Cassazione Penale, Sentenza n. 6190/2023 del 14/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte di appello di Ancona che aveva respinto il suo ricorso volto ad ottenere l'annullamento dell'ordine di esecuzione per carcerazione emesso il 11/05/2022 dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Ancona per il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 9/10/1990, n. 309. La difesa sostiene che la pena di due anni e otto mesi era già stata espiata e che la Corte di appello non ha adeguatamente motivato il rigetto, violando i poteri del giudice dell'esecuzione (art. 666, comma 5 c.p.p.) e non valutando correttamente le precedenti pronunce favorevoli al ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che, alla luce di precedenti pronunce della stessa Corte (in particolare Sez. F, n. 30573 del 28/07/2022), la questione era già stata risolta in modo tale da rendere illegittimo l'ordine di carcerazione (o, alternativamente, da dimostrare che la pena era già stata interamente espiata). La Corte ha richiamato la nozione di interesse ad impugnare ex art. 568, comma 4 c.p.p., qualificandola in senso utilitaristico (finalità negativa e positiva) e richiedendo che l'interesse sia concreto e attuale sia al momento della proposizione che al momento della decisione. Poiché la pronuncia precedente spiegava effetti diretti che eliminavano l'utilità pratica del gravame, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)
art. 73, comma 1, d.P.R. 9/10/1990, n. 309
Norma sostanziale che indica il reato per cui è stata disposta l'esecuzione. Nel caso la contestazione si riferisce all'esecuzione di una pena detentiva irrogata per tale disposizione.
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
art. 666, comma 5, c.p.p.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione i poteri di valutare l'esecuzione della pena e, se necessario, di rideterminarla alla luce di pronunce che incidono sulla misura della pena; la censura del ricorrente lamentava che tali accertamenti non erano stati compiuti.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
art. 568, comma 4, c.p.p.
Stabilisce il requisito dell'interesse ad impugnare; la Corte lo interpreta in chiave utilitaristica richiedendo concretezza e attualità dell'interesse sia alla proposizione che alla decisione dell'impugnazione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 40 del 2019
Pronuncia costituzionale richiamata come parametro che rendeva illegittima la precedente definizione della pena o imponeva la sua rideterminazione; la Corte di Cassazione ha rilevato che l'ordine di carcerazione risultava contrastante con quella declaratoria, con conseguente illegittimità o esaurimento del rapporto esecutivo.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj; Sez. F, n. 30573 del 28/07/2022, Ursino)
Sez. U, n. 6624/2011; Sez. F, n. 30573/2022
Principi consolidati sulla nozione di interesse ad impugnare e, nel caso concreto, precedente pronuncia di questa Corte (Sez. F, n. 30573/2022) che aveva già accertato l'illegittimità dell'ordine di carcerazione o l'eventuale esaurimento del rapporto esecutivo, rendendo superfluo il gravame attuale.
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare in materia penale va valutato in chiave utilitaristica: deve essere concreto e attuale sia al momento della proposizione che al momento della decisione.
- Se una pronuncia successiva di pari o superiore grado di giudizio risolve la questione in modo da rendere priva di effetti pratici l'impugnazione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il giudice dell'esecuzione ha il dovere di verificare se la pena sia già stata interamente espiata o se debba essere rideterminata alla luce di pronunce costituzionali o di legittimità; l'omessa verifica può costituire motivo di impugnazione, ma perde efficacia se nel frattempo è intervenuta pronuncia che chiarisce la posizione.
- Quando un ordine di esecuzione risulta contrastante con una declaratoria di incostituzionalità o con una pronuncia di legittimità che incide sulla pena, l'atto di esecuzione può essere considerato illegittimo e le impugnazioni successive possono perdere rilevanza.
- È importante valutare la persistenza dell'utilità pratica del rimedio impugnatorio: l'assenza di utilità concreta determina l'inammissibilità per carenza di interesse.
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