Sentenza n. 1161/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento del Comune di Marcallo con Casone - Area Tecnica Lavori Pubblici, Ambiente Urbanistica, Edilizia privata Manutenzione SUAP - prot. par. 10429 del 7 settembre 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e, ritenendone sussistenti i presupposti, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Non è stata pronunciata una decisione sul merito della legittimità del provvedimento comunale. Nulla è stato disposto per le spese, poiché le parti intimate non si erano costituite in giudizio.
Atto impugnato: diniego o riscontro negativo alla richiesta di accesso agli atti relativa a pali metallici installati nella proprietà confinante
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento comunale che, in risposta alla richiesta di accesso agli atti, aveva rappresentato l'insussistenza di pratiche edilizie relative all'installazione di pali metallici nella proprietà confinante e aveva segnalato che, secondo la normativa edilizia, non era necessaria la presentazione di titoli abilitativi nel caso concreto. Il Comune e i controinteressati, pur ritualmente intimati, non si sono costituiti. In prossimità dell'udienza di merito il ricorrente ha notificato e depositato una dichiarazione di rinuncia alla prosecuzione del giudizio, affermando il venir meno della materia del contendere e chiedendo la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia alla prosecuzione del giudizio, in presenza dei relativi presupposti, conduce alla dichiarazione di estinzione del processo.
art. 84 c.p.a.
Richiamato dal giudice nel quadro della disciplina della rinuncia al ricorso.
art. 85 c.p.a.
Richiamato dal giudice in relazione alla definizione del giudizio conseguente alla rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia alla prosecuzione del giudizio, quando ne ricorrono i presupposti processuali, comporta la dichiarazione di estinzione del processo amministrativo senza esame della fondatezza delle censure rivolte contro l'atto impugnato.
- La mancata costituzione delle parti intimate giustifica la pronuncia di nulla per le spese, non essendovi attività difensiva delle parti da rimborsare.
Come è indicizzato
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