Sentenza n. 10871/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento - previa tutela cautelare – dell’illegittimità del silenzio serbato dal MAECI sulla formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal MAECI sulla formalizzazione dell'istanza di visto d'ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito contro l'illegittimità del silenzio serbato dal MAECI in relazione alla formalizzazione della propria istanza di visto d'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, chiedendo l'annullamento del silenzio previa tutela cautelare. Nelle more dell'esame della domanda cautelare, il MAECI ha comunicato che la competente sede diplomatica di Islamabad aveva convocato il ricorrente per formalizzare l'istanza di visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L'avvenuta convocazione del ricorrente e l'attivazione del procedimento per il rilascio del visto hanno fatto venir meno l'interesse a ottenere una pronuncia sul silenzio imputato al MAECI. Il ricorrente non ha contestato tale sopravvenienza. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione del flusso massiccio di richieste di visto gravante sulla rappresentanza diplomatica competente e della particolare complessità dell'iter procedimentale.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare era stata proposta, ma il giudice non ha dovuto esaminarla perché, nelle more, è venuto meno l'interesse alla decisione sul ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Le disposizioni sono richiamate, unitamente alla normativa nazionale, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio contro il silenzio dell'amministrazione, l'amministrazione attiva il procedimento richiesto dal privato, viene meno l'interesse concreto e attuale a una pronuncia sul silenzio e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La convocazione dell'interessato da parte della sede diplomatica competente per formalizzare l'istanza di visto integra, ai fini del giudizio sul silenzio, l'attivazione del procedimento amministrativo e rende non più utile la pronuncia richiesta contro l'inerzia.
- La sopravvenuta attivazione del procedimento non comporta necessariamente la condanna dell'amministrazione alle spese: queste possono essere compensate quando il giudice ravvisi giusti motivi, quali il carico eccezionale di richieste e la complessità dell'iter procedimentale.
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