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Sentenza

Sentenza n. 1437/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento, 1) dell'esito della prova scritta svolta il 23.10.2025 del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 2.600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Cod. 02 per come pubblicato il 29.10.2025, nelle parti ritenute lesive; 2) dell'avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte del 29.10.2025 e del relativo allegato, nelle parti lesive per parte ricorrente; 3) della prova stessa, nella parte in cui si prevedono i quesiti indicati in narrativa; 4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali di formulazione e di approvazione dei quiz di cui in narrativa; b) i verbali di correzione della prova scritta di parte ricorrente; c) la graduatoria di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio; d) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; e) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio; f) la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l'inidoneità e, per l'effetto, l'esclusione dal concorso del ricorrente; g) l'avviso recante “Aggiornamento del 29.10.2025: Esiti prova scritta Pubblicati in data 22 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Funzionari codice 01 e in data 28 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Assistenti codice 02” limitatamente al risultato del ricorrente; h) le FAQ pubblicate il 04.08.2025, ove necessario; i) la delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblica il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno; l) la nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20.10.2025, ove ritenuto opportuno; m) l'avviso inerente le modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive; n) le istruzioni per svolgimento della prova scritta pubblicate il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive; per l'accertamento del diritto del ricorrente al riesame e rettifica in melius del punteggio della prova scritta del concorso in relazione ai quiz di cui in narrativa e ad essere conseguentemente dichiarato idoneo ammesso al successivo step procedurale; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio di parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa, incrementando consequenzialmente il punteggio della prova scritta con ammissione al successivo step; e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti del ricorrente.

Giustizia amministrativa202514226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova scritta del concorso e avviso di pubblicazione degli esiti, con contestazione dei quesiti nn. 11, 23 e 20

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e soggetti organizzatori)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, risultato non idoneo con il punteggio di 18/30 rispetto alla soglia minima di 21/30, ha impugnato l'esito della prova scritta, gli atti presupposti e connessi e i quesiti nn. 11, 23 e 20. Ha dedotto eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità, difetto di motivazione, violazione o falsa applicazione della lex specialis, violazione del buon andamento, violazione della par condicio concorsorum e ingiustizia grave e manifesta. Quanto al quesito n. 11, relativo a un brano sull'evoluzione dei linguaggi artistici di Picasso, ha sostenuto che la risposta da lui scelta, secondo cui la ricerca di un proprio linguaggio artistico si sarebbe sostanziata di più esperienze, fosse coerente con il testo. Quanto al quesito n. 23, relativo alla proporzione "Giustizia: pace = X: colomba", ha contestato l'univocità della risposta "spada", sostenendo che anche "donna" potesse essere collegata alla rappresentazione della giustizia. Quanto al quesito n. 20, relativo al sinonimo di "indulgenza", ha rilevato che sia "clemenza" sia "tolleranza" risultavano sinonimi nei vocabolari. Le amministrazioni hanno chiesto il rigetto del ricorso, eccependo anche il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente respinto l'eccezione relativa alla posizione processuale del Ministero della Giustizia, ritenendolo parte non estranea al procedimento poiché con esso i vincitori sarebbero destinati a instaurare il rapporto di servizio. Nel merito ha respinto il ricorso. Ha affermato che la scelta e la valutazione dei quesiti concorsuali sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, sindacabile solo quando il quesito sia assolutamente incomprensibile, la risposta prescelta sia irragionevole o sia fornito almeno un principio di prova dell'arbitrarietà o illogicità della soluzione. Ha tuttavia ribadito che, nelle prove a risposta multipla, la domanda deve essere chiara, completa e non ambigua e deve contemplare una sola risposta indubitabilmente corretta. Quanto al quesito n. 11, ha ritenuto corretta la risposta individuata dall'amministrazione, perché il brano descriveva la pluralità delle esperienze artistiche di Picasso e non la specifica reinterpretazione del cubismo o il suo adattamento personale. Quanto al quesito n. 23, ha ritenuto corretta l'associazione tra giustizia e spada, in quanto la spada è un simbolo iconografico caratteristico e neutro della giustizia, mentre il riferimento alla donna attiene al sesso della figura allegorica e non al simbolo della giustizia. Quanto al quesito n. 20, ha riconosciuto che sia "clemenza" sia "tolleranza" risultavano sinonimi di "indulgenza", ma ha ritenuto tale rilievo inidoneo a determinare l'accoglimento per difetto della prova di resistenza: anche attribuendo il punto aggiuntivo, il ricorrente sarebbe passato da 18/30 a 19/30, restando al di sotto della soglia di 21/30. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese, liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre oneri di legge, in favore delle amministrazioni resistenti in solido.

Norme richiamate

  • art. 60, comma 1, c.p.a.

    facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria

    Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e istruttori.

  • lex specialis della procedura concorsuale

    È stata invocata dal ricorrente, ma il giudice non ha ravvisato una violazione delle regole della procedura nella formulazione o nella valutazione dei quesiti.

Massime di principio

  • La formulazione e la valutazione dei quesiti di una prova concorsuale rientrano in un'ampia discrezionalità amministrativa e tecnica; il sindacato giurisdizionale è ammesso quando il quesito sia assolutamente incomprensibile, la risposta prescelta sia irragionevole o sia fornito almeno un principio di prova dell'arbitrarietà, illogicità o irragionevolezza della soluzione amministrativa.
  • Nelle prove concorsuali a risposta multipla l'amministrazione deve formulare domande chiare, complete e non ambigue, predisponendo una sola risposta indubitabilmente corretta; non è legittimo costringere il candidato a scegliere tra risposte soltanto meno errate o approssimativamente più accettabili.
  • La discrezionalità tecnica della commissione nella predisposizione dei quesiti è sindacabile quando la domanda violi la riserva di scienza, ossia quando non consenta di individuare una risposta univocamente corretta secondo le conoscenze scientifiche o linguistiche pertinenti.
  • La contestazione di un quesito concorsuale non può condurre all'ammissione del candidato se, anche riconoscendo l'errore dedotto e attribuendo il relativo punteggio, il candidato non raggiungerebbe comunque la soglia minima prevista per il superamento della prova; in tal caso manca la prova di resistenza.
  • Ai fini della prova di resistenza, l'utilità concreta dell'annullamento o della rettifica del singolo quesito deve essere verificata confrontando il punteggio massimo conseguibile dal candidato in ragione della censura con la soglia minima di idoneità prevista dalla procedura.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrere

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