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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40339/2021 del 16/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società agricola per il pagamento di una somma di denaro, ritenuta dovuta in forza di un contratto di somministrazione di latte e di un successivo accordo collegato alla futura adesione della società alla cooperativa. La cooperativa ha proposto opposizione deducendo, tra l'altro, che tra le parti esistesse un rapporto societario e che, perciò, la controversia rientrasse nella clausola compromissoria contenuta nello statuto, che devolve agli arbitri le liti tra società e singoli soci aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale. Il tribunale ha accolto tale eccezione, dichiarando improcedibile la domanda monitoria e revocando il decreto ingiuntivo. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 808 c.p.c. e 34 d.lgs. n. 5/2003, sostenendo che la clausola arbitrale era stata applicata oltre il suo ambito, poiché il credito azionato derivava da un autonomo contratto di somministrazione e non da una lite endosocietaria; 2) violazione dell'art. 34 d.lgs. n. 5/2003 quanto alla prova della sussistenza del rapporto societario, contestando che la delibera di ammissione potesse da sola costituire il rapporto, soprattutto a fronte del disconoscimento della firma sulla domanda di ammissione e dell'assenza di una formale richiesta prevista dallo statuto. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo, affermando che la controversia aveva ad oggetto un credito da inadempimento di un contratto di somministrazione, distinto dal rapporto societario e non riconducibile alla clausola arbitrale statutaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha ritenuto erronea l'applicazione della clausola compromissoria al credito azionato e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Latina a decidere la controversia. Il secondo motivo, relativo alla prova del rapporto societario, è stato dichiarato assorbito. La decisione impugnata è stata quindi superata nella parte in cui aveva dichiarato improcedibile la domanda monitoria e revocato il decreto ingiuntivo per difetto di competenza del giudice ordinario.

Norme richiamate

  • art. 808 c.p.c.

    La clausola compromissoria può operare solo entro i limiti oggettivi stabiliti dall'accordo arbitrale; non può essere estesa a controversie che, pur intercorrendo tra soggetto asseritamente socio e società, abbiano causa petendi autonoma e distinta dal rapporto sociale.

  • art. 34 d.lgs. n. 5/2003

    In tema di arbitrato societario, la devoluzione agli arbitri riguarda le controversie tra soci o tra soci e società aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale; non basta un generico collegamento soggettivo con la qualità di socio se la lite concerne un rapporto contrattuale separato.

  • art. 47 c.p.c.

    È stato richiamato quale base del regolamento di competenza promosso avverso la sentenza del tribunale.

  • art. 819 ter c.p.c.

    È stato richiamato quale base del regolamento di competenza promosso avverso la sentenza del tribunale.

Massime di principio

  • La clausola compromissoria statutaria in materia societaria si applica solo alle controversie che investono direttamente rapporti endosocietari o diritti disponibili inerenti al contratto sociale; non copre automaticamente qualsiasi lite tra società e soggetto che rivesta o pretenda di rivestire la qualità di socio.
  • Per stabilire l'ambito della convenzione di arbitrato occorre guardare all'oggetto sostanziale della domanda e alla sua causa petendi: se il credito deriva da un distinto contratto sinallagmatico, la lite resta fuori dall'arbitrato societario anche se le parti siano le medesime del rapporto sociale.
  • La sola allegazione della qualità di socio, o il richiamo a una futura o pregressa adesione sociale, non è sufficiente a ricondurre la controversia alla clausola arbitrale quando la pretesa azionata non incide sulla fisiologia o sull'operatività della società.
  • In presenza di una domanda monitoria fondata su un contratto autonomo rispetto al rapporto sociale, il giudice non può dichiarare improcedibile la domanda per arbitrato se la clausola compromissoria non risulta oggettivamente comprensiva di quella specifica lite.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaArbitrato rituale e irrituale, lodo e impugnazionePatti parasociali
RamiProcesso civileSocietarioContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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