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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25032/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse conforme ai criteri di cui all'art. 192, comma 2, c.p.p. e che il ricorso si risolvesse in una mera richiesta di rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Giudice di pace di Cassino che lo aveva ritenuto penalmente responsabile del delitto di minaccia. L'unico motivo deduceva l'asserita non correttezza della motivazione sulla responsabilità, sostenendo in sostanza che il giudice di merito avrebbe valutato in modo errato le risultanze probatorie. La Corte ha rilevato che la censura mirava a sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio, senza indicare una reale mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    La motivazione della decisione di merito è stata ritenuta conforme ai criteri legali di valutazione della prova indiziaria e del ragionamento probatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si traducano nella mera richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, poiché la Corte di cassazione non può sostituire la propria lettura delle prove a quella del giudice di merito.
  • Sono inammissibili le doglianze che non denunciano una vera mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su aspetti decisivi, ma si limitano a contestarne la persuasività, il rigore o la puntualità.
  • Quando la sentenza di merito espone un percorso argomentativo coerente e aderente ai criteri legali di valutazione della prova, il ricorso che pretenda solo una diversa comparazione degli elementi probatori è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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