Sentenza del 09/01/2017 n. 23 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Imposte e Tasse - Calamità naturali - Sisma del 6 aprile 2009 - Sospensione dei versamenti - Acconti d'imposta - Modalità applicative
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sospensione è riconosciuta per gli acconti relativi al 2009 nei limiti dell'imposta dovuta a saldo. Non è quindi prevista una sospensione illimitata o automaticamente riferita all'intero importo degli acconti: l'agevolazione opera solo fino a concorrenza del debito fiscale definitivo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda l'interpretazione delle agevolazioni fiscali previste per i soggetti residenti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. In particolare, si stabilisce che la sospensione dei versamenti comprende gli acconti d'imposta dovuti per il periodo d'imposta 2009, ma soltanto entro il limite dell'imposta effettivamente dovuta a saldo.
Norme richiamate
Disposizioni agevolative per i soggetti residenti nel cratere sismico del 6 aprile 2009
Per i soggetti residenti nel cratere sismico costituisce oggetto di sospensione l'importo degli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2009, nei limiti dell'imposta dovuta a saldo
La sospensione dei versamenti riguarda gli acconti d'imposta relativi al 2009 e deve essere quantificata entro il limite dell'imposta risultante a saldo. L'eventuale eccedenza rispetto al saldo dovuto non rientra nella sospensione.
Massime di principio
- Le misure fiscali emergenziali devono essere applicate secondo i limiti espressamente previsti dalla norma e non possono essere estese oltre il loro contenuto letterale.
- Quando una norma collega la sospensione degli acconti all'imposta dovuta a saldo, il beneficio è determinato sulla base del debito fiscale definitivo e non dell'importo astrattamente calcolato come acconto.
- In situazioni analoghe occorre verificare sia la residenza del contribuente nell'area agevolata sia il periodo d'imposta interessato, oltre a confrontare l'importo degli acconti con quello dell'imposta effettivamente dovuta a saldo.
- Dal testo disponibile non risultano indicati né le parti processuali né l'esito formale del giudizio; pertanto l'individuazione del vincitore è necessariamente non verificabile.
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