Cassazione Civile, Ordinanza n. 39141/2021 del 09/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un estratto di ruolo collegato a una cartella di pagamento per IRES relativa all'anno 2006. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società contribuente ritenendo non provata dall'agente della riscossione la spedizione, via PEC, dell'allegato alla cartella in formato pdf anziché p7m. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 1335 e 2697 c.c. e dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la ricevuta di avvenuta consegna della PEC fosse sufficiente a dimostrare la rituale notificazione della cartella, anche in mancanza di prova autonoma della spedizione dell'allegato, e che l'eventuale irregolarità dovesse comunque ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, in caso di notificazione della cartella di pagamento a mezzo PEC, la ricevuta di avvenuta consegna fonda una presunzione di ricezione del messaggio e degli allegati presso la casella del destinatario; pertanto, l'onere di provare eventuali disfunzioni o irregolarità tecniche che abbiano impedito la piena conoscenza dell'atto grava sul destinatario che contesta la notificazione. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la natura sostanziale della cartella non impedisce l'applicazione della sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. in caso di irritualità della notificazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 26 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
Disciplina la notificazione della cartella di pagamento; il suo rinvio alla normativa sull'avviso di accertamento consente l'applicazione delle regole sulle notificazioni del processo civile.
art. 60 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
È richiamato dall'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 e, a sua volta, rinvia alle norme del processo civile in tema di notificazioni.
art. 1335 c.c.
La ricevuta di avvenuta consegna della PEC integra una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario, analogamente alle dichiarazioni negoziali recettizie.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare le disfunzioni o irregolarità della notificazione grava sulla parte che contesta la regolarità dell'atto.
art. 156 c.p.c.
L'eventuale irritualità della notificazione della cartella è sanata per raggiungimento dello scopo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 380-bis c.p.c.
Indica il procedimento camerale semplificato seguito dalla Corte.
Massime di principio
- Nella notificazione a mezzo PEC, la ricevuta di avvenuta consegna costituisce idoneo elemento presuntivo non solo dell'arrivo del messaggio, ma anche degli allegati, salvo prova contraria di specifiche disfunzioni tecniche.
- Chi contesta la ritualità della notificazione telematica deve allegare e provare l'irregolarità concreta o il malfunzionamento del sistema che abbia impedito la conoscenza dell'atto.
- La natura sostanziale della cartella di pagamento non esclude l'applicazione delle regole processuali sulla sanatoria delle nullità quando la notificazione, pur irrituale, abbia comunque raggiunto il suo scopo.
- In presenza di documentazione attestante accettazione e consegna del messaggio PEC, la prova del difetto di recapito degli allegati non può essere esclusa in astratto, ma richiede una specifica prova contraria a carico del destinatario.
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