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Sentenza

Sentenza n. 2722/2026 - Milano, Sezione 1

per l’esatta ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Lodi n. 54/2023, depositata e resa pubblica il 9 febbraio 2023, Sez. Lavoro, r.g. 506/2022, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 25 maggio 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 7 agosto 2025;

Giustizia amministrativa202504703

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi n. 54/2023, passata in giudicato, sul riconoscimento del beneficio economico della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ex articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esatta ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio di euro 500 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della legge n. 107/2015, e aveva condannato il Ministero all'adozione degli atti necessari. La sentenza era stata notificata al Ministero il 25 maggio 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione ed era corredata dall'attestazione di definitività rilasciata dalla Cancelleria il 7 agosto 2025. Poiché l'Amministrazione non aveva adottato alcun adempimento, la ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese. Il ricorso è stato notificato il 1° dicembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la definitività della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero, la mancata esecuzione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro. Ha nominato, per l'eventuale persistente inadempimento, il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi quale commissario ad acta, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, il pagamento in conto sospeso disciplinato dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800 per spese di lite, oltre accessori, contributo unificato se versato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali non eseguiti dall'amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice ordina all'amministrazione di conformarsi al giudicato e può nominare un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l'azione esecutiva senza che il termine costituisca ostacolo all'ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, consente il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

  • art. 1, commi 121, 122 e 124, l. n. 107/2015

    Le disposizioni erano state disapplicate dal giudice del lavoro nel riconoscere il diritto al beneficio della Carta elettronica del docente; il TAR ne richiama il contenuto attraverso il giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando una sentenza passata in giudicato abbia imposto all'amministrazione specifici adempimenti e l'amministrazione sia rimasta inerte, purché sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni statali.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine predeterminato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
  • Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, può essere incaricato di adottare tutti gli atti e le operazioni necessari all'esecuzione del giudicato e, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, può ricorrere agli strumenti finanziari previsti dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, incluso il pagamento in conto sospeso.
  • Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, l'esercizio delle funzioni commissariali non comporta necessariamente la liquidazione di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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