Sentenza del 17/10/2019 n. 26380 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva dichiarato tardivo il suo appello contro la decisione di primo grado, relativa alla legittimità di un avviso di liquidazione per maggiori imposte ipotecaria e catastale. La ricorrente ha sostenuto che il termine lungo per proporre appello fosse stato erroneamente calcolato, contestando la violazione e falsa applicazione degli articoli 155 e 327 c.p.c., degli articoli 38, 49 e 62 del D.Lgs. n. 546/1992, dell’articolo 2963 c.c. e della disciplina sulla sospensione feriale dei termini.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha stabilito che, per i giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, l’appello può essere proposto entro sei mesi dal deposito della sentenza, con il differimento del termine per effetto della sospensione feriale. Poiché la sentenza di primo grado era stata depositata il 20 luglio 2012, il termine scadeva il 7 marzo 2013; l’appello, notificato il 6 marzo 2013, era quindi tempestivo. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, affinché esamini nel merito le doglianze della società e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Articolo 327 c.p.c.
Indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nell’articolo 395 c.p.c., nn. 4 e 5 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza
Il termine lungo per impugnare decorre dal deposito della sentenza e, per i giudizi soggetti alla formulazione applicabile dal 4 luglio 2009, è pari a sei mesi, salvo gli effetti della sospensione feriale dei termini.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, articoli 38, 49 e 62
Le norme disciplinano, nel processo tributario, la decorrenza dei termini di impugnazione, l’appello e il ricorso per cassazione, richiamando le regole processuali civili compatibili, tra cui l’articolo 327 c.p.c.
Legge 7 ottobre 1969, n. 742, articolo 1
La sospensione feriale dei termini processuali incide sul computo del termine lungo quando il termine stesso decorre o attraversa il periodo di sospensione. Nel caso esaminato, la disciplina allora vigente prevedeva la sospensione dal 1° agosto al 15 settembre, con ripresa dal 16 settembre.
Legge 18 giugno 2009, n. 69, articoli 46 e 58
La riforma ha ridotto il termine lungo dell’articolo 327 c.p.c. a sei mesi e tale disciplina si applica ai giudizi instaurati dal 4 luglio 2009.
Articolo 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e gli errori processuali rilevanti.
Massime di principio
- Quando la sentenza non è stata notificata, il termine lungo per proporre impugnazione decorre dalla sua pubblicazione, normalmente coincidente con il deposito in cancelleria.
- Per i giudizi instaurati dal 4 luglio 2009, il termine ordinario previsto dall’articolo 327 c.p.c. è di sei mesi, non di un anno.
- Nel calcolo dei termini di impugnazione occorre considerare la sospensione feriale vigente nel periodo interessato; la disciplina applicabile è quella temporalmente vigente al momento del decorso del termine.
- Un’impugnazione notificata entro l’ultimo giorno utile è tempestiva, anche se il giudice abbia inizialmente calcolato il termine in modo diverso.
- Se il giudice dichiara tardiva un’impugnazione ma il calcolo corretto dimostra che essa è tempestiva, la decisione può essere cassata e la causa rinviata al giudice di merito per l’esame delle questioni sostanziali.
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