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Sentenza

Sentenza del 09/03/2018 n. 5727 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

C.A. ha impugnato una cartella di pagamento di Euro 51.699,49, relativa a IVA, IRPEF e IRAP per gli anni d’imposta 2000 e 2001, emessa a seguito di controllo automatizzato per tributi dichiarati e non versati. Il contribuente aveva presentato istanza di condono ai sensi dell’art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 senza corrispondere integralmente quanto dovuto. In cassazione ha sostenuto, tra l’altro, di non essere soggetto all’IRAP per mancanza di autonoma organizzazione, nonostante tale imposta fosse stata indicata nelle dichiarazioni, e ha contestato il mancato invio dell’esito del controllo, l’efficacia del giudicato relativo al 1998 e il ricorso alla procedura automatizzata.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, stabilendo che la dichiarazione fiscale è una dichiarazione di scienza, emendabile e ritrattabile anche in giudizio. Pertanto, il contribuente può dimostrare che la precedente indicazione dell’IRAP era frutto di un errore e che mancava il presupposto dell’autonoma organizzazione; su di lui grava però l’onere di provare tale mancanza. Sono stati rigettati il secondo motivo, perché il contraddittorio preventivo non è obbligatorio per controlli automatizzati relativi a omessi o tardivi versamenti senza incertezze interpretative, e il terzo motivo, perché il requisito dell’autonoma organizzazione può mutare da un periodo d’imposta all’altro e non è quindi coperto automaticamente dal giudicato relativo al 1998. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto del prescritto momento di sintesi. La sentenza d’appello è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni e l’iscrizione a ruolo delle somme risultanti come dichiarate e non versate, senza necessità di una valutazione interpretativa complessa.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3

    Disciplina l’impugnazione degli atti della riscossione; la contestazione della cartella può comprendere anche la verifica dell’effettiva debenza del tributo nei limiti riconosciuti dalla legge.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 5

    qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione

    Il contraddittorio preventivo è necessario solo quando il controllo evidenzia incertezze rilevanti sulla dichiarazione, non nei casi di mero riscontro documentale di omessi o tardivi versamenti.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, comma 3

    Prevede il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA secondo modalità analoghe a quelle del controllo previsto dall’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

  • Codice civile, art. 2697

    Chi sostiene l’inesistenza del presupposto dell’obbligazione tributaria, dopo aver ritrattato la propria dichiarazione, deve provare il fatto impeditivo; nel caso concreto, il contribuente deve dimostrare la mancanza di autonoma organizzazione.

  • Codice civile, art. 2909

    Il giudicato esterno relativo a un diverso anno d’imposta produce effetti soltanto per elementi della fattispecie dotati di carattere tendenzialmente permanente; non si estende automaticamente a requisiti variabili come l’autonoma organizzazione.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis

    Disciplina una forma di definizione agevolata dei tributi dichiarati e non versati; la mancata corresponsione integrale degli importi dovuti non impedisce all’Amministrazione di procedere alla riscossione delle somme.

  • D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2

    La riduzione delle sanzioni collegata alla comunicazione dell’esito del controllo non spetta nei casi in cui il controllo automatizzato riguardi esclusivamente omessi o tardivi versamenti senza incertezze.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    Per le sentenze soggette ratione temporis alla disposizione, imponeva uno specifico momento di sintesi per le censure motivazionali; la sua omissione rende il motivo inammissibile.

Massime di principio

  • La dichiarazione fiscale non costituisce necessariamente una confessione irrevocabile: il contribuente può correggerla o contestarla in giudizio, ma deve provare l’errore originario e l’inesistenza del presupposto dell’imposta.
  • Quando l’Amministrazione si limita a riscuotere somme dichiarate e non versate mediante controllo automatizzato, non è normalmente necessario un contraddittorio preventivo, salvo che emergano effettive incertezze rilevanti sulla dichiarazione.
  • Il fatto che un tributo sia stato indicato nella dichiarazione non esclude in assoluto la possibilità di contestarne la debenza, ma rende essenziale una prova concreta e documentata dell’errore o dell’assenza dei requisiti impositivi.
  • Il giudicato relativo a un precedente anno d’imposta non si estende automaticamente agli anni successivi quando il requisito fiscale può cambiare nel tempo, come nel caso dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP.
  • La cassazione con rinvio non determina necessariamente la vittoria definitiva del contribuente: stabilisce che il giudice di merito dovrà esaminare nuovamente la questione applicando i principi indicati dalla Corte.

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