Sentenza del 01/09/2022 n. 25697 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2006 e 2007: l'Ufficio aveva dichiarato improcedibile per carenza di documentazione l'istanza di interpello ex art. 37-bis (D.P.R. 600/1973) e aveva recuperato a tassazione maggiori redditi ai fini IRES e IRAP applicando la disciplina delle "società di comodo". In primo grado la CTP aveva rigettato i ricorsi ritenendo che la società non avesse dimostrato situazioni oggettive ordinarie impeditive del conseguimento di reddito. In appello la CTR ha escluso dalla determinazione del reddito la quota relativa a partecipazioni in società di capitali, ma ha confermato gli accertamenti in relazione ai maggiori redditi fondiari (terreni e fabbricati) e ai crediti. La società ha quindi impugnato in cassazione sostenendo (i) vizi procedurali relativi al procedimento di interpello e omessa pronuncia su alcune questioni, (ii) erronea applicazione dell'art. 41-bis D.P.R. 600/1973 e della L. n. 724/1994 art. 30 in relazione alle modifiche normative successive, e (iii) errata valutazione delle prove da parte del giudice di merito in relazione ai redditi fondiari e ai crediti (art. 116 c.p.c.).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto una parte infondata e una parte inammissibile: la presunta ultra-petizione non ha inciso sulla decisione (la parte censurata era funzionalmente collegata alla statuizione principale) e la doglianza di omessa pronuncia era generica e priva di specificità. Sul secondo motivo ha ritenuto infondata la censura: la modifica normativa non impedisce l'impiego dei metodi di accertamento del D.P.R. 600/1973 art. 41-bis e la disciplina post-modifica ha semplicemente mutato le modalità del contraddittorio (introduzione dell'interpello per la disapplicazione in presenza di situazioni oggettive straordinarie) senza escludere la possibilità di accertamento induttivo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché si limita a chiedere una nuova valutazione delle prove; la Corte ha richiamato il principio per cui la valutazione delle risultanze probatorie è rimessa al giudice di merito e non può essere riformata in cassazione se non per vizi di motivazione specifici. Sono state quindi confermate le statuizioni della CTR (accertamenti relativi a terreni, fabbricati e crediti), rigettato il ricorso e condannata la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 4.100,00 oltre oneri).
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis
Disciplina dell'interpello per la disapplicazione delle norme sulle società di comodo: l'Ufficio aveva dichiarato improcedibile l'istanza per carenza di motivazione/documentazione; la Corte ha ritenuto irrilevanti, ai fini dell'impugnazione dell'accertamento, i vizi procedurali legati all'interpello quando l'accertamento sia comunque impugnabile.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis
Prevede l'accertamento induttivo (determinazione del reddito delle società non operative). La Corte ha ritenuto che, pur con la soppressione del richiamo esplicito in alcune modifiche normative, la disciplina dell'accertamento induttivo trova ancora applicazione come metodo generale coordinato con la normativa specifica sulle società di comodo.
Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30
Norma speciale sulle società non operative: la modifica normativa (introduzione del comma 4-bis dal D.L. 223/2006) ha cambiato le modalità del contraddittorio (interpello) ma non ha escluso la possibilità di determinare induttivamente il reddito; garantisce la possibilità per il contribuente di chiedere la disapplicazione in presenza di oggettive situazioni straordinarie.
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 15 (conv. L. 4 agosto 2006, n. 248)
Ha introdotto modifiche alla disciplina dell'interpello (comma 4-bis) e ha inciso sulle modalità del contraddittorio per le società di comodo; la Corte ha interpretato tali modifiche come relative alle modalità procedurali e non come eliminazione dell'accertamento induttivo.
Codice di Procedura Civile, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Fondamento delle censure per violazione di norme di diritto; la Corte ha valutato i motivi ex art. 360 rilevandone l'infondatezza o l'inammissibilità per mancata specificità.
Codice di Procedura Civile, art. 116 c.p.c.
Regola la valutazione della prova nel giudizio; la Corte ha richiamato l'ammissibilità limitata del motivo fondato su presunta violazione di art. 116: non è consentito in cassazione chiedere la riforma della valutazione probatoria del merito se non per specifici vizi di motivazione.
Codice di Procedura Civile, art. 112 c.p.c.
Principio della disposizione degli atti nel processo e delle domande: citato nella censura relativa alla ritualità del procedimento e alle pronunce del giudice, ma la Corte ha ritenuto le doglianze generiche o non decisive.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per eventuale versamento da parte della ricorrente.
Massime di principio
- La modifica normativa delle modalità procedurali (es. disciplina dell'interpello) non elimina, di per sé, la possibilità di accertamento induttivo; va valutato il coordinamento sistematico delle norme per individuare la voluntas legis.
- I vizi formali o procedurali relativi all'interpello non impediscono automaticamente l'impugnazione dell'avviso di accertamento: l'accertamento resta esperibile e impugnabile se corredato dalle necessarie motivazioni sostanziali.
- In sede di legittimità la Corte non riesamina il merito o le valutazioni di fatto dei giudici di merito; le doglianze che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili salvo specifici e motivati vizi di motivazione o violazioni di regole di valutazione probatoria (art. 116 c.p.c.).
- La censura per omessa pronuncia richiede estrema specificità: bisogna indicare quale domanda o eccezione non sia stata decisa, dove è stata proposta e dimostrarne la ritualità e rilevanza.
- Le spese processuali seguono la soccombenza: la parte perdente può essere condannata al pagamento delle spese e del contributo unificato dovuto.
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