Sentenza n. 589/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l’esecuzione della sentenza n. 135/2023, pubblicata in data 5/12/2023, emessa dal Tribunale di Nuoro, sezione Lavoro, notificata il 9/1/2025 e passata in giudicato il 9/7/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nuoro che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Nuoro, sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto a percepire il beneficio complessivo di euro 2.000,00 mediante la Carta elettronica del docente, oltre interessi legali, per quattro anni scolastici, rigettando invece la domanda relativa all’anno 2018/2019. La sentenza era stata notificata al Ministero il 9 giugno 2025, era passata in giudicato e, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, non risultava eseguita, salvo il pagamento delle sole spese legali. Il ricorrente ha chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell’Amministrazione a una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, accertando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua rituale notificazione e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo al ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato sin d’ora commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta dell’interessato. Il commissario potrà fare ricorso al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio; non è stato previsto alcun compenso, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui, nei confronti della pubblica amministrazione, l’astreinte è ammissibile in astratto, ma può essere esclusa, oltre che per manifesta iniquità, anche per altre ragioni ostative. Nel caso concreto ha valorizzato la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più soggetti, le strutture centralizzate, l’eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale né di sostentamento del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 600,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di agire per l’ottemperanza e impongono al giudice di assicurare l’attuazione concreta del comando contenuto nel giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di disporre una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione; la misura può tuttavia essere esclusa quando ricorrano manifesta iniquità o altre ragioni ostative.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato [...] completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di attivare la tutela esecutiva, compreso il giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati al pagamento, il ricorso all’istituto del pagamento in conto sospeso.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudice del lavoro.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
Prevede il coinvolgimento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione e attivazione della Carta elettronica del docente in forma di applicazione web.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione all’amministrazione statale di un titolo esecutivo avente ad oggetto il pagamento di somme consente al creditore di chiedere l’esecuzione coattiva del giudicato ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a.
- Quando l’amministrazione non abbia eseguito una sentenza passata in giudicato, il giudice dell’ottemperanza può imporre un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta, attivabile a semplice richiesta dell’interessato in caso di persistente inerzia.
- La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è ammissibile in astratto, ma può essere negata non soltanto per manifesta iniquità, bensì anche per altre ragioni ostative connesse alle difficoltà oggettive di adempimento, ai vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza degli interessi pubblici coinvolti.
- La complessità del procedimento esecutivo, il coinvolgimento di una pluralità di strutture e soggetti, l’elevata serialità del contenzioso e la natura non essenziale del beneficio riconosciuto possono integrare ragioni ostative all’applicazione dell’astreinte, soprattutto quando sia già stata disposta la nomina di un commissario ad acta.
- Il commissario ad acta, qualora operi quale dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, può essere incaricato senza liquidazione di un compenso; in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio può ricorrere al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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