Cassazione Penale, Sentenza n. 4989/2022 del 11/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato in parte la custodia cautelare originaria, denunciando: mancata autonoma valutazione delle fonti probatorie ("copia-incolla" del capo d'imputazione), insufficienza della gravità indiziaria in ordine al delitto associativo ex art. 74 DPR n. 309/1990 e alle aggravanti ex art. 80 DPR n. 309/1990, errata interpretazione delle intercettazioni (anche rispetto a rapporti commerciali leciti, come la vendita di caffè), e carenza delle esigenze cautelari attuali e specifiche, con richiesta alternativa di misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo quanto alla gravità indiziaria relativa al delitto associativo ex art. 74 DPR n. 309/1990: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente a tale capo e alle relative esigenze cautelari, rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli. Ha però respinto il motivo con cui si chiedeva la rimozione della gravità indiziaria relativa al delitto di cui all'art. 73 DPR n. 309/1990, confermando la valutazione del giudice di merito su questo capo. La Corte ha inoltre osservato che la contestazione ex art. 416 bis cod. pen. e le aggravanti ex art. 80 erano già state escluse dal giudice di merito e che la censura "copia e incolla" era generica e priva di rilievo attuale. Infine la Corte ha considerato rilevante la successiva modifica della misura cautelare (arresti domiciliari) intervenuta in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., che incide sull'attualità delle esigenze cautelari.
Norme richiamate
DPR n. 309 del 1990, art. 74 (associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti)
La Corte ha ritenuto che, alla luce delle intercettazioni prodotte, non fosse sufficientemente provata la compagine organizzata nella sua stabilità e struttura: sebbene non sia richiesta un'organizzazione complessa, è necessario individuare elementi oggettivi di stabilità e mezzi idonei a perseguire il fine comune; perciò il quadro indiziario va riesaminato dal Tribunale di Napoli.
DPR n. 309 del 1990, art. 73 (illecita detenzione e traffico di sostanze stupefacenti)
La gravità indiziaria in ordine al delitto di cui all'art. 73 è stata ritenuta sussistente: le deduzioni difensive che interpretano le intercettazioni in senso favorevole non sono valutabili in sede di legittimità quando il giudice di merito ha fornito una motivazione logica e aderente ai dati indiziari.
Codice di procedura penale, art. 309 (ricorso al Tribunale del riesame)
Il procedimento di riesame è la sede in cui valutare la richiesta cautelare; la Cassazione ha rinviato al Tribunale competente per un nuovo esame della gravità indiziaria relativa all'associazione.
Codice di procedura penale, art. 310 (appello contro l'ordinanza del riesame)
La Corte ha preso atto che in sede di appello ex art. 310 il giudice ha attenuato il vincolo cautelare (arresti domiciliari), elemento che incide sull'attualità delle esigenze cautelari e sulla valutazione complessiva delle misure.
DPR n. 309 del 1990, art. 80, lett. a), b), c) (aggravanti)
Le aggravanti formalmente contestate sono state escluse dal giudice di merito per mancanza di prova; la Cassazione ha ritenuto inammissibile la doglianza su profili già eliminati dal provvedimento impugnato.
Codice penale, art. 416 bis (associazione di tipo mafioso) e art. 416 bis.1 (aggravante)
Le contestazioni relative all'art. 416 bis sono state escluse in sede di riesame e non rilevano ai fini della censura sulla mancata autonoma valutazione; la Cassazione ha ritenuto la questione già risolta dal giudice di merito.
Massime di principio
- Per configurare l'associazione finalizzata al narcotraffico non è necessario un apparato complesso, ma servono elementi probatori che dimostrino stabilità, mezzi e contributi concreti dei partecipanti; intercettazioni che riguardano prevalentemente un duo e menzioni sporadiche di terzi possono non essere sufficienti.
- La valutazione delle intercettazioni deve tener conto del contesto e non può essere sostituita dalla riconsiderazione meramente favorevole della difesa in sede di legittimità se il giudice di merito ha motivato logicamente la gravità indiziaria.
- Le aggravanti devono essere specificamente provate e motivate; la mera contestazione formale senza riscontri probatori può essere esclusa dal giudice e rende inammissibile la censura su quei punti.
- Il giudice di cassazione verifica la correttezza della valutazione logico-giuridica ma non entra nel merito probatorio sostitutivo se la motivazione di merito è coerente; tuttavia può annullare e rinviare se la configurazione della fattispecie associativa richiede un riesame più puntuale degli indizi.
- La modificazione successiva delle misure cautelari (es. attenuazione in arresti domiciliari) incide sull'attualità delle esigenze cautelari e può rendere meno rilevanti le ragioni a sostegno della custodia in carcere al momento del rinvio.
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