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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13092/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per i reati di guida in stato di ebbrezza e guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (art.186, commi 2 e 5, e art.187, commi 1 e 5, d.lgs. 30/4/1992 n.285). Il ricorrente ha lamentato: (1) l'inutilizzabilità delle dichiarazioni confessorie rese nell'immediatezza del fatto; (2) violazione di legge in relazione al riconoscimento di circostanze attenuanti generiche; (3) diniego della causa di non punibilità ex art.131-bis c.p..

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato che i reati sono estinti per prescrizione. Avendo i fatti avuto luogo il 14 gennaio 2016 e applicandosi la disciplina introdotta dalla legge 5 dicembre 2005, n.251, trattandosi di contravvenzioni il termine massimo di prescrizione è di cinque anni (artt.157, 160 co.3 e 161 co.2 c.p.), termine poi maturato successivamente alla sentenza di appello. Non essendovi negli atti elementi univoci tali da integrare la condizione per una assoluzione per manifesta innocenza ai sensi dell'art.129 co.2 c.p.p., la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione; è stata inoltre eliminata la sanzione amministrativa accessoria applicata e disposta la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Messina ai sensi dell'art.224 co.3 cds.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada)

    art.186, commi 2 e 5; art.187, commi 1 e 5

    Norme penali che disciplinano rispettivamente la guida in stato di ebbrezza e la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, che sono state oggetto della condanna poi dichiarata estinta per prescrizione.

  • Legge 5 dicembre 2005, n.251

    Ha inciso sul calcolo dei termini prescrizionali per le contravvenzioni correlate al codice della strada; per i fatti del 2016 ha determinato che il termine massimo di prescrizione per le contravvenzioni sia di cinque anni.

  • Codice Penale

    art.157; art.160, comma 3; art.161, comma 2; art.131-bis

    Art.157, 160 e 161 determinano i termini di prescrizione e il loro calcolo; la combinazione degli artt.157, 160(3) e 161(2) ha portato alla conclusione che i reati contestati, essendo contravvenzioni, erano soggetti al termine massimo di prescrizione di cinque anni. L'art.131-bis disciplina la causa di non punibilità (ossia la particolare tenuità o rieducabilità), che il ricorrente aveva invocato ma non visto riconosciuta.

  • Codice di Procedura Penale

    Stabilisce che il giudice può assolvere con formula piena quando sia emersa una causa di estinzione del reato o l'assenza del fatto o dell'autore in modo tale da risultare 'ictu oculi' dagli atti; la Corte ha ricordato che questa possibilità è riservata ai casi in cui l'innocenza emerga dagli atti in modo assolutamente non contestabile.

  • Codice della Strada

    Prevede l'obbligo di informare il Prefetto competente delle pronunce giudiziali riguardanti violazioni della normativa stradale; la Corte ha disposto la trasmissione della sentenza al Prefetto di Messina.

  • Giurisprudenza (Sez. U., n.35490/2009 - Tettamanti)

    Precedente della Corte di Cassazione richiamato per chiarire il limite all'assoluzione per manifesta innocenza: l'assoluzione ex art.129 co.2 è ammessa solo quando dalle carte emerge in modo assolutamente incontrovertibile l'assenza del fatto o l'innocenza dell'imputato.

Massime di principio

  • Se, alla data della decisione di legittimità, è maturata la prescrizione del reato, la Cassazione può annullare la condanna senza rinvio per estinzione del reato.
  • Per ottenere un'assoluzione per 'manifesta innocenza' ai sensi dell'art.129 co.2 c.p.p., è necessario che dagli atti proces­suali emerga in modo assolutamente univoco e non contestabile l'assenza del fatto o l'innocenza dell'imputato; in mancanza di tale evidenza, si applica la causa estintiva (prescrizione) quando presente.
  • La disciplina della prescrizione per le contravvenzioni rilevanti ai fini del codice della strada, dopo la legge n.251/2005, può prevedere termini massimi ridotti (nel caso concreto cinque anni), per cui è fondamentale calcolare con attenzione le date di consumazione del reato e degli atti interruttivi.
  • L'estinzione del reato per prescrizione comporta anche l'eliminazione delle sanzioni amministrative accessorie applicate in sede penale e può determinare adempimenti amministrativi (es. segnalazione al Prefetto ai sensi dell'art.224 c.d.s.).
  • Le dichiarazioni confessorie rese nell'immediatezza del fatto possono essere oggetto di contestazione sull'utilizzabilità, ma la loro (in)utilizzabilità, se non determinante o non risolvibile in modo univoco dagli atti, non preclude l'applicazione della prescrizione quando questa sia maturata.

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