazione, equilibrio costi-ricavi) per stabilire il classamento.
  • Quando la qualificazione giurisprudenziale si consolida durante il processo, la Corte può decidere nel merito senza rinvio (art. 384 c.p.c.) e compensare le spese se la novità interpretativa è intervenuta in corso di causa.
  • In casi analoghi conviene documentare dettagliatamente il regime tariffario, i flussi economici e la struttura contrattuale di gestione per dimostrare o confutare la natura economica dell'attività ai fini catastali.
  • La corretta classificazione incide su esenzioni e tributi (es. ICI/IMU); quindi, chi contesta il classamento deve affrontare sia aspetti tecnico-funzionali dell'immobile sia elementi economico-gestionali.

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