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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12727/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva riconosciuto a Calabrò la riparazione per ingiusta detenzione (29/01/2016 - 06/03/2017) dopo la sua assoluzione: il Ministero censura la mancata valutazione della "colpa grave" ai sensi dell'art. 314 c.p.p. e contesta la motivazione della Corte di appello della riparazione, che avrebbe indebitamente riutilizzato le argomentazioni del giudizio di merito. In particolare il ricorrente sostiene che la Corte della riparazione doveva valutare ex ante, in termini oggettivi, se la condotta di Calabrò (assumere la responsabilità di un'infrazione commessa da altro per coprirlo, in un contesto di rapporti con soggetti legati alla latitanza) avesse creato l'apparenza di fondatezza dell'accusa e dunque contribuito a causare l'intervento restrittivo dell'autorità; inoltre si lamenta la mancata verifica della sussistenza di colpa lieve ai sensi dell'art. 315 c.p.p. e la contraddittorietà dell'incremento del 10% per l'incensuratezza in sede di liquidazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato che la Corte della riparazione ha applicato criteri di valutazione propri del giudizio di merito invece di compiere l'accertamento richiesto ex ante e in termini oggettivi sulla sussistenza della colpa grave ostativa alla riparazione. Ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato la causa alla Corte di appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio, demandando anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il motivo relativo al calcolo dell'indennizzo (secondo motivo) è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma che regola il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione; la Corte interpreta che l'accoglimento della domanda deve essere escluso se è accertata "colpa grave" del ristretto, intesa in senso oggettivo come condotta macroscopicamente negligente o imprudente che abbia creato una situazione di prevedibile intervento dell'autorità giudiziaria. La valutazione è ex ante e non coincide con l'accertamento di responsabilità penale.

  • art. 315 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla liquidazione dell'indennizzo e alle circostanze che possono diminuirne l'ammontare (es. colpa lieve). La Corte osserva che il giudice della riparazione è tenuto a verificare, quando rilevante, l'esistenza di colpa lieve ai fini del quantum, ma nel caso concreto la questione sul calcolo è stata assorbita.

  • art. 43 cod. pen.

    Definisce la nozione di colpa nel codice penale; la Corte sottolinea che, ai fini dell'art. 314 c.p.p., rileva soltanto la componente oggettiva della colpa (comportamento che, secondo il parametro della comune esperienza, possa aver creato una prevedibile ragione di intervento dell'autorità), non la colpa penale intesa nella sua interezza.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella impugnazione; la Corte si pronuncia anche sulla legittimazione del Procuratore dello Stato ad assumere il patrocinio in Cassazione, richiamando pronunce costituzionali che ne riconoscono la facoltà.

  • r.d. 30/10/1933 n. 1611 e l. 3/4/1979 n. 103 (richiamate dalla Corte costituzionale)

    Richiamate nel contesto della legittimazione dei Procuratori dello Stato: la Corte costituzionale ha ritenuto che tali disposizioni non limitano la possibilità per i Procuratori dello Stato di esercitare il patrocinio anche innanzi alle magistrature superiori.

Massime di principio

  • La valutazione per la riparazione ex art. 314 c.p.p. è autonoma rispetto al giudizio di responsabilità penale: il giudice della riparazione deve valutare ex ante, in termini oggettivi, se la condotta del sottoposto a misura abbia creato l'apparenza di fondatezza dell'accusa e dunque abbia ragionevolmente potuto giustificare l'intervento restrittivo dell'autorità.
  • La "colpa grave" ostativa alla riparazione non coincide con la colpa penale: rileva la componente oggettiva (negligenza macroscopica, imprudenza o inosservanza prevedibile), valutata secondo il parametro della comune esperienza (id quod plerumque accidit).
  • Quando si liquida l'indennizzo il giudice deve valutare anche la possibile sussistenza di colpa lieve ai sensi dell'art. 315 c.p.p., che può ridurre il quantum; ogni maggiorazione o diminuzione deve essere motivata in relazione alle circostanze concrete.
  • Le dichiarazioni del ricorrente (es. durante l'interrogatorio) non escludono automaticamente la colpa grave: il giudice della riparazione deve comunque verificare se, oggettivamente, la condotta contribuisse a creare la falsa apparenza di un illecito e a determinare l'intervento dell'autorità.
  • In caso di dubbio sulla sussistenza della colpa grave il principio favorevole al ristretto non opera automaticamente: l'onere di verifica della condizione ostativa è d'ufficio e la mancata motivazione su questo punto determina vizio, con conseguente annullamento e rinvio.
  • I soggetti pubblici (Avvocatura dello Stato e Procuratori dello Stato) possono esercitare il patrocinio dinanzi alle magistrature superiori, e pertanto impugnare decisioni in materia di riparazione.

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