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Sentenza

Sentenza n. 1101/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo n. 1171/2025, Sez. Lavoro, depositata e resa pubblica il 12.03.2025, R.G. 14942/2023, notificata all’Amministrazione in data 25.07.2025, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge;

Giustizia amministrativa202502432

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo n. 1171/2025, relativa all’accredito di complessivi € 2.000,00 sulla Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo n. 1171/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata all’Amministrazione. Ha dedotto la mancata esecuzione del titolo giudiziale e chiesto la condanna dell’Amministrazione all’accredito di € 2.000,00 sulla Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici indicati, la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la condanna alle spese di giudizio.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza, verificando il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale ordinario mediante certificazione di cancelleria e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato all’Amministrazione di dare completa e puntuale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale inutile decorso del termine, ha nominato quale Commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega. Il munus commissariale è stato qualificato come obbligatorio e non rifiutabile né condizionabile da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza. Il Commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico secondo le modalità indicate in motivazione. Il TAR ha inoltre disposto, quale penalità di mora, il pagamento degli interessi legali sull’importo dovuto dalla notificazione o comunicazione della sentenza fino all’insediamento del Commissario ad acta. Le spese, liquidate in € 552,00 oltre accessori di legge, sono state poste a carico dell’Amministrazione e distratte in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, esperibile per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri titoli esecutivi previsti dalla legge.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del titolo, nominare un Commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata determinata negli interessi legali sull’importo dovuto fino all’insediamento del Commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per l’azione di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull’assenza di compenso per il Commissario ad acta, quando viene nominato un dirigente dell’Amministrazione resistente, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    È richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 applicata analogicamente al caso concreto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza passata in giudicato, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione l’esecuzione puntuale e completa del titolo entro un termine perentorio e nominare, per l’eventuale inerzia, un Commissario ad acta con poteri sostitutivi.
  • La nomina a Commissario ad acta di un dirigente dell’amministrazione resistente può essere disposta senza riconoscimento di compenso, quando l’attività commissariale rientra nell’omnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche a condanne pecuniarie diverse da quelle previste dalla legge Pinto.
  • Il munus di Commissario ad acta costituisce un incarico obbligatorio, che non può essere rifiutato né neutralizzato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la penalità di mora può essere configurata, in caso di ritardo nell’esecuzione di una condanna pecuniaria, nel pagamento degli interessi legali sull’importo dovuto sino all’insediamento del Commissario ad acta.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione integrano i presupposti per l’adozione delle misure esecutive previste dall’art. 114 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTutela cautelare

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